N. 214 ORDINANZA 26 maggio - 3 giugno 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e assistenza - Opera nazionale assistenza orfani sanitari
 italiani    (ONAOSI)     -     Privatizzazione     -     Mantenimento
 dell'obbligatorieta'   di   iscrizione  e  contribuzione  all'ente  -
 Riferimento alla sentenza della corte n. 88/1995  -  Legittimita'  di
 una   doppia   posizione   contributiva   integrativa   -   Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 33, lett. a), punto 4;
 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 1, comma 3).
 
 (Cost., artt. 2, 3, 18 e 38).
 
(GU n.23 del 9-6-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 33,
 lettera a) punto 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537  e  art.  1,
 comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, promosso con
 ordinanza  emessa il 14 aprile 1997 dal pretore di Modena sul ricorso
 proposto  da  Moscardini  Eros  ed  altri  contro  l'Opera  nazionale
 assistenza  orfani sanitari italiani (ONAOSI), iscritta al n. 795 del
 registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 47 - prima serie speciale - dell'anno 1997.
   Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Taddei  Milena  ed  altri e
 dell'ONAOSI, nonche' gli atti di intervento della Cassa nazionale del
 Notariato ed altri, della Fondazione E.N.P.A.I.A.  e  del  Presidente
 del Consiglio dei Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore
 Cesare Ruperto;
   Uditi  gli  avvocati  Giuseppe Li Marzi per Taddei Milena ed altri,
 Giampaolo Rossi per l'ONAOSI, Massimo Luciani per la Cassa  nazionale
 del Notariato ed altri, Lucio Iannotta per la Fondazione E.N.P.A.I.A.
 e  l'Avvocato  dello  Stato  Giuseppe  Stipo  per  il  Presidente del
 Consiglio dei Ministri;
   Ritenuto che - nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, medici
 veterinari, dipendenti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  avevano
 agito per l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo d'iscrizione e
 contribuzione  all'Opera  nazionale per l'assistenza degli orfani dei
 sanitari italiani (ONAOSI) a partire dal  1  gennaio  1995  (data  di
 privatizzazione   dell'Ente),   proponendo   conseguente  domanda  di
 restituzione delle somme gia' versate - il  pretore  di  Modena,  con
 ordinanza emessa il 14 aprile 1997, ha sollevato, in riferimento agli
 artt.  2,  3,  18  e 38 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, comma 33, lettera a) punto 4, della legge
 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza  pubblica)
 e  dell'art.  1,  comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma  32,  della
 legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in materia di trasformazione in
 persone giuridiche private di enti gestori di forme  obbligatorie  di
 previdenza  e  assistenza), nella parte in cui hanno mantenuto ferma,
 anche    successivamente    alla     privatizzazione     dell'ONAOSI,
 l'obbligatorieta' di iscrizione e contribuzione all'ente;
     che  il  rimettente,  osservato  come  "l'esistenza  stessa della
 normativa impugnata comporti il rigetto della domanda dei ricorrenti"
 rendendo rilevante la  questione,  prospetta  l'eventualita'  di  una
 liquidazione coatta amministrativa dell'ente, possibile a causa della
 mancanza  di  una garanzia finanziaria statale, nonche' il rischio di
 lasciare insoddisfatte le aspettative degl'iscritti; e da cio' deduce
 che sarebbe necessario rendere volontaria  l'adesione,  e  dunque  il
 contributo,  volto  a  finanziare  un  sistema  posto  a tutela di un
 interesse privato collettivo che eroga prestazioni aggiuntive;
     ch'egli rileva inoltre come nella  disciplina  dell'ONAOSI  siano
 state  in sostanza mescolate forme di tutela, bisogni previdenziali e
 strumenti organizzativi tenuti ben distinti nel secondo e nel  quinto
 comma  dell'art.  38 della Costituzione: da una parte, infatti, si e'
