MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti
il trattamento speciale di disoccupazione
(GU n.146 del 25-6-1997)

  Con decreto n. 22854 del 30 maggio 1997 e' accertata la sussistenza
dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di
diciotto   mesi,  a   decorrere  dal   15  ottobre   1992,  nell'area
sottoindicata  in   conseguenza  del  previsto   completamento  degli
impianti industriali o delle opere  pubbliche di grandi dimensioni di
seguito elencati: area dei comuni  di Susa e Rivoli (Torino), imprese
impegnate   nella   realizzazione  dell'opera   autostradale   Frejus
(Rivoli-Bardonecchia).
   Comitato tecnico del 29 aprile 1997 - favorevole.
  A  seguito dell'accertamento  di cui  sopra e  tenendo conto  della
decorrenza  iniziale  della crisi  ivi  indicata,  e' autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione  nella
misura prevista dall'art. 7, legge 23  luglio 1991, n. 223, in favore
dei  lavoratori  edili  licenziati  dalle  imprese  edili  ed  affini
impegnate nelle attivita'  di cui al medesimo art. 1,  per il periodo
dal 15 ottobre 1992 al 14 aprile 1993.
  Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato
dal 15 aprile 1993 al 14 ottobre 1993.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 15 ottobre 1993 al 14 aprile 1994 (limite
massimo).
  Con decreto n. 22855 del 30 maggio 1997 e' accertata la sussistenza
dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di
ventisette  mesi,  a  decorrere  dal  18  settembre  1992,  nell'area
sottoindicata  in   conseguenza  del  previsto   completamento  degli
impianti industriali o delle opere  pubbliche di grandi dimensioni di
seguito  elencati:  area  del  comune di  Rapone  (Potenza),  imprese
impegnate  nei lavori  di  costruzione della  strada di  collegamento
Ofantina-Nevico di Pescopagano-Muro Lucano.
   Comitato tecnico del 15 gennaio 1997 - favorevole.
  A  seguito dell'accertamento  di cui  sopra e  tenendo conto  della
decorrenza  iniziale  della crisi  ivi  indicata,  e' autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione  nella
misura prevista dall'art. 7, legge 23  luglio 1991, n. 223, in favore
dei  lavoratori  edili  licenziati  dalle  imprese  edili  ed  affini
impegnate nelle attivita'  di cui al medesimo art. 1,  per il periodo
dal 18 settembre 1992 al 17 marzo 1993.
  Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato
dal 18 marzo 1993 al 17 settembre 1993.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 18 settembre 1993 al 17 marzo 1994.
  Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato
dal 18 marzo 1994 al 17 settembre 1994.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato  dal 18  settembre 1994  al 17  dicembre 1994
(limite massimo).
  Il presente  decreto ministeriale annulla e  sostituisce il decreto
ministeriale n. 22724 del 7 maggio 1997.