N. 42 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 1997

                                 N. 42
  Ordinanza  emessa  il  14  novembre 1997 dal giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale per i minorenni  di  Reggio  Calabria
 nel procedimento penale a carico di S. F. ed altri
 Processo  penale  - Tribunale per i minorenni - Udienza preliminare -
    Giudice  che,  quale  componente  del  collegio  del   riesame   o
    d'appello,  si  sia  pronunciato su una misura cautelare personale
    nei confronti di un imputato - Incompatibilita' ad  esercitare  la
    funzione   di  g.u.p.     -  Omessa  previsione  -  Disparita'  di
    trattamento - Compressione del diritto di  difesa  -  Lesione  dei
    principi  di precostituzione per legge del giudice naturale, della
    presunzione di innocenza e della soggezione dei  giudici  soltanto
    alla  legge  -  Richiamo  alle  sentenze  nn. 131 e 155 del 1996 e
    311/1997.
 (C.P.P. 1988, art. 34, comma 2).
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 101).
(GU n.6 del 11-2-1998 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELINARI
   A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza  odierna,
 in  riferimento  al  proc.to  n.  350/1996  GUP  (310/1996 RGPMM-RC),
 vertente la posizione degli imputati (gia' minori): 1) S. F.,  2)  F.
 N., 3) D. C.;
   Esaminati  gli  atti  e la documentazione allegata, uditi il parere
 del rappresentante dell'ufficio del P.M.M. in sede nonche' le  difese
 degli imputati ed il magistrato relatore;
   Ritenuto  preliminarmente che deve farsi luogo alla celebrazione di
 udienza preliminare nei confronti dei summenzionati  sulla  richiesta
 di  rinvio a giudizio formulata dal p.m.m. presso questo tribunale in
 data 31 ottobre 1996 e che, alla luce della unitarieta' probatoria  e
 connessione   storica   delle   vicende   giudicabili   di  cui  alle
 contestazioni in rubrica, detta posizione  soggettiva  appare  essere
 inscindibile rispetto a quelle degli altri coimputati (S. e F.);
   Dato ancora atto che la sentenza della Corte costituzionale n.  311
 del  15/22 ottobre 1997 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
 dell'art.  34  comma  2  c.p.p.  "nella  parte  in  cui  non  prevede
 l'incompatibilita'  alla funzione di giudice dell'udienza preliminare
 nel processo penale a carico di imputati minorenni del giudice per le
 indagini preliminari che si sia pronunciato in ordine  a  una  misura
 cautelare personale nei confronti dell'imputato";
   Constatato che il presidente dell'odierno collegio, dott. Sabatini.
 pur  non  avendo  esercitato  alcuna  funzione quale g.i.p. nel corso
 dell'indagine preliminare, tuttavia ha fatto parte del  collegio  che
 ha  pronunciato  in data 18 ottobre 1996 ordinanza ex art. 309 c.p.p.
 in riferimento alla posizione dell' imputato D.,  redigendo  altresi'
 la  motivazione  di  tale  provvedimento  (con  cui veniva accolto il
 riesame e revocata l'ordinanza impositiva della misura della custodia
 cautelare in carcere gia' irrogata al nominato);
   Rilevato  che,  in  precedenza,  con  le sentenze nn. 131 del 17/24
 aprile 1996 e 155 del 205.1996 la medesima Autorita' aveva dichiarato
 la  prima  richiamata   disposizione   normativa   costituzionalmente
 illegittima  nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilita' alla
 funzione di giudizio (ovvero all'applicazione di pena su richiesta ex
 artt.  444 e ss. c.p.p.) del  giudice  che  avesse  gia'  pronunciato
 sulla  posizione  -  ovvero  su  quelle connesse - negli incidenti di
 liberta' di cui agli artt. 309 e 310 c.p.p., in tale seconda  ipotesi
 su profili non meramente formali del provvedimento impugnato;
   Ritenuto  che  la  ratio argomentativa della citata sentenza n. 311
 (se  correttamente  intesa  e  coordinata  con  le  sopra  menzionate
 pronunce)   impone  di  considerare  ravvisabile,  nel  caso  di  cui
 all'odierno procedimento, una ulteriore  ipotesi  non  manifestamente
 infondata  di dubbia legittimita' costituzionale dell'art. 34 comma 2
 c.p.p. in riferimento agli artt.  3 comma primo, 24 comma secondo, 25
 comma primo, 27 comma secondo e 101 della Costituzione,  nella  parte
 in  cui  non  prevede  l'incompatibilita'  alla  funzione  di giudice
 dell'udienza preliminare nel processo penale  a  carico  di  imputati
 minorenni  del  giudice che si sia pronunciato in ordine a una misura
 cautelare personale  nei  confronti  dell'imputato  nei  procedimenti
 incidentali  de libertate di cui agli artt. 309 e 310 c.p.p. (in tale
 seconda ipotesi, su profili non meramente formali  del  provvedimento
 impugnato in quanto inerente la posizione soggettiva di interesse);
   Ritenuto   ancora  che  la  sopra  enunciata  questione  di  dubbia
 legittimita' costituzionale e' palesemente  rilevante  per  l'odierno
 giudizio   (vertendo   sulla   procedibilita',  davanti  al  collegio
 nell'attuale composizione,  per  la  fissata  udienza  preliminare  a
 carico degli imputati in premessa generalizzati);
   Visti  gli artt. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, nonche' 3
 comma primo, 24 comma secondo, 25 comma primo, 27 comma secondo e 101
 della Costituzione e 34 comma 2 c.p.p.
                                P. Q. M
   L'ufficio del giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale
 per i minorenni di Reggio Calabria coi' provvede:
     dispone la rimessione degli atti alla  Corte  costituzionale  per
 l'esame  della questione di legittimita' costituzionale dell'art.  34
 comma 2 c.p.p. come in motivazione individuata;
     sospende il giudizio relativo al procedimento penale pendente  al
 n. 350/1996 g.u.p. (310/1996 RGPMM-RC) nei confronti di S. F., F. N.
   Manda   alla  cancelleria  per  gli  adempimenti  di  rito  di  cui
 all'ultimo comma del citato art. 23.
     Reggio Calabria, addi' 14 novembre 1997
                   Il presidente estensore: Sabatini
 98C0082