 prevista una dissociazione dalla finanza pubblica, mentre  dall'altra
 e'  stato mutuato il regime dell'obbligatorieta' della contribuzione,
 caratteristico delle forme previdenziali pubbliche;
     che, da ultimo, il pretore rimettente censura  l'adozione  di  un
 regime  privatistico ma con contribuzione obbligatoria, in quanto non
 idoneo a  fornire  garanzie  di  corrispondenza  tra  volonta'  degli
 iscritti  e  volonta'  dell'Ente, impeditivo di un controllo nell'uso
 delle risorse e preclusivo di iniziative concorrenziali disposte  dai
 sanitari mediante la costituzione di associazioni similari;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello  Stato,  preliminarmente
 eccependo  l'inammissibilita' della questione, per essersi il pretore
 limitato a riportare le argomentazioni dei ricorrenti, e  concludendo
 nel   merito   per   la   declaratoria   d'infondatezza,  sulla  base
 dell'analogo precedente riguardante l'ENPAV;
     che dinanzi a questa Corte si sono costituiti l'ONAOSI ed  alcuni
 dei  ricorrenti  nel  giudizio  a  quo  depositando  altresi' memorie
 aggiuntive;
     che l'ONAOSI ha preliminarmente eccepito l'inammissibilita' della
 questione, per la mancanza  di  una  qualunque  argomentazione  circa
 l'oggetto  del  giudizio  e  l'omessa  indicazione  certa delle norme
 denunciate;  ed  ha  poi   chiesto   nel   merito   la   declaratoria
 d'infondatezza   della   questione,  anche  in  ragione  del  proprio
 perdurante  carattere  pubblicistico,  connesso   e   alla   pubblica
 finalita'  previdenziale  e  al mancato completamento del processo di
 privatizzazione;
     che i ricorrenti,  premessa  un'ampia  narrativa  sull'evoluzione
 storica dell'Ente, hanno evidenziato il parallelismo esistente tra il
 sistema   della   previdenza  complementare  e  l'attuale  disciplina
 dell'ONAOSI, osservando come in  entrambi  i  casi  sia  prevista  la
 possibilita'  di  liquidazione coatta amministrativa, mentre solo per
 la prima vige la regola della volontarieta' della contribuzione;
     che, secondo i medesimi ricorrenti (i quali negano  efficacia  di
 precedente alle sentenze di questa Corte n. 248 del 1997 e n.  88 del
 1995,  poiche'  riferite  ad  altri  enti, che avrebbero mantenuto il
 carattere pubblicistico dell'attivita' istituzionale di previdenza  a
 favore di una delimitata categoria di professionisti, mentre nel caso
 di specie verrebbero in rilievo prestazioni meramente assistenziali a
 favore degli "orfani bisognosi" di sanitari italiani in genere), o si
 vuole   sgravare   lo   Stato  da  una  responsabilita'  finanziaria,
 configurando allora l'ente come gestore  di  una  previdenza  libera,
 oppure  si  ritiene  il  bisogno  previdenziale  come essenziale alla
 collettivita', ed allora si deve tener fermo  l'obbligo  contributivo
 garantendo la solidarieta' finanziaria generale;
     che  sono  infine  intervenuti,  con  unico  atto  e  con memoria
 depositata  nell'imminenza  dell'udienza,  la  Cassa  nazionale   del
 Notariato,  la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore di
 ragionieri e periti commerciali, l'Ente  nazionale  di  previdenza  e
 assistenza  per  i consulenti del lavoro, l'ENPAV, la Cassa nazionale
 di previdenza e assistenza forense, la Cassa italiana  di  previdenza
 ed  assistenza di geometri liberi professionisti, l'associazione Enti
 previdenziali privati, nonche', con separato atto, l'ENPAIA;
     che tutti gli intervenuti, nel sostenere la  loro  legittimazione
 sulla premessa che la normativa denunciata e' in generale dettata per
 la privatizzazione, hanno eccepito l'inammissibilita' della questione
 e  hanno concluso nel senso della manifesta infondatezza, richiamando
 la ratio della sentenza n. 248 del 1997;
     che,  con  ordinanza  allegata,  emessa  nel  corso  dell'udienza
 pubblica, e' stata dichiarata l'inammissibilita' di tali interventi.
