N. 617 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 maggio 1997

                                N. 617
  Ordinanza emessa il 15 maggio 1997 dalla corte d'appello di Roma nel
 procedimento penale a carico di Mantovanelli Anna ed altro
 Processo  penale  -  Giudizio  di  appello  -  Decisioni in camera di
    consiglio - Legittimo impedimento del  difensore  dell'imputato  -
    Rinvio  o  nomina  di  difensore  in  sostituzione  di  quello non
    comparso - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto
    ad ipotesi analoghe - Lesione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 599, comma 2).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.40 del 1-10-1997 )
                          LA CORTE DI APPELLO
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  nel  processo  svoltosi  in
 camera di consiglio a carico di Mantovanelli Anna ex art. 443, quarto
 comma, c.p.p.; decidendo sull'istanza di rinvio del processo avanzata
 dal   difensore   dell'imputato   che   ha   dichiarato   di  aderire
 all'astensione degli avvocati e  procuratori  deliberata  dall'Unione
 delle camere penali;
   Sentito  il p.g. che ha espresso parere favorevole all'accoglimento
 della istanza di rinvio;
   Ritenuto    che    l'esercizio    del    diritto    di    sciopero,
 costituzionalmente  tutelato,  mediante  l'astensione  dalle  udienze
 costituisce ai sensi e per gli effetti di cui  all'art.  486,  quinto
 comma,  c.p.p., legittimo impedimento del difensore che aderisca alla
 astensione deliberata  dai  competenti  organi  della  categoria  (v.
 Cass., sez. III, 1 luglio 1994 ric. Riccio);
   Ritenuto,  nondimeno  che  trattandosi di procedimento in camera di
 consiglio ai sensi  degli  artt.  443,  quarto  comma  e  599  c.p.p.
 l'impedimento  del  difensore  non  costituisce  valido motivo per il
 rinvio;
     che, invero, l'art.  127,  terzo  comma,  c.p.p.  dispone  che  i
 difensori  (al  pari  del  p.m.  e  delle  altre  parti) sono sentiti
 soltanto se compaiono;
     che, dunque, non sussiste un diritto, ma soltanto la facolta'  di
 essere sentiti che e' esercitata mediante la comparizione;
     che,  infatti,  a  norma  di  legge, nei procedimenti camerali il
 legittimo impedimento e' causa di rinvio  soltanto  se  si  riferisce
 all'imputato  che ha manifestato la volonta' di comparire (artt. 599,
 secondo comma e 127, quarto comma, c.p.p.), mentre la  partecipazione
 necessaria  del difensore (e del p.m.) e' prevista soltanto nel caso,
 meramente eventuale, di rinnovazione  dell'istruzione  dibattimentale
 (art. 599, terzo comma, c.p.p.);
     che,  l'altra parte, per costante giurisprudenza di legittimita',
 l'art.  486,  quinto  comma,  c.p.p.,  dettato   per   il   legittimo
 impedimento  del  dibattimento,  non  e'  applicabile ai procedimenti
 camerali previsti dall'art. 599, primo comma, e dall'art. 443, quarto
 comma, c.p.p., che fa riferimento  all'art.  599  c.p.p.  per  quanto
 concerne il rito del giudizio di appello, i quali procedimenti quindi
 sono  regolati  dalla specifica disciplina prevista dagli artt. 599 e
 127 c.p.p.
   Tanto premesso, la Corte osserva: l'art. 24, secondo  comma,  della
 Costituzione  stabilisce che la difesa e' diritto inviolabile in ogni
 stato e grado del procedimento.
   Il contenuto ed i limiti del diritto di  difesa  costituzionalmente
 garantito  ha  formato  oggetto  di  ripetute  decisioni  della Corte
 costituzionale che ha ritenuto:
     a) che l'assistenza del difensore costituisce il normale presidio
 per la tutela del diritto del difeso;
     b) che, tuttavia, tale presidio non puo' essere  disciplinato  in
 modo uniforme, come necessita' assoluta ed inderogabile, in ogni tipo
 di  procedimento  ed  in  ogni  fase  processuale, bensi' va regolato
 secondo le speciali caratteristiche delle  sedi  processuali  in  cui
 l'attivita'  difensiva viene esercitata e tenendo conto dell'esigenza
 di un  oculato  bilanciamento  tra  l'interesse  dell'assistito  alla
 presenza  del  difensore  e  l'interesse pubblico alla speditezza del
 processo.
