N. 682 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 1999
N. 682 Ordinanza emessa il 18 giugno 1999 dalla commissione tributaria provinciale di Macerata sul ricorso proposto da Salvatori Flavio contro ufficio del registro di Camerino Imposte e tasse in genere - Agevolazioni tributarie per la piccola proprieta' contadina (in particolare, riduzione ad un decimo dell'imposta di registro) - Fattispecie agevolate - Acquisto di immobili a titolo originario, per usucapione ventennale - Omessa previsione - Disparita' di trattamento tra acquirenti a titolo originario e a titolo derivativo - Violazione del principio di eguaglianza - Contrasto con la tutela della proprieta' - Violazione del principio di capacita' contributiva (per ingiustificata differenziazione tra contribuenti, a parita' di requisiti agevolativi). Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 1, primo comma. Costituzione, artt. 3, 42 e 53.(GU n.51 del 22-12-1999 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 18 giugno 1999 nel procedimento n. 786/1997 r.g.; F a t t o Il 1 luglio 1997, l'ufficio del registro di Camerino provvedeva a notificare al sig. Salvatori Flavio l'avviso di liquidazione prot. n. 1032 scadenziere n. 39585, emesso il 26 maggio 1997 per il recupero dell'imposta principale di registro calcolata nella misura percentuale del 15% e relativi accessori su sentenza emessa dal tribunale di Camerino dichiarativa dell'acquisto di immobile per usucapione ventennale, registrata in data 16 gennaio 1995, con ingiunzione al pagamento di L. 6.300.000 nei confronti del sig. Salvatori Flavio. La rettifica ai fini dell'imposta principale di registro veniva motivata nell'avviso di liquidazione ad opera dell'ufficio impositore con la ritenuta non spettanza delle richieste agevolazioni fiscali sulla piccola proprieta' contadina da parte del contribuente, ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, in quanto la nota II-bis all'art. 8 della tariffa parte prima - Allegato A del d.P.R. 131/86 (t.u. in materia di imposta di registro), stabilisce che i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' di beni immobili o diritti reali di godimento sui beni medesimi, sono assoggettati all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della tariffa. Continuava l'ufficio ritenendo che in relazione a tale disposizione non sembrava dubbio che le agevolazioni previste dalla menzionata legge sulla p.p.c. non fossero contemplate all'art. 1 della cennata tariffa. Con ricorso si opponeva il contribuente, assistito dal difensore, il quale nel chiedere l'annullamento dell'avviso di liquidazione e, solo in via subordinata, la riduzione considerando il pagamento gia' effettuato, motivava l'opposizione con la ritenuta illegittimita' dell'operato dell'ufficio, il quale aveva favorevolmente disposto, solo previa diffida e dopo che la stessa regione Marche - Servizio decentrato agricoltura, foreste e alimentazione - aveva aderito alla richiesta, proposta dal contribuente, qui ricorrente, di ottenimento delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 9, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, con rilascio di certificato definitivo di idoneita' di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, concedendo la registrazione della sentenza con pagamento ridotto dell'imposta di registro ai sensi della stessa legge 6 agosto 1954, n. 604 sulla piccola proprieta' contadina. Appariva pertanto tale successivo accertamento-ingiunzione al ricorrente infondato in quanto se e' vero che la nota II-bis all'art. 8 dell'allegata tariffa parte prima al t.u. approvato con d.P.R. n. 131/1986, rappresentava la regola in materia di registrazione delle sentenze di usucapione con pagamento dell'imposta ai sensi art. 1, e' parimenti vero che la stessa nota non escludeva la possibilita' di applicare le agevolazioni richieste. Il che, a detta del ricorrente era come affermare che l'eccezione deroga alla regola, in ossequio al principio secondo cui lex specialis derogat lex generali. Continuava il ricorrente sollevando l'eccezione che questa commissione ritiente rilevante ai fini della definizione della controversia, ovvero il rilievo per cui se la legge prevedesse agevolazioni fiscali per gli acquisti ex art. 1159-bis c.c. e non anche per quelli di cui all'art. 1159 c.c., vi sarebbe un'inammissibile ed irrazionale disparita' di trattamento tra il regime fiscale dell'usucapione speciale per la piccola proprieta' rurale e quello relativo agli ordinari beni immobili e diritti reali immobiliari, sempre in funzione della piccola proprieta' contadina, tale da esitare in vizio di costituzionalita'. L'ufficio nel costituirsi in giudizio e resistere alle pretese del ricorrente con memoria depositata l'8 settembre 1997, ribadiva la legittimita' del proprio operato in base alle