MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 18 aprile 1992 

  Autorizzazione all'ospedale generale di zona "S. Orsola" di Brescia
ad avvalersi della facolta' di cui all'art. 25 della legge 4  gennaio
1968,  n.  15,  per  la  fotoriproduzione  sostitutiva delle cartelle
cliniche prodotte nel periodo 1960-90.
(GU n.108 del 11-5-1992)

                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11
settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione  sostitutiva  dei
documenti   di   archivio   e   di   altri   atti   delle   pubbliche
amministrazioni;
  Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del  tesoro  e
con  il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
data  29  marzo  1979,  con  il  quale  sono   state   approvate   le
caratteristiche   della  pellicola  destinata  alla  fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto l'art. 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista  la  richiesta  n.  4731/91  dell'11 novembre 1991 presentata
dall'ordine ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli per la
fotoriproduzione sostitutiva delle  cartelle  cliniche  prodotte  dal
dipendente ospedale generale di zona "S. Orsola" di Brescia;
  Considerato  che l'ospedale generale di zona "S. Orsola" di Brescia
e' convenzionato con la  unita'  locale  socio  sanitaria  n.  41  di
Brescia  ai  sensi dell'art. 1 della legge n. 132/1968 e dell'art. 41
della legge n. 833/1978;
  Considerato che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta  -
non  sono  compresi  nelle  categorie  escluse dalla fotoriproduzione
sostitutiva ai sensi dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito   il   comitato   di  settore  per  i  beni  archivistici  in
sostituzione della commissione di cui all'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
  L'ospedale  generale di zona S. Orsola di Brescia e' autorizzato ad
avvalersi della facolta' di cui all'art. 25  della  legge  4  gennaio
1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1960-90.
  Le  modalita'  di  riproduzione  ed i procedimenti tecnici dovranno
essere corrispondenti a quelli previsti dal  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La pellicola da usare,  fermo  restando  che  sara'  costituito  un
originale  negativo  di  sicurezza  per sostituire ai sensi e per gli
effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  i  documenti
riprodotti,  dovra'  possedere le caratteristiche tecniche prescritte
dal decreto ministeriale 29 marzo  1979,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali cartacei dei documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione   sostitutiva,   possono   essere  distrutti  se  si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 aprile 1992
                                               Il Ministro: ANDREOTTI