Modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157, adottato con delibera n. 5553 del 14 novembre 1991. (Deliberazione n. 9737).(GU n.29 del 5-2-1996)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157; Visto il proprio regolamento adottato con delibera n. 5553 del 14 novembre 1991 di attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1991, n. 157; Ritenuta l'opportunita' di apportare modificazioni al suddetto regolamento n. 5553/1991 al fine di rendere meno onerose, compatibilmente con le esigenze di tutela del pubblico risparmio, le modalita' di diffusione delle informazioni da parte degli emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati diversi dalla borsa valori; Delibera: La lettera c) del comma 1 dell'art. 20 del regolamento citato in premessa e' abrogata. Dopo il comma 1 dell'art. 20 del regolamento citato in premessa e' aggiunto il seguente: "1-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, gli emittenti valori mobiliari quotati in borsa devono pubblicare su almeno un quotidiano a diffusione nazionale un avviso recante notizia dell'avvenuto deposito della documentazione e gli emittenti valori mobiliari quotati in mercati regolamentati diversi dalla borsa devono diffondere, con le modalita' di cui all'art. 17, un comunicato recante notizia dell'avvenuto deposito della documentazione.". L'art. 22 del regolamento citato in premessa e' sostituito dal seguente: "Art. 22 (Modalita' e termini di diffusione delle informazioni concernenti l'esercizio di diritti). - 1. Gli emittenti valori mobiliari quotati in borsa devono mettere a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'art. 9 mediante pubblicazione, in tempo utile a consentire l'esercizio dei relativi diritti, di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. 2. Gli emittenti valori mobiliari quotati in mercati regolamentati diversi dalla borsa devono mettere a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'art. 9 mediante diffusione, in tempo utile a consentire l'esercizio dei relativi diritti, di un comunicato secondo le modalita' di cui all'art. 17.". Il comma 2 dell'art. 23 del regolamento citato in premessa e' sostituito dal seguente: "2. Le informazioni di cui all'art. 10 devono essere messe a disposizione del pubblico dagli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati diversi dalla borsa, nei modi e nei termini di cui al comma 1, lettera a).". La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Milano, 23 gennaio 1996 Il presidente: BERLANDA