motivazioni gia' esposte nell'avviso di liquidazione con l'ulteriore precisazione che le agevolazioni fiscali previste dalla menzionata legge sulla piccola proprieta' contadina non sono contemplate all'art. 1 della richiamata tariffa, ne' sono contemplate le agevolazioni previste per i territori montani di cui all'art. 9, titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Per questo principio non riteneva l'ufficio ammissibile alcuna altra agevolazione oltre a quelle gia' espressamente previste dalla nota all' art. 1 della tariffa, essendo ogni diversa interpretazione contra legem. Sostenuta tale restrittiva interpretazione dalla circolare del Ministero delle finanze n. 267 del 16 ottobre 1997, l'ufficio provvedeva a depositare ulteriore memoria in data 19 maggio 1999 integralmente riportandosi alle disposizioni ministeriali le quali, chiarendo i dubbi sorti sull'imposizione fiscale da adottarsi in tema di sentenze dichiarative dell'usucapione con riferimento alle disposizioni agevolative per la piccola proprieta' contadina, su parere richiesto all'Avvocatura generale dello Stato, disponevano che l'autonomia della fonte legislativa non significasse di per se' che la tassazione delle sentenze in argomento fosse soggetta ad una disciplina speciale e derogatoria. Infatti l'art. 23, comma 2 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154 si limita ad aggiungere la nota II-bis all'art. 8 della tariffa parte prima del d.P.R. n. 131/1986 e, quindi, secondo l'Avvocatura, non tutte le leggi speciali possono comportare una deroga alla regola generale per cui deve aversi riguardo alla fattispecie concreta ed agli effetti da essa prodotti, onde le agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modifiche (piccola proprieta' contadina), non potevano essere applicate in caso di acquisto per usucapione in quanto l'art. 1 della citata legge, nel prevedere la casistica cui torna applicabile il regime fiscale agevolato, fa espressamente riferimento a fattispecie negoziali inter vivos che per loro natura giuridica di normali atti di trasferimento sono, sotto un profilo civilistico, distinte dalle sentenze dichiarative dell'usucapione del fondo. Queste ultime infatti "accertano" l'acquisto di immobili per usucapione e vanno ricondotte nei modi di acquisto "originario" del diritto di proprieta'. La commissione all'udienza del 18 giugno 1999 si e' riservata di decidere, avvalendosi del disposto dell'art. 35 del d.lgs n. 546/1992. D i r i t t o Per il caso esaminato la commissione ritiene di dover prendere atto della eccezione sollevata dal ricorrente, ovvero di una presunta disparita' di trattamento, ricorrendo i requisiti della piccola proprieta' contadina, tra l'usucapione speciale per la piccola proprieta' rurale e l'usucapione ordinaria, per cui pur in presenza dei presupposti oggettivi alla richiesta agevolazione fiscale in materia di imposta di registro, le e' impedito l'annullamento dell'operato dell'ufficio, il quale in base ad una restrittiva interpretazione della tariffa prevista dal d.P.R. n. 131/1986, validata dalla summenzionata circolare ministeriale, non ha acconsentito ad un'estensione analogica delle agevolazioni richieste anche agli acquisti per usucapione in quanto titoli non espressamente contemplati dalla legge 6 agosto 1954, n. 604. La commissione, ritenendo che la soluzione della questione di legittimita' costituzionale, sollevata su eccezione di parte, sia rilevante ai fini del suesposto giudizio, in quanto il collegio giudicante solo a seguito della integrazione della norma ostativa puo' riprendere il suo potere-dovere, di decidere sulla legittimita' della pretesa agevolativa in presenza dei presupposti di fatto esistenti, rimanda pertanto la questione alla Corte costituzionale perche' giudichi sulla fondatenzza della illegittimita' dell'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604 (Piccola proprieta' contadina) nella parte in cui non prevede, tra le fattispecie espressamente agevolabili, anche gli acquisti a titolo originario e nello specifico, quello per usucapione. Questa commissione al di la' di un'auspicabile interpretazione estensiva del dettato normativo attraverso il richiamo ai principi generali dell'ordinamento tale da evitare la sottoposizione ad un giudizio di legittimita' della norma in questione, che ne' l'ufficio del registro di Camerino, ne' il Ministero delle finanze hanno ritenuto di poter operare, ritiene di dover evidenziare una disparita' di trattamento tra il contribuente che seppur munito dei requisiti richiesti dalla legge sulla piccola proprieta' contadina si trovi a dover registrare un acquisto a titolo originario in base all'art. 1 della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, ovvero con il pagamento della relativa imposta di registro ed accessori in misura