Interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige".(GU n.49 del 10-12-1994)
(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 23 agosto 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Interpretazione autentica 1. La disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, che fa obbligo ai comuni di procedere alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dello statuto comunale dopo l'espletamento del controllo di legittimita' da parte della Giunta provinciale, e' da intepretarsi nel senso che la pubblicazione avviene a titolo gratuito. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione. Trento, 19 agosto 1994 GRANDI Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento - SOTTILE