N. 617 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 maggio 1997
N. 617 Ordinanza emessa il 15 maggio 1997 dalla corte d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di Mantovanelli Anna ed altro Processo penale - Giudizio di appello - Decisioni in camera di consiglio - Legittimo impedimento del difensore dell'imputato - Rinvio o nomina di difensore in sostituzione di quello non comparso - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Lesione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 599, comma 2). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.40 del 1-10-1997 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo svoltosi in camera di consiglio a carico di Mantovanelli Anna ex art. 443, quarto comma, c.p.p.; decidendo sull'istanza di rinvio del processo avanzata dal difensore dell'imputato che ha dichiarato di aderire all'astensione degli avvocati e procuratori deliberata dall'Unione delle camere penali; Sentito il p.g. che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza di rinvio; Ritenuto che l'esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente tutelato, mediante l'astensione dalle udienze costituisce ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 486, quinto comma, c.p.p., legittimo impedimento del difensore che aderisca alla astensione deliberata dai competenti organi della categoria (v. Cass., sez. III, 1 luglio 1994 ric. Riccio); Ritenuto, nondimeno che trattandosi di procedimento in camera di consiglio ai sensi degli artt. 443, quarto comma e 599 c.p.p. l'impedimento del difensore non costituisce valido motivo per il rinvio; che, invero, l'art. 127, terzo comma, c.p.p. dispone che i difensori (al pari del p.m. e delle altre parti) sono sentiti soltanto se compaiono; che, dunque, non sussiste un diritto, ma soltanto la facolta' di essere sentiti che e' esercitata mediante la comparizione; che, infatti, a norma di legge, nei procedimenti camerali il legittimo impedimento e' causa di rinvio soltanto se si riferisce all'imputato che ha manifestato la volonta' di comparire (artt. 599, secondo comma e 127, quarto comma, c.p.p.), mentre la partecipazione necessaria del difensore (e del p.m.) e' prevista soltanto nel caso, meramente eventuale, di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 599, terzo comma, c.p.p.); che, l'altra parte, per costante giurisprudenza di legittimita', l'art. 486, quinto comma, c.p.p., dettato per il legittimo impedimento del dibattimento, non e' applicabile ai procedimenti camerali previsti dall'art. 599, primo comma, e dall'art. 443, quarto comma, c.p.p., che fa riferimento all'art. 599 c.p.p. per quanto concerne il rito del giudizio di appello, i quali procedimenti quindi sono regolati dalla specifica disciplina prevista dagli artt. 599 e 127 c.p.p. Tanto premesso, la Corte osserva: l'art. 24, secondo comma, della Costituzione stabilisce che la difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Il contenuto ed i limiti del diritto di difesa costituzionalmente garantito ha formato oggetto di ripetute decisioni della Corte costituzionale che ha ritenuto: a) che l'assistenza del difensore costituisce il normale presidio per la tutela del diritto del difeso; b) che, tuttavia, tale presidio non puo' essere disciplinato in modo uniforme, come necessita' assoluta ed inderogabile, in ogni tipo di procedimento ed in ogni fase processuale, bensi' va regolato secondo le speciali caratteristiche delle sedi processuali in cui l'attivita' difensiva viene esercitata e tenendo conto dell'esigenza di un oculato bilanciamento tra l'interesse dell'assistito alla presenza del difensore e l'interesse pubblico alla speditezza del processo. Nondimeno, ritiene questa Corte che le richiamate norme che regolano la partecipazione del difensore nei giudizi camerali (vale a dire l'art. 127, terzo comma, in relazione all'art. 599, secondo comma c.p.p.) svuotino praticamente di contenuto il diritto di difesa nel caso di impedimento del difensore che, non costituendo causa di rinvio del processo, rende sostanzialmente inattuabile l'esercizio di quella facolta' di comparire che pure la stessa normativa sembra assicurare al difensore (art. 127, terzo comma, c.p.p.: "i difensori sono sentiti se compaiono"), con palese violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Invero l'assistenza tecnica del difensore, secondo l'attuale disciplina dei giudizi camerali di appello viene a ridursi, nelle ripetute ipotesi di impedimento del difensore, ad una attivita' meramente cartolare e documentale quale la stesura dei motivi di appello quando siano redatti dal difensore e la possibilita' di presentare memorie in cancelleria fino a cinque giorni prima dell'udienza (art. 127, secondo comma, c.p.p.). La possibilita' di una difesa tecnica svolta con la partecipazione all'udienza del difensore nel giudizio camerale di appello e' del tutto esclusa, poi, nel caso di impedimento del difensore di fiducia, non essendo prevista la nomina di un difensore in sua sostituzione, cosi' come invece prevede l'art. 420, terzo comma, c.p.p. per l'udienza preliminare. Tale differenziazione di trattamento con la disciplina dell'udienza preliminare (e con quella del giudizio abbreviato in primo grado che all'art. 441 c.p.p. fa rinvio alle disposizioni previste per l'udienza preliminare) che si svolge pur essa in camera di consiglio e, tuttavia, con la partecipazione necessaria del difensore dell'imputato (e del p.m.) - art. 420, terzo comma, c.p.p. - appare inoltre non conforme al principio di ragionevolezza, tenuto conto che l'udienza preliminare, come piu' volte ribadito dalla Corte costituzionale, anche dopo la caduta della regola dell'"evidenza" originariamente inserita nell'art. 445 c.p.p., e' funzionale ad una decisione comunque di natura processuale (v. da ultimo Corte cost. sentenza n. 175 del 31 maggio 1996), mentre il giudizio camerale di appello incide sul merito dell'accusa e prelude alla definizione del processo. Conseguentemente, in relazione all'art. 599, secondo comma c.p.p. nella parte in cui non prevede il rinvio dell'udienza in caso di legittimo impedimento del difensore ovvero la sostituzione di quest'ultimo ex art. 97, quarto comma, c.p.p., appare prospettabile anche una lesione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione per il diverso, ingiustificato trattamento riservato all'impedimento legittimo del difensore nella fase dell'udienza preliminare, che si svolge pur essa in camera di consiglio, rispetto al giudizio camerale di appello. Da ultimo, il censurato art. 599, secondo comma, c.p.p. non sembra conforme alla direttiva n. 93 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81 che prevede che il procedimento in camera di consiglio si svolga nel contraddittorio delle parti, non essendo sufficiente evidentemente per la realizzazione di detta esigenza che siano assicurate in linea generale le premesse affinche' tale contraddittorio si determini, attraverso le tempestive comunicazioni alle parti ed ai difensori (art. 127, primo comma, c.p.p), quando poi si escluda che il legittimo impedimento del difensore possa essere comunque preso in considerazione. Anche sotto il profilo della garanzia del contraddittorio, quindi, l'assenza del difensore, non comparso nel giudizio camerale per legittimo impedimento, svuota di contenuto quel diritto di difesa riconosciuto dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 599, secondo comma del c.p.p. in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il rinvio dell'udienza camerale ovvero la nomina di un difensore in sostituzione di quello non comparso nel caso di legittimo impedimento del difensore dell'imputato; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed, infine, notificata alle parti in causa ed ai loro difensori nonche' al p.g. Cosi' deciso in Roma il 15 maggio 1997 Il presidente: De Nardo 97C1042