N. 668 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 1999
N. 668 Ordinanza emessa il 9 luglio 1999 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia sul ricorso proposto da Agovino Alberto ed altri contro il Ministero della difesa ed altri Impiego pubblico - Forze armate - Sottoufficiali (nella specie: dell'Esercito) - Inquadramento - Nuova disciplina - Regime transitorio - Deteriore trattamento rispetto a quanto previsto per i pari grado nell'Arma dei Carabinieri - Irragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione - Incidenza sul principio di proporzionalita' ed adeguatezza delle retribuzioni. D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 34, comma 1, lett. c), e comma 3. Costituzione, artt. 36 e 97.(GU n.50 del 15-12-1999 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1513 del 1995, proposto da Agovino Alberto, Battista Angelo, Bernardo Raffaele, Capobianco Fabrizio, Caruso Giovanni, Coico Cosimo, Condorelli Fabio Nicola, De Stefano Achille, Di Stefano Orazio, Flore Giovanni, Golino Antonio, Gomma Rosario, Guerrera Luigi, Guida Raffaele, Liggi Mauro, Modugno Michele, Paciello Sebastiano, Pagliuca Antonio, Pulciano Piero, Salaniti Vito, Senese Antonio, Stumbo Salvatore, Tranquillo Stanislao, Trevisan Enrico, Arcucci Massimiliano, Auletta Vincenzo, De Maio Roberto, Nuccetelli Marco Vinicio, Pilia Mario, Riezza Luigi, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Ughetta Bini ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, in Brescia, via Ferramola n. 14; Contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro-tempore, il Ministero della funzione pubblica, in persona del Ministro pro-tempore, il Ministero del tesoro, in persona del Ministro pro-tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato ed ex lege domiciliati presso gli uffici della stessa, in Brescia, via S. Caterina n. 6, per l'annullamento "degli atti del nuovo inquadramento in ruolo disposti ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 12 marzo 1995, n. 196 ... con i quali tutti i ricorrenti sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ordinario, eccetto i ricorrenti Pilia, Riezzo, Liggi, Guerrera, Gomma, Bernardo, Stumbo, Golino, Coico e Condorelli inquadrati nel grado di maresciallo, ed i ricorrenti Battista, Capobianco, De Stefano e Guida nel grado di sergente maggiore", nonche' per il riconoscimento del diritto "ad ottenere ai fini dell'inquadramento il medesimo trattamento attribuito con il d.lgs. n. 198/1995 ai sottufticiali pari grado appartenenti all'Arma dei Carabinieri" (cosi', testualmente, l'epigrafe del ricorso). Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intimate Amministrazioni; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta, alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, la relazione del primo ref. dott.ssa Alessandra Farina; Uditi, alla stessa udienza, l'avv. Maria Ughetta Bini per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Alessandro Maddalo per le Amministrazioni resistenti; Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o 1. - "Con d.lgs. n. 196 del 19 maggio 1995", si espone in ricorso, "si e' provveduto al riordino dei ruoli, alla modifica delle norme di reclutamento ed allo stato d'avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate, Esercito, Marina ed Aeronautica, ad eccezione dell'Arma dei Carabinieri il cui riordino dei ruoli e' stato disciplinato con d.lgs. n. 198 sempre del 12 maggio 1995". 1.1. - All'inquadramento degli odierni ricorrenti (tutti sottufficiali dell'esercito in forza al battaglione logistico Legnano), sulla scorta di quanto disposto dall'art. 34 del citato d.lgs. n. 196, si e' poi provveduto con decreti ministeriali, dei quali s'e' data comunicazione agli interessati, con note individuali, tutte datate tra il 18 ed il 27 settembre 1995; "in particolare", prosegue il ricorso, "i sigg.ri Agovino, Paciello, Salaniri, Caruso, Pagliuca, Auletta, Nuccetelli, De Maio, Tranquillo, Modugno, Flore, Di Stefano, Trevisan e Pulciani, gia' marescialli ordinari sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ordinario ed iscritti nel ruolo dei marescialli; il sig. Senese, gia' sergente maggiore ed inserito nei quadri di avanzamento formati alla data del 31 agosto 1995, e' stato promosso al grado di maresciallo ordinario ed inquadrato nel ruolo dei marescialli; i sigg.ri Pilia, Riezzo, Liggi, Guerrera, Gomma, Bernardo, Stumbo, Golino, Coico e Condorelli, gia' sergenti maggiori, con piu' di quattro anni di anzianita' nel grado, sono stati iscritti nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo; i sigg. Battista, Capobianco, De Stefano, Guida, gia' sergenti maggiori, con meno di quattro anni di anzianita' nel grado, sono stati iscritti nei ruoli dei sergenti, mantenendo il grado di sergente maggiore". 