   Considerato   che   le   norme,  rispettivamente  di  delega  e  di
 attuazione, dettate in tema di privatizzazione di enti previdenziali,
 sono  correttamente  individuate  dal  giudice  a   quo   all'origine
 dell'intervento  legislativo  censurato  quale  fonte  del denunciato
 obbligo contributivo;
     che, inoltre, l'ordinanza  di  rimessione,  pur  attingendo  alle
 prospettazioni   offerte   dalle  parti,  esprime  un  autonomo  iter
 argomentativo,  sul  quale  risulta  basata  in  modo  plausibile  la
 motivazione   circa  la  rilevanza  ed  a  stregua  del  quale  viene
 sufficientemente svolta la delibazione in ordine alla  non  manifesta
 infondatezza della questione;
     che,   pertanto,   vanno   respinte   le   preliminari  eccezioni
 d'inammissibilita';
     che l'obbligo di contribuzione posto dalla legge a  carico  degli
 appartenenti  ad un ordine o ad una categoria professionale in favore
 dell'ente gestore di forme di previdenza integrative previste  per  i
 professionisti  stessi  e'  gia'  stato da questa Corte scrutinato in
 riferimento a molteplici parametri costituzionali;
     che, in particolare, si e' rilevato come la ratio sottesa ad  una
 doppia  posizione  contributiva di per se' pienamente compatibile con
 la garanzia di tutela prescritta dall'art. 38 della Costituzione,  si
 risolva in un rafforzamento di tale tutela (sentenza n. 88 del 1995);
     che,    con    specifico    riferimento    alla    direttiva   di
 razionalizzazione  dell'organizzazione  amministrativa  in   cui   si
 inserisce  la  privatizzazione  degli  enti  in  parola,  la Corte ha
 sottolineato l'incidenza del processo medesimo  esclusivamente  sugli
 strumenti  gestionali volti al perseguimento di un fine previdenziale
 ed assistenziale rimasto inalterato, come immutata  resta  l'evidenza
 pubblicistica  dell'attivita'  svolta (sentenze nn. 16 del 1999 e 248
 del 1997);
     che nella sentenza da ultimo  citata  si  e'  ritenuta  priva  di
 fondamento  la  questione  concernente profili coincidenti con quelli
 prospettati dal pretore di Modena, segnatamente in ordine alla temuta
 eventualita' di un dissesto finanziario, rilevandosi come  l'asserita
 insufficienza  delle  garanzie,  che  in  un remoto futuro si paventa
 pregiudichi l'erogazione delle  prestazioni,  non  possa  fondare  il
 dubbio di legittimita' costituzionale circa l'obbligo contributivo;
     che,  nella  stessa  sentenza,  si  e'  inoltre  sottolineato  il
 perdurante valore  del  principio  di  solidarieta'  endocategoriale,
 idoneo  a gratificare la necessaria provvista di mezzi tanto piu' nel
 nuovo sistema autofinanziato conseguente alla privatizzazione;
     che  il  richiamo  a  tale  principio  ed  alle  finalita'  della
 struttura   associativa  e'  valso  anche  ad  escludere  la  dedotta
 violazione dell'art.    18  della  Costituzione;  ne'  sul  punto  il
 rimettente fornisce argomenti ulteriori rispetto a quelli a suo tempo
 esaminati a proposito della privatizzazione dell'ENPAV;
     che tra quest'ultimo ente e l'ONAOSI non sussistono diversita' di
 natura o di finalita' aventi apprezzabile rilevanza con riguardo alla
 peculiare  ratio  dell'intervento operato dal legislatore mediante la
 delega contenuta nel comma 32 dell'art. 1  della  legge  n.  537  del
 1993,   il  cui  comma  33  ha  espressamente  accomunato  nella  sua
 previsione gli enti pubblici di previdenza e  di  assistenza,  e  che
 neppure  sono  ravvisabili differenze qualitative tra la platea degli
 onerati di contribuzione e quella  dei  fruitori  delle  prestazioni,
 cosi'  da  indurre un mutamento delle conclusioni cui questa Corte e'
 come sopra pervenuta;
     che, per altro verso, la censura concernente l'impossibilita', da
