Revoca del decreto ministeriale 4 luglio 1996, nonche' assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa del Comitato Gennaio 85, in Milano, e nomina del commissario liquidatore(GU n.75 del 1-4-1997)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attivita' delle societa' fiduciarie e di revisione; Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1 agosto 1986, n. 430, recante "Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria"; Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, recante "Misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria"; Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1996, con il quale il Comitato Gennaio 85, avente sede in Milano, via Lazzaro Palazzi, 10, costituito in Milano, in data 27 aprile 1985 con atto a rogito notaio dott. Massimo Mezzanotte repertorio n. 28436, progr. n. 2768, e' stato assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148; Vista la lettera raccomandata a.r. protocollo n. 424982 del 18 marzo 1996, ricevuta in data 25 marzo 1996, con la quale e' stato contestato, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, al Comitato Gennaio 85, avente sede in Milano, via Lazzaro Palazzi, 10, di avere svolto l'attivita' propria di societa' fiduciaria senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione prevista dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, in quanto: in forza di procure ottenute dagli associati ex fiducianti della I.F. L. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa ha ricevuto dai commissari liquidatori della liquidazione coatta amministrativa, in nome e per conto di tali mandanti, la consegna di certificati azionari intestati agli stessi; si e' attivato per ottenere dai commissari la intestazione di quote di S.r.l. di proprieta', al pari dei certificati azionari sopra menzionati, dei citati mandanti e rinvenienti dall'esecuzione delle accolte rivendiche; tanto premesso, non ha provveduto alla consegna dei certificati di che trattasi agli aventi diritto esercitando al riguardo, cosi' come riguardo alle quote di S.r.l. reintestate agli ex fiducianti, un mandato gestorio avente per oggetto l'esercizio dei diritti sociali risultanti da dette azioni e da dette quote; nell'esercizio di tale mandato, ha espresso nelle rispettive assemblee il diritto di voto in nome e per conto dei mandanti, ottenendo la nomina, negli organi amministrativi di svariate societa' cui le partecipazioni gestite si riferiscono, di esponenti del medesimo Comitato che hanno cosi' assunto la carica di amministratore ovvero di sindaco e in un caso anche di liquidatore delle richiamate societa'; si e' attivato alla fine del 1995 allo scopo di ottenere presso gli associati ulteriore rilascio di procura notarile, organizzando all'uopo una rete di notai incaricati, allo scopo di veder conferire speciali poteri ai signori Ilario Gatti, Alfiero Romualdi e Antonio Varotto; i poteri contemplati in dette procure prevedono la facolta' di: acquisire dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'I.F.L. somme di spettanza dei mandanti quali creditori chirografari e cio' con riferimento alle seguenti societa': S. Giuliano immobiliare S.p.a., Curno immobiliare S.p.a., Italimmobili 81 S.p.a., Tau Palace immobiliare S.p.a., Blue Palace S.p.a., Grand Hotel di Rimini S.p.a., Hotel villaggio S. Teresa S.r.l.; rappresentare i mandanti nell'esercizio di tutti i loro diritti sociali; ricercare acquirenti e vendere i titoli azionari obbligazionari e le quote di societa' al miglior offerente; attivare le iniziative necessarie per la liquidazione relativa alle azioni e obbligazioni e quote sopra dette; cedere alla S.r.l. Gennaio 90 il credito residuo che restera' insoluto all'esito del riparto della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'I.F.L.; rinunciare a ogni pretesa o rivendicazione nei confronti del Cottolengo di Torino; ottenere dalla S.r.l. Gennaio 90, se spettante, l'impegno a ricercare acquirenti delle partecipazioni e titoli sopra elencati e di altri eventuali derivanti dalla definizione dei rapporti con il Cottolengo e a vendere detti titoli anche in connessione con altri identici mandati rilasciati da altri sottoscrittori ex fiducianti