MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 novembre 2003 

Aggiornamenti,  relativi  all'anno  2004,  delle  misure unitarie dei
canoni per le concessioni demaniali marittime.
(GU n.78 del 2-4-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
     per le infrastrutture della navigazione marittima e interna

  Visto   il   decreto-legge   5 ottobre   1993,   n.   400,  recante
«Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni
demaniali  marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
  Considerata  la  necessita'  di  procedere  all'aggiornamento delle
misure dei canoni annui per l'anno 2004;
  Visto  l'art.  4,  comma  1,  del suddetto decreto-legge n. 400 del
1993,  convertito,  con  modificazioni,  ed integrazioni, dalla legge
4 dicembre  1993,  n.  494  il  quale dispone che i canoni annui sono
aggiornati   annualmente   con  decreto  del  Ministro  della  marina
mercantile,  ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla
base  degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per
le  famiglie  di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per
il mercato all'ingrosso;
  Vista  la  deliberazione  n.  153/97,  con  la quale la Sezione del
controllo  della  Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997,
ha  ritenuto  che la misura minima di canone prevista dall'art. 9 del
decreto  interministeriale  19  luglio  1989, debba essere rivalutata
annualmente;
  Visto  l'art. 7, del decreto ministeriale n. 342 del 5 agosto 1998,
attuativo  dell'art. 3, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494,
il  quale  prevede che i canoni per le concessioni ad uso turistico e
ricreativo  sono  aggiornati  annualmente  con  le modalita' indicate
dall'art. 4, comma 1, della legge n. 494/1993;
  Visto l'art. 7, del decreto ministeriale n. 343 del 30 luglio 1998,
attuativo dell'art. 10, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
il  quale  prevede  che  i  canoni  per  le concessioni relative alle
strutture  della  nautica  da diporto sono aggiornati annualmente con
decreto  del  direttore generale della Direzione generale del demanio
marittimo e dei porti (Direzione generale per le infrastrutture della
navigazione  marittima e interna) sulla base degli indici determinati
dall'ISTAT  per  i  prezzi  al  consumo  per  le famiglie di operai e
impiegati  e  per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso
riferiti al mese di settembre di ogni anno;
  Visto  che  il  suddetto ISTAT con note n. 3437 in data 22 novembre
2003, riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione, ha
comunicato,  per  il  periodo settembre  2002/2003,  «gli  indici dei
prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai ed impiegati (+2,5 %)»
nonche'   «gli   indici  dei  prezzi  alla  produzione  dei  prodotti
industriali (+1,0%)» al posto dei prezzi praticati dai grossisti;
  Visto  che  la  media  dei suddetti indici per il periodo settembre
2002/2003,  ultimo  mese  utile  per  applicare  l'adeguamento dal 1°
gennaio 2004 e' pari a + 1,75%;
                              Decreta:
  1.  Le  misure  unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni
demaniali  marittime  sono  aggiornate,  per  l'anno 2004, applicando
l'aumento  dell'uno  virgola  settantacinque  per  cento  alle misure
unitarie dei canoni determinati per il 2003.
  2.  Le  misue  unitarie  cosi'  aggiornate costituiscono la base di
calcolo   per   la   determinazione  del  canone  da  applicare  alle
concessioni  demaniali  marittime  rilasciate o rinnovate a decorrere
dal 1° gennaio 2004.
  3.  La  medesima  percentuale si applica alle concessioni in vigore
ancorche' rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2004.
  4. La misura minima di canone di Euro 282,16 , prevista dall'art. 9
del  decreto  interministeriale  19  luglio  1989, e' elevata ad Euro
287,10 a decorrere dal 1° gennaio 2004.
  5. La misura minima di canone di Euro 169,40, prevista dall'art. 3,
comma  2,  del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, e' elevata
ad Euro 172,36 a decorrere dal 1° gennaio 2004.
  6.  Si  applica  la  misura  minima  di Euro 287,10, ovvero di Euro
172,36,   nei  casi  previsti  dall'art.  3,  comma  2,  del  decreto
ministeriale  5 agosto 1998, n. 342, alle concessioni per le quali la
misura   annua,  determinata  secondo  i  precedenti  commi,  dovesse
risultare inferiore al citato limite minimo.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.

    Roma, 26 novembre 2003

                                   Il direttore generale: Provinciali

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 113