MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 giugno 2004 

Riconoscimento,  alla  sig.ra  Semeniouk Larissa, di titolo di studio
estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della
professione di farmacista.
(GU n.156 del 6-7-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista l'istanza con la quale la sig.ra Semeniouk Larissa, cittadina
ucraina,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di farmacista
conseguito   in   Ucraina,   ai  fini  d'esercizio  in  Italia  della
professione di farmacista;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12  del  decreto  legislativo  n.  115  del  1992, e dall'art. 14 del
decreto  legislativo  n.  319/1994,  che nella riunione del 13 maggio
2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa
ai  sensi  di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 aprile
2004,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  gia'  citato decreto
legislativo  n.  115/1992,  a seguito della quale la sig.ra Semeniouk
Larissa e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di farmacista;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di farmacista rilasciato in data 25 giugno 1987 dal
Ministero   della   pubblica   istruzione   dell'Ucraina  -  Istituto
universitario farmaceutico di Kharkiv (Ucraina) alla sig.ra Semeniouk
Larissa,  nata a Xmelnik (Ucraina) il 14 luglio 1964, e' riconosciuto
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di farmacista.
  2.  La  dott.ssa  Semeniouk Larissa e' autorizzata ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
farmacista,    previa    iscrizione    all'Ordine    dei   farmacisti
territorialmente  competente  ed  accertamento  da  parte dell'Ordine
stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 giugno 2004
                                    Il direttore generale: Mastrocola