dell'I.F.L. al miglior offerente; nell'ambito di tale procura si prevede altresi' che i mandanti dichiarino di accettare espressamente di essere rimborsati dei loro eventuali crediti ceduti alla Gennaio 90 nei modi sopra ricordati con rinuncia a ogni pretesa o richiesta nei confronti della richiamata Gennaio 90 S.r.l. e dei suoi procuratori e con ulteriore conferimento di mandato agli amministratori della S.r.l. Gennaio 90 a rappresentare i mandanti nell'esercizio dei diritti sociali rinvenienti dai titoli detenuti dalla predetta societa' con ogni piu' ampio potere di rappresentanza anche sostanziale; il mandato, sempre nel corpo della richiamata procura, conferisce la potesta' di incassare e rimettere le somme dovute ai mandanti previo defalco di spese compensi e contributi non meglio specificati asseritamente dovuti alla S.r.l. Gennaio 90 e al Comitato Gennaio 85; Vista la memoria datata 9 aprile 1996, con la quale il Comitato Gennaio 85 ha fatto presente: di essersi costituito per perseguire, senza fini di lucro, la tutela degli interessi dei sottoscrittori dei prodotti I.F.L. in ogni possibile sede; che non esiste agli atti del Comitato e non esiste in alcun luogo un atto o un qualunque impegno che comporti l'obbligo giuridico per il Comitato di amministrare le partecipazioni eventualmente avute da terzi debitori; che il Ministero non e' legittimato a valutare se il Comitato abbia o non abbia provveduto alla consegna dei titoli ritirati dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'I.F.L. a seguito dell'accoglimento delle istanze di rivendicazione; che l'attivita' svolta dal Comitato esula dalla sfera di competenza del Ministero; che il farsi rilasciare procure non e' materia che possa afferire alla sfera di competenza dell'attivita' di societa' fiduciaria, mentre rientra nei poteri di comitati ed associazioni; Constatato, invece, che: lo stesso Comitato Gennaio 85, nelle comunicazioni annuali inviate ai propri associati ha sempre evidenziato la propria attivita' di amministrazione delle partecipazioni per conto di detti associati; lo stesso Comitato Gennaio 85, con proprie circolari, pervenute in copia al Ministero, ha sollecitato agli aderenti il conferimento di deleghe in occasione dello svolgimento delle assemblee; da parte di alcuni associati e' stato evidenziato che talvolta le deleghe venivano conferite "in bianco", sia per quanto riguarda il nominativo del delegato, sia per quanto concerne l'ambito della delega e che tale fatto e' stato gia' portato a conoscenza dell'autorita' giudiziaria a cura di taluno dei risparmiatori; Ritenuto: che l'attivita' di fatto svolta dal Comitato Gennaio 85 consiste: nella sollecitazione di procure notarili con le quali i conferenti impartiscono istruzioni per l'amministrazione di azioni e quote di societa' di capitali; nell'esercizio, tramite i rappresentanti del Comitato, dei diritti sociali rinvenienti dalle predette partecipazioni nonche' dei diritti dispositivi delle ragioni di credito dei mandanti verso la procedura della liquidazione coatta amministrativa dell'I.F.L. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa; che le anzidette procure sono state ottenute con la clausola di irrevocabilita'; che i titoli e le partecipazioni oggetto di tali procure sono stati tenuti nella disponibilita' del Comitato, nonostante la contraria volonta' sia di associati al predetto Comitato che di non piu' iscritti; Cosiderato: che la ratio della riserva di legge a favore di soggetti abilitati per l'esercizio dell'attivita' propria di societa' fidudiaria consiste nella tutela della fede pubblica in ordine all'attivita' di amministrazione di beni appartenenti a terze persone, svolta in modo organizzato, in base a mandato ad amministrare; che ai fini della disciplina di tutela non rileva in se' che l'intestazione formale dei titoli permanga in capo ai mandanti, allorche', in forza del citato mandato irrevocabile, l'effetto di spossessamento giuridico nei confronti del titolare effettivo sia il medesimo; che, infatti, le procure in questione prevedono le ipotesi di vendita dei titoli in questione "al miglior offerente" con impegno dei mandanti a rimanere "vincolati alla vendita" e con