 parte degli  iscritti,  di  una  verifica  della  destinazione  delle
 risorse    quale   conseguenza   dell'avvenuta   privatizzazione   e'
 chiaramente priva di fondamento a fronte del  penetrante  sistema  di
 interventi  e controlli previsto da parte degli organi ministeriali e
 della Corte dei conti;
     che, infine, inappropriato si palesa il riferimento all'art.    2
 Cost.,  il  cui  precetto  potrebbe  anzi  essere  evocato  in  senso
 contrario alla prospettazione del rimettente, atteso che le succitate
 sentenze si richiamano proprio al  principio  solidaristico,  che  in
 tale  norma trova una delle sue radici e che certamente informa anche
 i  rapporti  di  previdenza  ed  assistenza  interni  alle  categorie
 professionali;
     che pertanto la questione e' manifestamente infondata.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, comma 33,  lettera  a),  punto  4,  della
 legge  24  dicembre  1993,  n.  537 (Interventi correttivi di finanza
 pubblica), e 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.
 509  (Attuazione  della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della
 legge 24 dicembre 1993, n.  537,  in  materia  di  trasformazione  in
 persone  giuridiche  private di enti gestori di forme obbligatorie di
 previdenza e assistenza), sollevata in riferimento agli artt.  2,  3,
 18  e  38 della Costituzione dal pretore di Modena con l'ordinanza di
 cui in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
                                                              Allegato
 (Reg. ord. n. 795 del 1997)
       Ordinanza letta nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999.
   Visti  gli  atti  d'intervento della Cassa nazionale del Notariato,
 della  Cassa  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  a  favore  di
 ragionieri  e periti commerciali, dell'Ente nazionale di previdenza e
 assistenza per i  consulenti  del  lavoro,  dell'ENPAV,  della  Cassa
 nazionale di previdenza e assistenza forense, della Cassa italiana di
 previdenza   ed   assistenza   di   Geometri  liberi  professionisti,
 dell'Associazione enti previdenziali privati nonche' dell'ENPAIA;
   Ritenuto che la sollevata questione  di  legittimita'  concerne  la
 specifica  situazione  in  cui si trovano i ricorrenti nel giudizio a
 quo tutti dipendenti delle Aziende unita'  sanitarie  locali,  tenuti
 alla contribuzione in favore dell'ONAOSI (oltre che a quella INADEL);
   Considerato che un generico interesse di fatto non e' sufficiente a
 legittimare    l'intervento,   occorrendo   invece   una   situazione
 individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del  giudizio  di
 costituzionalita'  sia  destinato  ad  incidere  direttamente  su una
 posizione giuridica propria della parte intervenuta (v.  sentenza  n.
 421 del 1995 ed ordinanza allegata alla sentenza n. 248 del 1997);
     che  nella  specie  gli  enti intervenuti vantano un interesse il
 quale, anche la' dove qualcuno di essi annovera iscritti  soggetti  a
 doppia  contribuzione,  e' soltanto riflesso ed eventuale rispetto al
 thema decidendum.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  l'intervento  della  Cassa  nazionale  del
 notariato,  della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore
 di ragionieri e periti commerciali, dell'Ente nazionale di previdenza
 e assistenza per i Consulenti del  lavoro,  dell'ENPAV,  della  Cassa
 nazionale di previdenza e assistenza forense, della Cassa italiana di
 previdenza   ed   assistenza   di   Geometri  liberi  professionisti,
 dell'Associazione enti previdenziali privati nonche' dell'ENPAIA.
                        Il Presidente: Granata
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