MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 aprile 2004 

Disposizioni    applicative    di    controllo    delle    norme   di
commercializzazione  dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n.
1019/02 della Commissione del 13 giugno 2002.
(GU n.126 del 31-5-2004)

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre
1966,  relativo  all'attuazione  di  una  organizzazione  comune  dei
mercati  nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1513/2001, in particolare dall'art. 35;
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli  ed  alimentari e
successive modificazioni.
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  2815/98  della  Commissione  del
22 dicembre 1998 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio
di oliva;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1019/02  della  Commissione  del
13 giugno  2002  relativo alle norme di commercializzazione dell'olio
di  oliva,  come  modificato  dal  regolamento  (CE)  n.  1964/02 del
4 novembre 2002 e dal regolamento (CE) n. 1176/03 del 1° luglio 2003;
  Visto il decreto legislativo n. 426 del 19 ottobre 1999 concernente
le  «Disposizioni  sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE)
n. 2815/98, relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  458 del
27 ottobre 1999 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva;
  Visto   il   decreto  ministeriale  3 aprile  2001  concernente  le
«Modalita'  di attuazione dei controlli previsti dal regolamento (CE)
n. 2815/98, relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva»;
  Considerata  l'esigenza  di  provvedere  alla  individuazione degli
organismi  incaricati dei controlli sull'applicazione del regolamento
(CE)  n.  1019/02,  in  particolare  delle  disposizioni  di cui agli
articoli 8,  paragrafi  1  e  2,  e 10 del citato regolamento (CE) n.
1019/02;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Ai  controlli  previsti  dal  regolamento (CE) n. 1019/02 della
Commissione  del 13 giugno 2002, piu' avanti denominato semplicemente
«regolamento» relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di
oliva,  provvede  il Ministero delle politiche agricole e forestali -
Ispettorato    centrale    repressione   frodi,   avvalendosi   anche
dell'Agecontrol  S.p.a.,  seconda modalita' operative successivamente
stabilite dal Ministero stesso.
  2.  Lo  stesso Ispettorato procede alle verifiche previste all'art.
8,  punti  1  e  2 nonche' alla trasmissione alla Commissione europea
delle informazioni di cui all'art. 10 dello stesso «regolamento».
  3.  Le  imprese  di  produzione,  di  condizionamento  e di vendita
figuranti  in  etichetta  tengono  a  disposizione  degli  organi  di
controllo  gli  elementi giustificativi delle indicazioni di cui agli
articoli 4, 5 e 6 del «regolamento» al fine di consentire i controlli
medesimi,  nonche'  in caso di superamento dei limiti fissati in tali
articoli,  di  consentire  all'organo  di controllo medesimo di poter
esperire  la  procedura  prevista  dall'ultimo  comma dell'art. 7 del
«regolamento», per l'ammissione della tolleranza riscontrata.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  ed  entrera'  in  vigore il giorno successivo a quello
della   pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubbica
italiana.

    Roma, 29 aprile 2004

                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2004
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 2, foglio n. 305