N. 214 ORDINANZA 26 maggio - 3 giugno 1999
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) - Privatizzazione - Mantenimento dell'obbligatorieta' di iscrizione e contribuzione all'ente - Riferimento alla sentenza della corte n. 88/1995 - Legittimita' di una doppia posizione contributiva integrativa - Manifesta infondatezza. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 33, lett. a), punto 4; d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 1, comma 3). (Cost., artt. 2, 3, 18 e 38).(GU n.23 del 9-6-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 33, lettera a) punto 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1997 dal pretore di Modena sul ricorso proposto da Moscardini Eros ed altri contro l'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 - prima serie speciale - dell'anno 1997. Visti gli atti di costituzione di Taddei Milena ed altri e dell'ONAOSI, nonche' gli atti di intervento della Cassa nazionale del Notariato ed altri, della Fondazione E.N.P.A.I.A. e del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore Cesare Ruperto; Uditi gli avvocati Giuseppe Li Marzi per Taddei Milena ed altri, Giampaolo Rossi per l'ONAOSI, Massimo Luciani per la Cassa nazionale del Notariato ed altri, Lucio Iannotta per la Fondazione E.N.P.A.I.A. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuto che - nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, medici veterinari, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, avevano agito per l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo d'iscrizione e contribuzione all'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) a partire dal 1 gennaio 1995 (data di privatizzazione dell'Ente), proponendo conseguente domanda di restituzione delle somme gia' versate - il pretore di Modena, con ordinanza emessa il 14 aprile 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 33, lettera a) punto 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), nella parte in cui hanno mantenuto ferma, anche successivamente alla privatizzazione dell'ONAOSI, l'obbligatorieta' di iscrizione e contribuzione all'ente; che il rimettente, osservato come "l'esistenza stessa della normativa impugnata comporti il rigetto della domanda dei ricorrenti" rendendo rilevante la questione, prospetta l'eventualita' di una liquidazione coatta amministrativa dell'ente, possibile a causa della mancanza di una garanzia finanziaria statale, nonche' il rischio di lasciare insoddisfatte le aspettative degl'iscritti; e da cio' deduce che sarebbe necessario rendere volontaria l'adesione, e dunque il contributo, volto a finanziare un sistema posto a tutela di un interesse privato collettivo che eroga prestazioni aggiuntive; ch'egli rileva inoltre come nella disciplina dell'ONAOSI siano state in sostanza mescolate forme di tutela, bisogni previdenziali e strumenti organizzativi tenuti ben distinti nel secondo e nel quinto comma dell'art. 38 della Costituzione: da una parte, infatti, si e' prevista una dissociazione dalla finanza pubblica, mentre dall'altra e' stato mutuato il regime dell'obbligatorieta' della contribuzione, caratteristico delle forme previdenziali pubbliche; che, da ultimo, il pretore rimettente censura l'adozione di un regime privatistico ma con contribuzione obbligatoria, in quanto non idoneo a fornire garanzie di corrispondenza tra volonta' degli iscritti e volonta' dell'Ente, impeditivo di un controllo nell'uso delle risorse e preclusivo di iniziative concorrenziali disposte dai sanitari mediante la costituzione di associazioni similari; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, preliminarmente eccependo l'inammissibilita' della questione, per essersi il pretore limitato a riportare le argomentazioni dei ricorrenti, e concludendo nel merito per la declaratoria d'infondatezza, sulla base dell'analogo precedente riguardante l'ENPAV; che dinanzi a questa Corte si sono costituiti l'ONAOSI ed alcuni dei ricorrenti nel giudizio a quo depositando altresi' memorie aggiuntive; che l'ONAOSI ha preliminarmente eccepito l'inammissibilita' della questione, per la mancanza di una qualunque argomentazione circa l'oggetto del giudizio e l'omessa indicazione certa delle norme denunciate; ed ha poi chiesto nel merito la declaratoria d'infondatezza della questione, anche in ragione del proprio perdurante carattere pubblicistico, connesso e alla pubblica finalita' previdenziale e al mancato completamento del processo di privatizzazione; che i ricorrenti, premessa un'ampia narrativa sull'evoluzione storica dell'Ente, hanno evidenziato il parallelismo esistente tra il sistema della previdenza complementare e l'attuale disciplina dell'ONAOSI, osservando come in entrambi i casi sia prevista la possibilita' di liquidazione coatta amministrativa, mentre solo per la prima vige la regola della volontarieta' della contribuzione; che, secondo i medesimi ricorrenti (i quali negano efficacia di precedente alle sentenze di questa Corte n. 248 del 1997 e n. 88 del 1995, poiche' riferite ad altri enti, che avrebbero mantenuto il carattere pubblicistico dell'attivita' istituzionale di previdenza a favore di una delimitata categoria di professionisti, mentre nel caso di specie verrebbero in rilievo prestazioni meramente assistenziali a favore degli "orfani bisognosi" di sanitari italiani in genere), o si vuole sgravare lo Stato da una responsabilita' finanziaria, configurando allora l'ente come gestore di una previdenza libera, oppure si ritiene il bisogno previdenziale come essenziale alla collettivita', ed allora si deve tener fermo l'obbligo contributivo garantendo la solidarieta' finanziaria generale; che sono infine intervenuti, con unico atto e con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la Cassa nazionale del Notariato, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, l'ENPAV, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, la Cassa italiana di previdenza ed assistenza di geometri liberi professionisti, l'associazione Enti previdenziali privati, nonche', con separato atto, l'ENPAIA; che tutti gli intervenuti, nel sostenere la loro legittimazione sulla premessa che la normativa denunciata e' in generale dettata per la privatizzazione, hanno eccepito l'inammissibilita' della questione e hanno concluso nel senso della manifesta infondatezza, richiamando