DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 settembre 1988 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di
Napoli.
(GU n.303 del 28-12-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162,  e  modificato  con  regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Napoli, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Gli   articoli   da   1248   a   1252   relativi   alla  scuola  di
specializzazione in ingegneria sanitaria, che muta  denominazione  in
ingegneria  sanitaria ed ambientale, sono sostituiti dai seguenti con
il  conseguente  spostamento   della   numerazione   degli   articoli
successivi:
          Scuola di specializzazione in ingegneria sanitaria
                            ed ambientale
  Art.  1248.  -  Il corso di specializzazione d'ingegneria sanitaria
della facolta' di ingegneria dell'Universita'  di  Napoli,  istituito
con  decreto  del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 892,
in seguito al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,
n.   162,   assume   la   veste  e  la  denominazione  di  scuola  di
specializzazione in ingegneria sanitaria ed ambientale.
  La   scuola   ha  lo  scopo  di  formare  competenze  professionali
specifiche nei campi dell'ingegneria sanitaria ed ambientale.  Attese
le diverse professionalita' conseguibili, la scuola si articola in un
indirizzo territoriale e un indirizzo industriale.
  La  scuola rilascia i titoli di specialista in ingegneria sanitaria
ed ambientale, indirizzo territoriale/indirizzo industriale.
  Art.  1249.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  due  anni. Piano di
formazione,  che  gli  specializzandi  sono  tenuti  a  seguire,   e'
riportato  nel  successivo  art.  1254  nella  sua  articolazione per
indirizzi.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in
dieci  per  ciascun  indirizzo  e  per anno di corso per un totale di
venti specializzandi per ciascun anno di corso.
  Art.  1250.  -  Ai  sensi  della  normativa generale, gli organismi
interessati  alla  conduzione  della  scuola  sono:  la  facolta'  di
ingegneria,  il  dipartimento  di  idraulica,  gestione delle risorse
idriche ed ingegneria ambientale ed  il  dipartimento  di  ingegneria
chimica.
  Art.  1251.  -  Alla  scuola  si accede per concorso; a questo sono
ammessi i laureati in ingegneria. Sono altresi' ammessi  al  concorso
per  l'ammissione  alla scuola coloro che siano in possesso di titolo
di studio, conseguito presso  le  universita'  straniere  e  che  sia
equipollente,  ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592, al titolo di cui al precedente comma.
  Art.   1252.  -  Per  l'ammissione  alla  scuola  e'  richiesto  il
superamento di un esame consistente in una prova scritta  che  dovra'
svolgersi   mediante   domande   a   risposte   multiple,   integrata
eventualmente da un colloquio e da una  valutazione,  in  misura  non
superiore  al  30%  del  punteggio  complessivo  a disposizione della
commissione, dei seguenti titoli:
    a) tesi attinente alla specializzazione;
    b) voto di laurea;
    c)  voto  riportato  negli  esami di profitto del corso di laurea
nelle materie concernenti la specializzazione;
    d) pubblicazioni su tematiche ambientali.
  Il  punteggio  dei  predetti titoli e' quello stabilito dal decreto
ministeriale 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto
comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  162/82,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982.
  Sono  ammessi  alla  scuola  di  specializzazione  coloro  che,  in
relazione al numero dei posti  disponibili,  si  siano  collocati  in
posizione  utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio
complessivo riportato.
  Art.  1253.  -  Lo  svolgimento degli studi e' suddiviso in quattro
semestri: il primo propedeutico comune ai due indirizzi,  il  secondo
ed  il  terzo specifici per ciascun indirizzo, il quarto e' riservato
al completamento della tesi di diploma, il cui argomento deve  essere
concordato   con  il  docente  o  i  docenti  che  ne  seguiranno  la
preparazione, all'inizio del terzo semestre  di  corso.  I  corsi  di
formazione,  si  articoleranno  in moduli di formazione, ciascuno dei
quali a durata semestrale.  Ciascun  insegnamento,  comunque,  dovra'
avere un unico titolare.
  Ciascun modulo prevede cinquanta-sessanta ore di insegnamento delle
quali almeno un terzo dovranno essere dedicate  ad  esercitazioni  di
laboratorio numeriche, o progettuali.