   Nondimeno,  ritiene  questa  Corte  che  le  richiamate  norme  che
 regolano la partecipazione del difensore nei giudizi camerali (vale a
 dire  l'art.  127,  terzo  comma,  in relazione all'art. 599, secondo
 comma c.p.p.) svuotino praticamente di contenuto il diritto di difesa
 nel caso di impedimento del difensore che, non costituendo  causa  di
 rinvio del processo, rende sostanzialmente inattuabile l'esercizio di
 quella  facolta'  di  comparire  che  pure la stessa normativa sembra
 assicurare al difensore (art. 127, terzo comma, c.p.p.: "i  difensori
 sono  sentiti  se  compaiono"),  con  palese violazione dell'art. 24,
 secondo comma, della Costituzione.
   Invero  l'assistenza  tecnica  del  difensore,  secondo   l'attuale
 disciplina  dei  giudizi  camerali  di appello viene a ridursi, nelle
 ripetute ipotesi di  impedimento  del  difensore,  ad  una  attivita'
 meramente  cartolare  e  documentale  quale  la stesura dei motivi di
 appello quando siano redatti  dal  difensore  e  la  possibilita'  di
 presentare   memorie  in  cancelleria  fino  a  cinque  giorni  prima
 dell'udienza (art. 127, secondo comma, c.p.p.).
   La possibilita' di una difesa tecnica svolta con la  partecipazione
 all'udienza  del  difensore  nel  giudizio camerale di appello e' del
 tutto esclusa, poi, nel caso di impedimento del difensore di fiducia,
 non essendo prevista la nomina di un difensore in  sua  sostituzione,
 cosi'  come  invece  prevede  l'art.  420,  terzo  comma,  c.p.p. per
 l'udienza preliminare.
   Tale differenziazione di trattamento con la disciplina dell'udienza
 preliminare (e con quella del giudizio abbreviato in primo grado  che
 all'art.   441  c.p.p.  fa  rinvio  alle  disposizioni  previste  per
 l'udienza preliminare) che si svolge pur essa in camera di  consiglio
 e,   tuttavia,   con   la  partecipazione  necessaria  del  difensore
 dell'imputato (e del p.m.) - art. 420, terzo comma, c.p.p.  -  appare
 inoltre non conforme al principio di ragionevolezza, tenuto conto che
 l'udienza   preliminare,   come   piu'  volte  ribadito  dalla  Corte
 costituzionale, anche dopo la  caduta  della  regola  dell'"evidenza"
 originariamente  inserita  nell'art. 445 c.p.p., e' funzionale ad una
 decisione comunque di natura processuale (v. da  ultimo  Corte  cost.
 sentenza  n.  175 del 31 maggio 1996), mentre il giudizio camerale di
 appello incide sul merito dell'accusa e prelude alla definizione  del
 processo.
   Conseguentemente,  in  relazione all'art. 599, secondo comma c.p.p.
 nella parte in cui non prevede il  rinvio  dell'udienza  in  caso  di
 legittimo   impedimento  del  difensore  ovvero  la  sostituzione  di
 quest'ultimo ex art. 97, quarto comma, c.p.p.,  appare  prospettabile
 anche  una  lesione  del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3
 della  Costituzione  per  il  diverso,   ingiustificato   trattamento
 riservato   all'impedimento   legittimo   del  difensore  nella  fase
 dell'udienza preliminare,  che  si  svolge  pur  essa  in  camera  di
 consiglio, rispetto al giudizio camerale di appello.
   Da  ultimo, il censurato art. 599, secondo comma, c.p.p. non sembra
 conforme alla direttiva n.  93  dell'art.  2  della  legge-delega  16
 febbraio  1987,  n.  81  che prevede che il procedimento in camera di
 consiglio si svolga nel  contraddittorio  delle  parti,  non  essendo
 sufficiente  evidentemente per la realizzazione di detta esigenza che
 siano  assicurate  in  linea  generale  le  premesse  affinche'  tale
 contraddittorio  si determini, attraverso le tempestive comunicazioni
 alle parti ed ai difensori (art. 127, primo comma, c.p.p), quando poi
 si escluda che il legittimo impedimento del  difensore  possa  essere
 comunque preso in considerazione.
   Anche  sotto il profilo della garanzia del contraddittorio, quindi,
 l'assenza del difensore,  non  comparso  nel  giudizio  camerale  per
 legittimo  impedimento,  svuota  di  contenuto quel diritto di difesa
 riconosciuto dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948  e  23
 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  ritiene  non  manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  599,
 secondo comma del c.p.p. in relazione agli artt. 24, secondo comma, e
 3  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  non prevede il rinvio
 dell'udienza  camerale  ovvero  la  nomina   di   un   difensore   in
 sostituzione di quello non comparso nel caso di legittimo impedimento
 del difensore dell'imputato;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale e
 sospende il giudizio in corso;
   Ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del  Parlamento  ed,  infine,  notificata
 alle parti in causa ed ai loro difensori nonche' al p.g.
   Cosi' deciso in Roma il 15 maggio 1997
                        Il presidente: De Nardo
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