proporzionale, ed altro contribuente che, pur trovandosi nelle stesse circostanze di fatto, abbia acquisito l'immobile in base ad un diverso titolo rientrante nelle fattispecie elencate dall'art. 1, primo comma, legge 6 agosto 1954, n. 604, e sia percio' agevolato nell'esenzione dall'imposta di bollo, nella riduzione ad un decimo dell'imposta di registro e nel pagamento dell'imposta ipotecaria nella misura fissa, pur avendo entrambi i contribuenti esibito la documentazione richiesta all'art. 3 della stessa legge. Una prima violazione dei principi sanciti dalla carta costituzionale questa commissione ravvisa nel contrasto dell'art. 1, primo comma della legge 6 agosto 1954, n. 604, con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede tra le fattispecie agevolabili anche gli acquisti a titolo originario, determinando con cio' una discriminazione per i soggetti che, pur avendone i requisiti, non possono usufruire delle agevolazioni in virtu' del diverso titolo di acquisto rispetto a quelli contemplati. La disparita' di trattamento e' resa evidente dal fatto per cui il contribuente che ha acquisito in base ad un titolo originario, a differenza di altro che ha ottenuto un trasferimento per titolo derivativo, si vede gravato di un maggiore carico fiscale, pur sussistendo gli stessi presupposti previsti e richiesti all'art. 3 della legge 6 aprile 1954, ma diverga nella natura dell'atto traslativo. Ulteriore presunta illegittimita' si ravvisa nei confronti dell' art. 42 della Costituzione in quanto non prevedendo l'art. 1, primo comma, legge n. 604/1954 le fattispecie di acquisto a titolo orginario oltre a quelle a titolo derivativo, si determina un ingiustificato ostacolo al primo modo di acquisto della proprieta' privata nonche' un parimenti illegittimo impedimento al pieno e libero godimento della stessa, non consentiti in alcuna altra parte dell'ordinamento. Infine questa commissione ritiene di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, legge n. 604/1954 in quanto, non prevedendo anche gli acquisti a titolo originario, opera una ingiustificata differenziazione della capacita' contributiva del contribuente rispondente ai requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale, acquirente di un fondo per accorpamento ed arrotondamento della piccola proprieta' contadina, solo per la diversa natura del titolo acquisitivo. Questa commissione ritiene inoltre di dover sollevare una incongruenza nella soluzione adottata dal Ministero delle finanze con la circolare n. 267/E del 16 ottobre 1997, in quanto, se da un lato per escludere l'agevolazione prevista dalla legge n. 604/1954 conferma l'interpretazione letterale del disposto normativo, dall'altro nella parte in cui determina la base imponibile per il pagamento dell'imposta di registro delle sentenze di usucapione, vi comprende oltre al valore dell'area, anche quello delle accessioni incorporate nell'area stessa. Al riguardo l'art. 24 del d.P.R. n. 131/1986 (t.u. in materia di imposta di registro) in materia di accessioni e pertinenze, se interpretato con lo stesso rigore letterale, dovrebbe portare ad escludere le fattispecie di acquisto a titolo originario, quale l'usucapione, in quanto riferito ai "trasferimenti". Con duplice ragionamento quindi le finanze escludono prima l'agevolazione fiscale per le sentenze di usucapione e ritengono poi le stesse assoggettabili alle norme dettate in materia di pertinenze ed accessioni. Rilevante e' a parere di questa commissione anche il fatto che nell'ordinamento giuridico vigente non esiste alcuna norma che manifesti la volonta' del legislatore di agevolare i modi di acquisto a titolo derivativo rispetto a quelli a titolo originario o, come nelle fattispecie in esame, di sfavorire ed ostacolare i secondi rispetto ai primi. Che anzi l'art. 1159-bis del c.c. introdotto con la legge 10 maggio 1976, n. 346 in materia di usucapione speciale della piccola proprieta' rurale rimanda alla disciplina agevolativa prevista dall'art. 9, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in questo modo ammettendo una agevolazione fiscale anche in conseguenza di un acquisto a titolo originario. Concludendo la commissione ritiene che il primo comma, dell'art. 1, legge 6 agosto 1954, n. 604 viene a colludere, per i motivi sopra esposti, con il principio di uguaglianza, con quello di tutela della proprieta' privata ed infine con quello relativo alla capacita' contributiva e sia quindi in contrasto con gli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del primo comma, dell'art. 1, della legge 6 agosto 1954, n. 604, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione; Sospende il giudizio e dispone d'ufficio la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Macerata, addi' 18 giugno 1999. Il presidente: Manfroci Il relatore: Braconi 99C2205