  La  composizione  delle  aree  disciplinari a cui ciascun modulo si
riferisce e' indicata nel successivo art. 1254,  con  riferimento  ai
due  indirizzi  (territoriale  ed  industriale),  in cui la scuola e'
suddivisa. Altri indirizzi potranno essere previsti.
  Art. 1254 (Piano di formazione).
INDIRIZZO TERRITORIALE/INDIRIZZO INDUSTRIALE.
  1› Semestre (comune ai due indirizzi):
   1)  igiene  generale; igiene industriale e del lavoro; principi di
tossicologia;
   2)  chimica  generale  ed  organica,  con  riferimento ai problemi
dell'ambiente: acqua, aria, suolo;
   3)  complementi  di  idraulica e meccanica dei fluidi; principi di
ingegneria sanitaria ed ambientale;
   4) elementi di microbiologia; elementi di parassitologia; ecologia
applicata;
   5)  legislazione  e  normativa  ambientale;  politica  ambientale;
economia applicata al territorio.
INDIRIZZO TERRITORIALE.
  2› Semestre:
   1)  idrologia;  elementi  di  idraulica  costiera e gestione delle
coste;
   2)  valutazione  dell'impatto ambientale; protezione dell'ambiente
marino; tutela del suolo, delle falde idriche e delle coste;
   3)  geografia  urbana;  igiene  edilizia ed urbana; pianificazione
territoriale; gestione delle risorse idriche;
   4)  elementi  di  probabilita'  e  statistica; teoria dei sistemi;
ricerca operativa.
  3› Semestre:
   1) acquedotti, fognature con progetti;
   2)  recupero  dei  reflui;  gestione  ed esercizio degli impianti;
trattamento  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  e   fanghi   della
depurazione;
   3)  trattamenti  delle  acque  di approvvigionamento con progetti;
trattamenti delle acque reflue con progetti;
   4) biotecnologie; elementi di recupero energetico; condizionamento
degli ambienti; sistemi di disinquinamento atmosferico;
   5) geotecnica; strutture speciali.
  4› Semestre:
   1)  illustrazioni di "Case Histories" e visite guidate ad impianti
di depurazione ed industriali;
   2) preparazione della tesi con progetti.
INDIRIZZO INDUSTRIALE.
  2› Semestre:
   1)   operazioni   fondamentali   ricorrenti   negli   impianti  di
trattamento acque reflue industriali; impianti di trattamento;
   2)  apparecchiature  e impianti di trattamento di scarichi gassosi
da impianti fissi  e  mobili;  sistemi  di  dispersione  di  scarichi
gassosi;
   3)  cicli  riproduttivi  industriali;  gestione  dell'ambiente  di
lavoro; la sicurezza e l'ambiente (scarichi di emergenza, prevenzione
degli  incendi,  di  esplosioni,  etc.),  modificazioni  di  processi
industriali finalizzate al contenimento di scarichi inquinanti;
   4)   classificazione   degli   scarichi  inquinanti  per  tipo  di
industria; trattamenti depuranti;  soluzioni  alternative;  incidenza
della depurazione sui costi di produzione.
  3› Semestre:
   1)  conservazione  e  recupero  delle risorse; ciclo delle acque e
delle acque  industriali;  riqualificazione  e  riutilizzo;  gestione
tecnico-economica degli impianti;
   2)  processi  ed  impianti  di  trattamento  ed inertizzazione dei
fanghi; trattamento e smaltimento dei  rifiuti  urbani,  industriali,
tossici e nocivi;
   3)  dosaggio  e controllo di inquinanti in acque e gas di scarico;
controllo e strumentazione industriale; gestione dati ambientali;
   4) pianificazione territoriale; tessuto urbano e zone industriali;
piani di risanamento.
  4› Semestre:
   1)  illustrazione di "Case Histories" e visite guidate ad impianti
di depurazione ed industriali;
   2) preparazione della tesi con progetti.
  Gli  insegnamenti  afferiscono  tutti  alla facolta' di ingegneria,
senza preclusione di apporti  alla  didattica  di  docenti  di  altre
facolta'.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 1› settembre 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1988
Registro n. 70 Istruzione, foglio n. 370