N. 39 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 1996

                                 N. 39
  Ordinanza emessa il  13  novembre  1996  dalla  corte  d'appello  di
 Messina  nel  procedimento penale a carico di Finocchiaro Domenico ed
 altro
 Pena - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli  -
    Trattamento  sanzionatorio - Previsione di minimo edittale di mesi
    sei di arresto anziche' quello generale di  cui  all'art.  25  del
    cod.   pen. - Lamentata eccessiva afflittivita' - Irragionevolezza
    rispetto ai delitti contro il patrimonio - Lesione  del  principio
    della finalita' rieducativa della pena.
 (C.P., art. 707).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.8 del 19-2-1997 )
                          LA CORTE DI APPELLO
   Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sulla  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 707, c.p., con riferimento agli
 artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata all'odierna udienza  dalla
 difesa  di  Finocchiaro  Domenico  e Petralia Venerando, imputati del
 predetto reato;
                             O s s e r v a
   La  questione  appare  rilevante  ai  fini  della   decisione   del
 procedimento penale a carico del Finocchiaro e del Petralia.
   La  eccezione di illegittimita' sollevata non appare manifestamente
 infondata, in quanto la previsione, nell'art.  707  del  c.p.  di  un
 trattamento  sanzionatorio  minimo di sei mesi di pena detentiva (non
 riducibile,  anche  in  caso  di  riconoscimento   delle   attenuanti
 generiche,  al  di  sotto  di  mesi  quattro di arresto) per un reato
 contravvenzionale di mero pericolo,  concernente  la  prevenzione  di
 possibili  delitti  contro  il  patrimonio,  mentre per il delitto di
 furto consumato e' prevista una pena minima  di  soli  15  giorni  di
 reclusione  (nell'ipotesi di furto semplice o anche - per la ritenuta
 equivalenza  di  circostanze  attenuanti   rispetto   a   circostanze
 aggravanti  -  in  caso  di  furto  pluriaggravato)  contrasta  con i
 principi di eguaglianza e di ragionevolezza, anche in relazione  alla
 finalita'   rieducativa   della   pena,   data  la  evidente  inversa
 proporzionalita'  della  gravita'  del  regime  sanzionatorio  minimo
 previsto  dagli  artt.  707,  624  e  625  del  c.p. in rapporto alla
 gravita' ed offensivita' dei fatti-reato rispettivamente puniti.
                                P. Q. M.
   La corte d'appello di Messina solleva la questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  707  del  codice  penale in relazione agli
 artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede una  pena
 edittale  minima  superiore a quella prevista dall'art. 25 del codice
 penale;
   Sospende il procedimento penale in corso a  carico  di  Finocchiaro
 Domenico e Petralia Venerando;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Ordina la notifica  della  presente  ordinanza  al  Presidente  del
 Consiglio  dei Ministri e la comunicazione della stessa al Presidente
 della  Camera  dei  deputati  e  al  Presidente  del   Senato   della
 Repubblica.
     Messina, addi' 13 novembre 1996
                        Il Presidente: D'Arrigo
 97C0094