N. 420 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 maggio 1999
N. 420 Ordinanza emessa il 26 maggio 1999 dal pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea nel procedimento penale a carico di Vecchio Giovanni Processo penale - Dibattimento - Incompatibilita' del giudice che abbia, in precedenza, in funzione di g.i.p., emesso decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, pronunciato da giudice, persona fisica diversa - Mancata previsione - Violazione dei principi di imparzialita' e indipendenza dell'organo giudicante. (C.P.P. 1988, art. 34). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.36 del 8-9-1999 )
IL PRETORE Letti gli atti e sentite le parti; O s s e r v a Giovanni Vecchio e' tratto a giudizio a seguito di opposizione ad un decreto penale emesso nei suoi confronti dal g.i.p., presso la pretura di Vibo Valentia in data 21 gennaio 1997. A seguito di quella opposizione, infatti, in data 17 marzo 1997, questo giudice, che allora svolgeva funzioni di g.i.p. ha emesso decreto di citazione a giudizio. Va sottolineato che, pero', il decreto penale e' stato emesso da altro magistrato dell'Ufficio, che ha preceduto questo giudice nella trattazione del procedimento. In altri termini, il giudice del dibattimento, pur non coincidendo con quello che ha emesso decreto penale di condanna, e' tuttavia quello che ha emesso decreto di citazione a giudizio a seguito della opposizione a quel decreto penale. L'ipotesi si presenta singolare rispetto a quelle contemplate dal comma 2 dell'art. 34 c.p.p. in quanto il giudice del dibattimento non e' lo stesso che ha emesso il decreto penale (in qualita' di g.i.p.), essendosi limitato a provvedere in ordine alla citazione a giudizio conseguente alla opposizione; ma non e' neanche quello che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, in quanto, pur essendo vero che in entrambi i casi quel giudice (del dibattimento) ha in precedenza emesso un decreto di citazione nei confronti dell'imputato, e' altresi' vero che nella ipotesi espressamente prevista dall'art. 34, comma 2, quel decreto di citazione e' un provvedimento che conclude l'udienza preliminare, dove si e' formata la decisione in ordine alla fondatezza dell'accusa, mentre quello emesso nel caso presente, da un lato, non e' l'esito di una udienza che ha ad oggetto la valutazione dell'accusa, dall'altro, non e' emesso dal giudice che, attraverso la decisione di emettere decreto penale, una valutazione della accusa ha comunque compiuto. ll caso, quindi, in cui il giudice del dibattimento abbia in precedenza emesso decreto di citazione a giudizio, a seguito di opposizione a decreto penale, emesso quest'ultimo da altro magistrato, non pare essere contemplato dall'art. 34 c.p.p. E nonostante cio' sembra che esso sia tale da imporre l'incompatibilita' di giudizio. E' vero infatti che, a seguito della opposizione a decreto penale, il rinvio a giudizio e' un atto che puo' sembrare obbligato, e cio' renderebbe infondata l'idea della incompatibilita', in quanto si potrebbe dire che il giudice del dibattimento non ha avuto modo di conoscere della imputazione nella precedente fase del procedimento: egli ha solamente firmato un atto dovuto, senza necessita' di giudicare sulla fondatezza della accusa, e quindi senza compromettere l'indipendenza del giudizio della successiva fase dibattimentale. Cio' e' vero, ma e' anche vero che il fatto che sia stata proposta una opposizione a decreto penale non implica l'automatica emissione del decreto di citazione a giudizio, in quanto il g.i.p. ha sempre l'obbligo di valutare se esistano cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (Cass. 10 giugno 1992, n. 979; Cass. 10 marzo 1992, n. 444). E dunque, se quel giudice ha emesso il decreto di citazione, vuoI dire che ha ritenuto insussistenti quelle cause di proscioglimento, compiendo cosi' una valutazione sul merito della accusa che codesta Corte ritiene essere un elemento di pregiudizio per l'indipendenza e l'imparzialita' della decisione (v. Corte cost. 24 aprile 1996, n. 131). L'omessa previsione della incompatibilita' del giudice per le indagini preliminari che, pur non avendo emesso decreto penale di condanna, ha tuttavia emesso il decreto di citazione conseguente alla opposizione, sembra dunque violare gli artt. 3 e 24 della Costituzione, che garantiscono l'imparzialita' ed indipendenza del giudice. Il procedimento va dunque sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale. La questione e' altresi' rilevante, essendo pregiudiziale rispetto alla decisione della causa.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p., nei sensi di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che copia della presente ordinanza, a cura della Cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera. Tropea, addi' 26 maggio 1999. Il pretore: Cricenti 99C0811