N. 39 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 1996
N. 39 Ordinanza emessa il 13 novembre 1996 dalla corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di Finocchiaro Domenico ed altro Pena - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli - Trattamento sanzionatorio - Previsione di minimo edittale di mesi sei di arresto anziche' quello generale di cui all'art. 25 del cod. pen. - Lamentata eccessiva afflittivita' - Irragionevolezza rispetto ai delitti contro il patrimonio - Lesione del principio della finalita' rieducativa della pena. (C.P., art. 707). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.8 del 19-2-1997 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 707, c.p., con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata all'odierna udienza dalla difesa di Finocchiaro Domenico e Petralia Venerando, imputati del predetto reato; O s s e r v a La questione appare rilevante ai fini della decisione del procedimento penale a carico del Finocchiaro e del Petralia. La eccezione di illegittimita' sollevata non appare manifestamente infondata, in quanto la previsione, nell'art. 707 del c.p. di un trattamento sanzionatorio minimo di sei mesi di pena detentiva (non riducibile, anche in caso di riconoscimento delle attenuanti generiche, al di sotto di mesi quattro di arresto) per un reato contravvenzionale di mero pericolo, concernente la prevenzione di possibili delitti contro il patrimonio, mentre per il delitto di furto consumato e' prevista una pena minima di soli 15 giorni di reclusione (nell'ipotesi di furto semplice o anche - per la ritenuta equivalenza di circostanze attenuanti rispetto a circostanze aggravanti - in caso di furto pluriaggravato) contrasta con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, anche in relazione alla finalita' rieducativa della pena, data la evidente inversa proporzionalita' della gravita' del regime sanzionatorio minimo previsto dagli artt. 707, 624 e 625 del c.p. in rapporto alla gravita' ed offensivita' dei fatti-reato rispettivamente puniti.
P. Q. M. La corte d'appello di Messina solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 707 del codice penale in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede una pena edittale minima superiore a quella prevista dall'art. 25 del codice penale; Sospende il procedimento penale in corso a carico di Finocchiaro Domenico e Petralia Venerando; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Messina, addi' 13 novembre 1996 Il Presidente: D'Arrigo 97C0094