impegno a "non revocare la presente procura sino alla conclusione di tutti gli atti relativi alla cessione di titoli" salvo esplicita manifestazione di dissenso non gia' del singolo avente diritto, bensi' della maggioranza degli aventi diritto; che in tale forma di attivita' di amministrazione con sostanziale traslazione dei diritti dei singoli mandanti in favore dei rappresentanti del Comitato, effettivi mandatari, deve reputarsi di fatto posta in essere attivita' propria di societa' fiduciaria ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27; che tale attivita' e' stata posta in atto anche nei confronti di persone non piu' associate al Comitato Gennaio 85 e che hanno richiesto senza ottenerla la restituzione dei titoli rivendicati e consegnati dai commissari liquidatori dell'I.F.L. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa ai rappresentanti del predetto Comitato per la restituzione a ciascun avente diritto; e che, pertanto, le ragioni addotte dal Comitato Gennaio 85 nella memoria del 9 aprile 1996 non appaiono idonee a far ritenere non applicabile nella specie il citato disposto dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27; che, quindi, devono confermarsi le circostanze oggetto di contestazione nella ministeriale protocollo n. 424982 del 18 marzo 1996; Constatato che nel decreto ministeriale 4 luglio 1996 si e' fatto ripetutamente riferimento all'attivita' di gestione di titoli e che tale richiamo ha ingenerato equivoco, tanto che l'attivita' di gestione di partecipazioni societarie e' stata di fatto erroneamente identificata con l'attivita' di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, oggi sostituita dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Considerato che, con il ricorso presentato dal Comitato Gennaio 85 avanti il tribunale amministrativo regionale del Lazio, mediante notifica in data 29 luglio 1996, avverso il predetto decreto ministeriale 4 luglio 1996, e' stato, tra l'altro, fatto presente che "e' destituita di ogni fondamento di fatto e di diritto l'affermazione che la procura agli atti costituisce ''forma di attivita' gestoria''..."; Vista l'ordinanza emanata in data 17 gennaio 1997 dal Consiglio di Stato con la quale e' stato accolto l'appello per l'annullamento dell'ordinanza del tribunale aministrativo regionale Lazio - Roma: Sezione III Ter n. 700/1996, concernente il decreto di assoggettamento alla liquidazione coatta amministiativa del Comitato Gennaio 85; Ritenuto, pertanto, di revocare il predetto decreto ministeriale 4 luglio 1996 e di formulare il presente provvedimento con le novita' contenute nel quartultimo comma delle premesse, al fine di tenere conto delle anzidette precisazioni e scongiurare fraintendimenti; Decreta: 1. Per i motivi indicati in premessa, dalla data del presente provvedimento, e' revocato il decreto ministeriale 4 luglio 1996. 2. Il Comitato Gennaio 85, avente sede in Milano, via Lazzaro Palazzi, 10, costiuito in Milano in data 27 aprile 1985 con atto a rogito notaio dott. Massimo Mezzanotte repertorio n. 28436, progr. n. 2768, e' posto in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, in quanto, in carenza di autorizzazione ed in forma di impresa, cosi' come indicato nei fatti richiamati nelle premesse: ha svolto attivita' di sollecitazione al rilascio di procure notarili, per l'affidamento, con clausola di irrevocabilita', agli esponenti del Comitato stesso, dell'amministrazione di azioni e di quote di societa' a responsabilita' limitata, di proprieta' degli associati; ha esercitato diritti societari rinvenienti dalle predette partecipazioni, nonche' diritti dispositivi delle ragioni di credito dei mandanti verso la procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'I.F.L. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa; ha tenuto nella propria disponibilita', nonostante la contraria volonta' sia di associati che di non piu' iscritti i titoli e le partecipazioni oggetto di tali procure. E' nominato commissario liquidatore l'avvocato Fabio Franchini, nato a Gavirate (Varese) il 24 ottobre 1944. Il presente decreto sara' comunicato, per l'iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 1997 Il Ministro: Bersani