Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area inclusa nel territorio di Guglionesi e di Termoli.(GU n.163 del 13-7-1992)
IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto l'art. 82, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1977, n. 616; Considerato che con decreto ministeriale del 2 febbraio 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 30 giugno 1970 e' stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della sopracitata legge n. 1497/1939 una area della fascia costiera del comune di Termoli; Considerato che la sopraintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Campobasso con la nota n. 12162 del 6 agosto 1990 e con la nota n. 9461 del 31 luglio 1991 ha formulato una proposta di vincolo per un'area, proseguimento verso l'interno di quella vincolata con il predetto decreto ministeriale, ricadente nei comuni di Guglionesi e Termoli e' cosi' delimitata: a Sud del confine territoriale dei comuni di Palata e Guglionesi; ad Est dal corso del fiume Biferno fino all'incrocio con la strada statale n. 87 (Ponte di Portocannone) e, si segue detta statale (attuale Fondo Valle "Bifernina") in direzione Termoli fino all'incrocio con la strada vicinale Pisciariello; a Nord dalla strada vicinale Pisciariello fino all'incrocio con la strada provinciale n. 111 "Difesa Grande"; ad Ovest prosegue lungo detta strada provinciale n. 111 in direzione Guglionesi fino all'incrocio con la strada statale n. 483 "di Guglionesi" (ex provinciale Termolese), percorre detta statale fino ad incrociare la strada vicinale Portocannone, percorre quest'ultima fino ad incontrare di nuovo la strada statale n. 483, prosegue in direzione di Montecilfone fino all'incrocio con la strada vicinale S. Antuono per continuare lungo il limite Ovest dei fogli di mappa numeri 87, 95, 99, 103, 106 (del comune di Guglionesi) e ricongiungersi al limite territoriale dei comuni di Palata e Guglionesi; Considerato che tale area costituisce nell'insieme un complesso di bellezze naturali caratterizzato da movimentate colline, degradanti dolcemente verso la piana solcata dal fiume Biferno, dalla varieta' delle colture di tipo seminativo ed irriguo, di oliveti e querce delimitanti a volte le proprieta' o i valloni, che imprimono al paesaggio note di colori variabili anche a seconda delle stagioni; dal colle piu' elevato in posizione di bellissima veduta, si staglia il centro abitato di Guglionesi, testa di ponte fra i comuni collinari interni e la fascia costiera, con il centro antico che conserva l'impianto originario a fuso e racchiude al suo interno, oltre ad importanti esempi di architettura romanica e settecentesca, luoghi e spazi di suggestiva bellezza; Rilevata l'esigenza di sottoporre tale zona ad uno specifico provvedimento di tutela; Considerato che nella zona stessa e' anche esistente un antico tratturo sottoposto a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089; Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 7-8 aprile 1992 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Campobasso; Decreta: L'area sita nei comuni di Guglionesi e Termoli, cosi' come sopra perimetrata e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 del 29 giugno 1939 ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed e' pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza archeologica e per i beni culturali e ambientali, architettonici, artistici e storici di Campobasso provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici dei comuni stessi. Avverso il presente decreto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 11 giugno 1992 p. Il Ministro: ASTORI