Eventi alluvionali del novembre 1996. Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997. Contributi per l'assistenza e l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati. (Ordinanza n. B/222).(GU n.180 del 4-8-1997)
IL VICE COMMISSARIO per gli eventi alluvionali del novembre 1996 Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 con la quale il presidente della regione Toscana e' nominato commissario delegato per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza, compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravati a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1996, nei territori dei comuni della provincia di Massa Carrara individuati dalla ordinanza medesima; Visto che la predetta ordinanza dispone inoltre, all'art. 7, che ai nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili e' assegnato: a) un contributo per l'assistenza fino ad un massimo di lire 20 milioni, tenuto anche conto del danno subito a beni immobili e mobili; b) un contributo mensile di lire 600.000 per il periodo massimo di un anno per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari medesimi; Considerato che all'assegnazione dei predetti contributi provvede, ai sensi del medesimo art. 5, il commissario delegato, avvalendosi dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati; Considerato che, sulla base delle segnalazioni dei sindaci dei comuni interessati, risulta che: nel comune di Aulla e' stata emessa ordinanza di evacuazione n. 168 in data 18 novembre 1996, per l'edificio sito in via Don Corsini, 42, localita' Albiano M. e che la medesima ordinanza e' stata revocata in data 20 novembre 1996; nel comune di Mulazzo e' stata emessa ordinanza di evacuazione n. 719 in data 8 gennaio 1997 per l'edificio sito in via dello Spino Secco e che il suddetto provvedimento e' tuttora operativo; Ritenuto che il contributo mensile di lire 600.000 per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati, essendo calcolato appunto su base mensile, possa essere applicato esclusivamente qualora la inagibilita' dell'immobile, sia a seguito di distruzione che di provvedimento autoritativo del sindaco, si protragga per un numero di giorni pari almeno a 10 e che pertanto, sulla base delle sudette segnalazioni, del contributo medesimo possono beneficiare i soli nuclei familiari residenti nel comune di Mulazzo, la cui evacuazione perdura dal gennaio del corrente anno; Verificato, sulla base delle certificazioni anagrafiche che, nell'immobile sito in via dello Spino Secco, 6, nel comune di Mulazzo risiedono n. 2 nuclei familiari; Considerato il termine massimo di un anno previsto, per il contributo in oggetto, dall'art. 5 dell'ordinanza n. 2554/97; Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 2554/97, anche il contributo per l'assistenza si applica ai nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili e che il medesimo deve essere calcolato tenuto anche conto del danno subito a beni immobili e mobili; Visto che per entrambi i predetti contributi e' assegnata al commissario delegato la somma complessiva di lire 80 milioni; Ritenuto di applicare in via prioritaria il contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari e di destinare ai contributi per l'assistenza la quota del complessivo finanziamento di lire 80 milioni che residua dopo l'applicazione del suddetto contributo prioritario; Ritenuto inoltre che ai fini della determinazione del contributo per l'assistenza sia considerato, oltre l'ammontare del danno subito ai beni immobili e mobili, altresi' il numero dei componenti il nucleo familiare; Valutato di procedere tramite gli uffici regionali all'accertamento del danno, avvalendosi dei comuni per la concessione e l'erogazione del contributo; Ordina: 1) A ciascuno dei nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili, nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza D.P.C. n. 2554/97 e' assegnato: a) un contributo, per l'autonoma sistemazione, di L. 600.000 (seicentomila) per ciascun mese o frazione di mese superiore a 10 giorni di evacuazione, fino al massimo di un anno; b) un contributo di assistenza di ammontare non superiore a lire 20 milioni (ventimilioni), calcolato sulla base dei criteri di cui al successivo punto 3. 2) L'ammontare del contributo di assistenza da destinare complessivamente ai soggetti beneficiari e' determinato in lire 65.600.000 (sessantacinquemilioniseicentomila) corrispondenti alla differenza tra il fondo di lire 80 milioni di cui all'art. 7, comma 5 dell'ordinanza D.P.C. n. 2554/97 e la somma di lire 14.400.000 destinata alla concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati. 3) L'ammontare del contributo di assistenza e' determinato, per ciascuno dei nuclei familiari beneficiari e nel limite di lire 20 milioni, come segue: lire 1.000.000 (unmilione) per ciascuno dei componenti il nucleo familiare; il rimanente in misura percentuale rispetto all'ammontare dei danni subiti all'immobile di residenza e ai beni mobili di proprieta', accertato tramite perizia redatta da un tecnico della regione Toscana; la suddetta percentuale, che non puo' comunque essere superiore al 15 per cento del valore del danno, sara' determinata dal rapporto tra l'entita' complessiva dei danni accertati e la disponibilita' di lire 65.600.000 (sessantacinquemilioniseicentomila) di cui al precedente punto 2. 4) Ai fini della valutazione del danno e della redazione della perizia si applicano le disposizioni di cui ai punti 3.2, 3.5, 4.5.1 dell'ordinanza commissariale n. 23 del 12 febbraio 1997 avente ad oggetto "Disposizioni operative per la concessione di contributi a fondo perduto di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 576 del 12 novembre 1996, convertito con legge n. 677 del 31 dicembre 1996". 5) Ai fini della concessione dei contributi di cui al punto 1, gli interessati presentano domanda al sindaco del comune ove e' sito l'immobile evacuato, entro il giorno 31 luglio 1997. Il sindaco, effettuate le verifiche di competenza in ordine alla composizione del nucleo familiare e alla situazione di inagibilita' dell'immobile, comunica i dati al commissario che provvede, sulla base della valutazione dei danni, a determinare la percentuale relativa alla quota del contributo di assistenza ai sensi del precedente punto 3. Le perizie per la valutazione dei danni sono trasmesse al sindaco il quale provvede alla determinazione e alla concessione del contributo. 6) I sindaci provvedono altresi' alla erogazione dei contributi, entro sette giorni dall'avvenuta assegnazione dei fondi da parte del commissario e presentano al medesimo commissario la relativa rendicontazione, entro i successivi trenta giorni. 7) Il presente provvedimento e' comunicato ai sindaci dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza D.P.C. n. 2554/97 i quali provvedono a darne adeguata pubblicita' nelle forme previste dall'ordinamento. Firenze, 20 giugno 1997 Il vice commissario: Fontanelli