N. 198 ORDINANZA 4 - 12 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Dipendenti dello Stato Ricongiunzione dei
 periodi assicurativi - Domanda - Termine di decadenza - Trattamento
 pensionistico privilegiato - Momento della definitiva cessazione dal
 servizio - Esclusione Semplificazione e snellimento delle procedure -
 Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 151, terzo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 76).
(GU n.17 del 24-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 151, terzo
 comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione  del  testo
 unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
 e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre
 1988  dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Giuseppe Palumbi,
 iscritta al n. 590 del registro ordinanze  1989  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  49, prima serie speciale,
 dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  marzo 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con  ordinanza emessa il 22 novembre 1988, la Corte
 dei conti ha sollevato, in  riferimento  agli  artt.  3  e  76  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 151,
 terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092  (Approvazione  del
 testo  unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
 civili e militari dello Stato), la' dove e'  fissato  il  termine  di
 decadenza   di  sei  mesi  dall'inizio  del  nuovo  rapporto  per  la
 presentazione della domanda di ricongiunzione o riunione  di  servizi
 ai  fini  pensionistici  "nella  parte  in  cui  non  fa salva, per i
 titolari di trattamento pensionistico  privilegiato  la  facolta'  di
 richiedere la detta riunione all'atto della definitiva cessazione dal
 servizio", cosi' come gia' in precedenza previsto (art. 3 della legge
 n. 420 del 1938 e art. 9, ultimo comma, del d.P.R.  n. 758 del 1965);
      che  la  precedente disciplina, secondo il giudice a quo, traeva
 razionalmente causa, ex art. 3 Cost., da una  particolare  tutela  di
 cui  sarebbe stata meritevole, anche per le oggettive caratteristiche
 del trattamento privilegiato, la categoria dei soggetti  considerati;
 e  d'altra  parte  la decadenza introdotta dalla norma denunciata non
 troverebbe fondamento, cosi' confliggendo coi precetti  dell'art.  76
 Cost.,  nei  criteri  e  nelle  finalita'  enunciate  nella  legge di
 delegazione (28 ottobre 1970 n. 775, art. 6).
    Considerato  che  la norma impugnata, nell'introdurre il ricordato
 termine di decadenza tende ovviamente alla  "semplificazione  e  allo
 snellimento  delle procedure in modo da rendere quanto piu' possibile
 sollecita ed economica l'azione amministrativa", cosi' come  previsto
 dalla  legge di delegazione anche e soprattutto nell'interesse stesso
 degli aventi titolo alla  ricongiunzione,  per  l'ovvia  esigenza  di
 definire sollecitamente e razionalmente le relative posizioni, a cio'
 provvedendosi non limitando il diritto, bensi' con il mero  mutamento
 delle  relative modalita' temporali; sicche', in conclusione, nessuna
 violazione  risulta  essersi  verificata  degli  invocati   parametri
 costituzionali;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 151, terzo comma,  del  d.P.R.  29  dicembre
 1973,   n.  1092  (Approvazione  del  testo  unico  delle  norme  sul
 trattamento di quiescenza dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
 Stato),  in  riferimento  agli  artt.  3  e  76  della  Costituzione,
 sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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