Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione(GU n.146 del 25-6-1997)
Con decreto n. 22854 del 30 maggio 1997 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di diciotto mesi, a decorrere dal 15 ottobre 1992, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area dei comuni di Susa e Rivoli (Torino), imprese impegnate nella realizzazione dell'opera autostradale Frejus (Rivoli-Bardonecchia). Comitato tecnico del 29 aprile 1997 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui al medesimo art. 1, per il periodo dal 15 ottobre 1992 al 14 aprile 1993. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 15 aprile 1993 al 14 ottobre 1993. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 15 ottobre 1993 al 14 aprile 1994 (limite massimo). Con decreto n. 22855 del 30 maggio 1997 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 18 settembre 1992, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Rapone (Potenza), imprese impegnate nei lavori di costruzione della strada di collegamento Ofantina-Nevico di Pescopagano-Muro Lucano. Comitato tecnico del 15 gennaio 1997 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui al medesimo art. 1, per il periodo dal 18 settembre 1992 al 17 marzo 1993. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 18 marzo 1993 al 17 settembre 1993. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 18 settembre 1993 al 17 marzo 1994. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 18 marzo 1994 al 17 settembre 1994. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 18 settembre 1994 al 17 dicembre 1994 (limite massimo). Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 22724 del 7 maggio 1997.