UNIVERSITA' DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 17 ottobre 1997 

  Istituzione del corso di laurea in scienze dell'amministrazione.
(GU n.256 del 3-11-1997)

                             IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visti i  decreti ministeriali  del 31 maggio  1995 e  dell'8 agosto
1996  relativi  alla  tabella   III  -bis,  contenente  l'ordinamento
didattico del corso di laurea in scienze dell'amministrazione;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Messina;
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Messina emanato
con decreto rettorale del 10  aprile 1997 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 maggio 1997;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica  del 5 agosto 1997 prot.  n. 2097, relativa
all'autonomia didattica - regime transitorio;
  Acquisito il parere favorevole del comitato universitario regionale
di coordinamento;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Messina,  e' integrato
come appresso:
                               Art. 1.
  All'elenco  delle  lauree  conferite   dalla  facolta'  di  scienze
politiche   viene   aggiunto   il   corso  di   laurea   in   scienze
dell'amministrazione.
  Dopo  l'attuale  art.  34  con  il  conseguente  scorrimento  della
numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi
articoli relativi  alla istituzione  del corso  di laurea  in scienze
dell'amministrazione:
           Corso di laurea in scienze dell'amministrazione
  Art. 35. - Presso la facolta' di scienze politiche dell'Universita'
degli studi di  Messina, con ubicazione a Barcellona  Pozzo di Gotto,
e' istituito il corso di laurea in scienze dell'amministrazione.
  Il  corso  di  laurea   in  scienze  dell'amministrazione  fornisce
adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e
professionali per la formazione giuridica, politico - istituzionale e
organizzativo - gestionale nel campo dell'amministrazione pubblica.
  Art. 36. - Il corso di laurea in scienze dell'amministrazione ha la
durata di quattro  anni. I titoli di ammissione  sono quelli previsti
dalle vigenti disposizioni di legge.
  Il  numero degli  iscritti a  ciascun  anno di  corso e'  stabilito
annualmente dal senato  accademico sentito il consiglio  del corso di
laurea,  in base  alle  strutture disponibili,  e  secondo i  criteri
generali  fissati  dal  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica ai sensi  dell'art. 9, comma 4, della legge
n. 341 / 1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio del corso di laurea.
  Art. 37.  - Il corso  di laurea in scienze  dell'amministrazione si
articola  in  un  primo  biennio propedeutico,  comune  a  tutti  gli
iscritti,  e  in   un  secondo  biennio  ordinato   in  indirizzi  di
specializzazione.
  Per  essere ammesso  all'esame  di laurea  lo  studente deve  avere
seguito i corsi  e superato gli esami di profitto  relativi ad almeno
ventiquattro annualita' d'insegnamento, nonche' quelli relativi a due
annualita'  di  lingua  inglese.   I  corsi  annuali  possono  essere
articolati in corrispondenti moduli semestrali.
  Superato  l'esame  di laurea  lo  studente  consegue il  titolo  di
dottore   in   scienze    dell'amministrazione,   con   l'indicazione
dell'indirizzo di specializzazione seguito.
  Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del corso
di  studi per  conseguire la  laurea in  scienze dell'amministrazione
possono  essere riconosciuti  ai fini  del conseguimento  del diploma
universitario in operatore della  pubblica amministrazione, secondo i
criteri e i parametri stabiliti dal consiglio di corso di diploma.
  Art. 38.  - Il  primo biennio,  propedeutico e  comune a  tutti gli
indirizzi,  comprende le  seguenti  dodici annualita'  d'insegnamento
fondamentali, oltre a due corsi semestrali di lingua inglese:
  1 Anno:
   1) Istituzioni di diritto privato (N01X);
   2) Istituzioni di diritto pubblico (N09X);
   3) Storia del diritto italiano (N19X);
   4) Economia politica (P0lA);
   5) Psicologia delle organizzazioni (M11C);
   6) Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A);
   7) Lingua inglese, semestrale, primo corso.
  2 Anno:
   1) Diritto amministrativo (N10X);
   2) Scienza dell'amministrazione (Q02X);
   3) Storia dell'amministrazione pubblica (Q01C);
   4) Economia pubblica (P01C);
   5) Politica economica (P01B);
   6) Analisi delle politiche pubbliche (Q02X);
   7) Lingua inglese, semestrale, secondo corso.
  Art.  39. -  Il  secondo  biennio e'  articolato  nei seguenti  due
indirizzi     di    specializzazione:     A.    giuridico     e    B.
politicoorganizzativo.
