AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante: "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa". (Decreto- legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 133 dell'8 giugno 1992).(GU n.134 del 9-6-1992)
L'art. 28 del decreto-legge citato in epigrafe, riportato a pag. 15 della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, e' integrato con il comma che segue: "3. All'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e' aggiunto il seguente comma: '10-bis. Le spese di funzionamento e le spese riservate della Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) sono iscritte in due distinti capitoli da istituirsi, nell'ambito della rubrica ''Sicurezza pubblica,,, nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza o, per sua delega, il Direttore della D.I.A. e' tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sui criteri e sulle modalita' di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima. Per l'anno 1992, alle dotazioni finanziarie dei capitoli relativi alle predette spese si provvede con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, mediante variazioni compensative nell'ambito dei capitoli della rubrica dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario'.".