la ratio della sentenza n. 248 del 1997; che, con ordinanza allegata, emessa nel corso dell'udienza pubblica, e' stata dichiarata l'inammissibilita' di tali interventi. Considerato che le norme, rispettivamente di delega e di attuazione, dettate in tema di privatizzazione di enti previdenziali, sono correttamente individuate dal giudice a quo all'origine dell'intervento legislativo censurato quale fonte del denunciato obbligo contributivo; che, inoltre, l'ordinanza di rimessione, pur attingendo alle prospettazioni offerte dalle parti, esprime un autonomo iter argomentativo, sul quale risulta basata in modo plausibile la motivazione circa la rilevanza ed a stregua del quale viene sufficientemente svolta la delibazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione; che, pertanto, vanno respinte le preliminari eccezioni d'inammissibilita'; che l'obbligo di contribuzione posto dalla legge a carico degli appartenenti ad un ordine o ad una categoria professionale in favore dell'ente gestore di forme di previdenza integrative previste per i professionisti stessi e' gia' stato da questa Corte scrutinato in riferimento a molteplici parametri costituzionali; che, in particolare, si e' rilevato come la ratio sottesa ad una doppia posizione contributiva di per se' pienamente compatibile con la garanzia di tutela prescritta dall'art. 38 della Costituzione, si risolva in un rafforzamento di tale tutela (sentenza n. 88 del 1995); che, con specifico riferimento alla direttiva di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa in cui si inserisce la privatizzazione degli enti in parola, la Corte ha sottolineato l'incidenza del processo medesimo esclusivamente sugli strumenti gestionali volti al perseguimento di un fine previdenziale ed assistenziale rimasto inalterato, come immutata resta l'evidenza pubblicistica dell'attivita' svolta (sentenze nn. 16 del 1999 e 248 del 1997); che nella sentenza da ultimo citata si e' ritenuta priva di fondamento la questione concernente profili coincidenti con quelli prospettati dal pretore di Modena, segnatamente in ordine alla temuta eventualita' di un dissesto finanziario, rilevandosi come l'asserita insufficienza delle garanzie, che in un remoto futuro si paventa pregiudichi l'erogazione delle prestazioni, non possa fondare il dubbio di legittimita' costituzionale circa l'obbligo contributivo; che, nella stessa sentenza, si e' inoltre sottolineato il perdurante valore del principio di solidarieta' endocategoriale, idoneo a gratificare la necessaria provvista di mezzi tanto piu' nel nuovo sistema autofinanziato conseguente alla privatizzazione; che il richiamo a tale principio ed alle finalita' della struttura associativa e' valso anche ad escludere la dedotta violazione dell'art. 18 della Costituzione; ne' sul punto il rimettente fornisce argomenti ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati a proposito della privatizzazione dell'ENPAV; che tra quest'ultimo ente e l'ONAOSI non sussistono diversita' di natura o di finalita' aventi apprezzabile rilevanza con riguardo alla peculiare ratio dell'intervento operato dal legislatore mediante la delega contenuta nel comma 32 dell'art. 1 della legge n. 537 del 1993, il cui comma 33 ha espressamente accomunato nella sua previsione gli enti pubblici di previdenza e di assistenza, e che neppure sono ravvisabili differenze qualitative tra la platea degli onerati di contribuzione e quella dei fruitori delle prestazioni, cosi' da indurre un mutamento delle conclusioni cui questa Corte e' come sopra pervenuta; che, per altro verso, la censura concernente l'impossibilita', da parte degli iscritti, di una verifica della destinazione delle risorse quale conseguenza dell'avvenuta privatizzazione e' chiaramente priva di fondamento a fronte del penetrante sistema di interventi e controlli previsto da parte degli organi ministeriali e della Corte dei conti; che, infine, inappropriato si palesa il riferimento all'art. 2 Cost., il cui precetto potrebbe anzi essere evocato in senso contrario alla prospettazione del rimettente, atteso che le succitate sentenze si richiamano proprio al principio solidaristico, che in tale norma trova una delle sue radici e che certamente informa anche i rapporti di previdenza ed assistenza interni alle categorie professionali; che pertanto la questione e' manifestamente infondata.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 33, lettera a), punto 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 38 della Costituzione dal pretore di Modena con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola Allegato (Reg. ord. n. 795 del 1997) Ordinanza letta nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999. Visti gli atti d'intervento della Cassa nazionale del Notariato, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, dell'ENPAV, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, della Cassa italiana di previdenza ed assistenza di Geometri liberi professionisti, dell'Associazione enti previdenziali privati nonche' dell'ENPAIA; Ritenuto che la sollevata questione di legittimita' concerne la specifica situazione in cui si trovano i ricorrenti nel giudizio a quo tutti dipendenti delle Aziende unita' sanitarie locali, tenuti alla contribuzione in favore dell'ONAOSI (oltre che a quella INADEL); Considerato che un generico interesse di fatto non e' sufficiente a legittimare l'intervento, occorrendo invece una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del giudizio di costituzionalita' sia destinato ad incidere direttamente su una posizione giuridica propria della parte intervenuta (v. sentenza n. 421 del 1995 ed ordinanza allegata alla sentenza n. 248 del 1997); che nella specie gli enti intervenuti vantano un interesse il quale, anche la' dove qualcuno di essi annovera iscritti soggetti a doppia contribuzione, e' soltanto riflesso ed eventuale rispetto al thema decidendum. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile l'intervento della Cassa nazionale del notariato, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i Consulenti del lavoro, dell'ENPAV, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, della Cassa italiana di previdenza ed assistenza di Geometri liberi professionisti, dell'Associazione enti previdenziali privati nonche' dell'ENPAIA. Il Presidente: Granata 99C0610