  Ciascun indirizzo di  specializzazione comprende dieci insegnamenti
annuali caratterizzanti; quattro  insegnamenti facoltativi semestrali
e due corsi semestrali di lingua inglese.
  Gli indirizzi di specializzazione risultano cosi' costituiti:
                         Indirizzo giuridico
  3 Anno:
   1) Diritto dell'economia (N05X);
   2) Diritto del lavoro (N07X);
   3) Informatica giuridica (N20X);
   4) Storia delle dottrine politiche (Q01B)
   5) Sociologia del diritto (N21X);
   6) Insegnamento opzionale, semestrale;
   7) Insegnamento opzionale, semestrale;
   8) Lingua inglese, semestrale terzo corso.
  4 Anno:
  1) Teoria e tecnica della normazione e dell'interpretazione (N20X);
   2) Diritto penale (N17X);
   3) Diritto delle comunita' europee (N14X);
   4) Diritto pubblico comparato (N11X);
   5) Diritto tributario (N13X);
   6) Insegnamento opzionale, semestrale;
   7) Insegnamento opzionale, semestrale;
   8) Lingua inglese, semestrale, quarto corso.
                   Indirizzo politicoorganizzativo
  3 Anno:
   1) Politica sociale (Q05A);
   2) Finanza degli enti locali (P01C);
  3) Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (P02A);
   4) Storia delle dottrine politiche (Q01B);
   5) Sociologia dell'organizzazione (Q05C)
   6) Insegnamento opzionale, semestrale;
   7) Insegnamento opzionale, semestrale;
   8) Lingua inglese, semestrale, terzo corso.
  4 Anno:
   1) Statistica economica (S02X);
   2) Storia dell'integrazione europea (Q04X);
   3) Diritto delle comunita' europee (N14X);
   4) Sociologia dell'amministrazione (Q05E);
   5) Storia delle istituzioni politiche (Q01C);
   6) Insegnamento opzionale, semestrale;
   7) Insegnamento opzionale, semestrale;
   8) Lingua inglese, semestrale, quarto corso.
  I rimanenti  quattro insegnamenti opzionali potranno  essere scelti
fra quelli  effettivamente attivati  nel corso  di laurea  in scienze
dell'amministrazione  e  nel  corso  di diploma  in  operatore  della
pubblica   amministrazione,  con   riferimento  ai   seguenti  gruppi
scientificodisciplinari: B01A,  B02X, B02B,  B04A, K05A,  K05B, N01X,
N02X, N03X,  N04X, N05X,  N07X, N08X, N09X,  N10X, N11X,  N13X, N14X,
N17X, N18X,  N19X, N20X,  N21X, P01A, P01B,  P01C, P01D,  P01E, P01F,
P01H, P01I,  P01J, P02A,  P02B, P02D, Q01B,  Q01C, Q02X,  Q05A, Q05C,
Q05E, S01A, S02B, S02S.
  Gli insegnamenti  opzionali non possono essere  anticipati al primo
biennio comune.
  Lo  studente  puo'  liberamente  scegliere  le  quattro  annualita'
d'insegnamento   opzionali  anche   all'interno  degli   insegnamenti
effettivamente  impartiti  nell'Universita'  di Messina,  purche'  in
linea con  le finalita' formative dell'indirizzo  di specializzazione
prescelto.
  Art. 40.  - Lo studente  all'atto dell'iscrizione al terzo  anno di
corso  dovra' indicare  per  quale degli  indirizzi previsti  intende
optare.
  Il passaggio da un indirizzo  ad un altro potra' essere autorizzato
dal consiglio  di corso  di laurea, previa  convalida delle  prove di
esame gia' sostenute e delle frequenze.
  Per gli insegnamenti di lingua straniera lo studente deve sostenere
le prove  d'esami alla fine del  secondo e del quarto  anno di corso,
documentando l'idoneita' al primo e al terzo corso.
  Art. 41. - La frequenza alle lezioni e' obbligatoria per almeno due
terzi dell 'orario previsto.
  All'esame  di  laurea lo  studente  viene  ammesso solo  ove  abbia
frequentato i  corsi e superato  gli esami di tutti  gli insegnamenti
caratterizzanti e opzionali.
  Art. 42. - La struttura  didattica competente, nelle forme previste
dal  regolamento   didattico  di   Ateneo,  provvede   annualmente  a
deliberare  l'ordinamento  didattico e  individua  i  criteri per  la
formazione dei piani di studio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Messina, 17 ottobre 1997
                                                Il rettore: Cuzzocrea