Divieto di vendita e impiego della sostanza attiva diserbante atrazina. (Ordinanza n. 705/910).(GU n.71 del 25-3-1992)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande; Visto il regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; Viste l'ordinanza ministeriale 21 marzo 1990 (numero 705/267) relativa a "divieti e nuove prescrizioni concernenti l'impiego di alcune sostanze attive diserbanti" e l'ordinanza ministeriale 6 febbraio 1991 (n. 705/475) relativa a "divieto di vendita ed impiego della sostanza attiva diserbante atrazina"; Ritenuta la necessita' di vietare anche per il corrente anno la vendita e l'impiego di tutte le formulazioni contenenti atrazina da sola o in associazione con altri diserbanti al fine di non compromettere l'esito del piano di risanamento avviato; Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, nella seduta del 29 gennaio 1991; Rilevata la necessita' di provvedere con procedura d'urgenza al fine di rendere le nuove prescrizioni efficaci, per quanto possibile, fin dalla imminente campagna agricola; Ordina: Articolo unico: 1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e per tutto l'anno 1992 sono vietati la vendita e tutti gli impieghi delle formulazioni contenenti atrazina da sola o in associazione con altri diserbanti su tutto il territorio nazionale. 2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 marzo 1992 Il Ministro: DE LORENZO