2. - Avverso i decreti ministeriali di inquadramento, effettuato ai sensi del citato d.lgs. n. 196/1995, hanno proposto ricorso i predetti sottufficiali, deducendone la illegittimita' derivata per "illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, lettera c, commi 3, 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 196/1995 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione". Le determinazioni ministeriali di inquadramento sarebbero illegittime, in quanto applicano il d.lgs. n. 196/1995 (attuando l'inquadramento del personale in servizio alla data del 1 settembre 1995, sulla base della norma transitoria di cui all'art. 34), che, si afferma in ricorso, "e' penalizzante rispetto a quello disposto per i parigrado nell'Arma dei Carabinieri, in forza del d.lgs. n. 198/1995. Cio'", si prosegue, "in netto contrasto con lo spirito della legge n. 216/1992 che ha demandato al governo l'emissione di decreti legislativi contenenti le necessarie modifiche agli ordinamenti del personale... per il riordino delle carriere delle attribuzioni e dei trattamenti economici allo scopo di conseguire una disciplina omogenea fermi restando i rispettivi compiti istituzionali". I ricorrenti si vedrebbero, insomma, "riservato dalla normativa transitoria un trattamento diverso e penalizzante rispetto a quello riservato ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Infatti: a) i marescialli ordinari delle Forze Armate esclusi dai quadri di avanzamento formati alla data del 31 agosto 1995 sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo ordinario mentre i marescialli ordinari dell'Arma dei Carabinieri sono stati inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 1, lettera c, d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art. 46, comma 1, lettera b, d.lgs. n. 198/1995); b) i sergenti maggiori delle Forze Armate utilmente inseriti nei quadri di avanzamento alla data del 31 agosto 1995 sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo ordinario con due anni di anzianita' mentre i brigadieri dell'Arma dei Carabinieri utilmente iscritti al fine della promozione dal grado superiore nei quadri di avanzamento sono inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 1, lettera c, d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art. 46, comma 1, lettera b, d.lgs. n. 198/1995); c) i sergenti maggiori gia' iscritti nei quadri di avanzamento ma non promossi sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli al grado di maresciallo ordinario con anzianita' di grado 31 agosto 1993 mentre i brigadieri dei carabinieri sono stati promossi in quanto inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 3, d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art. 49, comma 2, d.lgs. n. 198/1995..." (v. pagg. 5, 6 ric.). "In sintesi", conclude l'esposizione di gravame, "si assiste ad una sostanziale promozione di tutti i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri (e anche di coloro che non sono sottufficiali) mentre i sottufficiali dell'Esercito (che prima del decreto legislativo in esame erano parigrado, e con anzianita' anche superiore nel grado medesimo rispetto ai colleghi sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri), non beneficiano del medesimo trattamento: si verifica un inammissibile scavalcamento soprattutto ai fini gerarchici tra sottufficiali appartenenti alla medesima Forza Armata". L'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, nel prevedere "un inquadramento dei citati sottufficiali dell'Esercito inferiore rispetto a quello attribuito ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri", sarebbe, pertanto, costituzionalmente illegittimo: "per irragionevole descriminazione tra appartenenti alle Forze Armate per i quali vi e' sempre stata una corrispondenza dei gradi sulla scorta della omogeneita' di funzioni", nonche' "per irragionevole equiparazione (violazione del principio di ragionevolezza) dei sottufficiali di grado inferiore, addirittura non sottufficiali, appartenenti all'Arma dei Carabinieri ai sottufficiali di grado superiore delle Forze Armate" (e cio' in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione repubblicana); per violazione dell'art. 36 della Costituzione, la denunciata diversita' degli inquadramenti riflettendosi "pure sul trattamento retributivo, con penalizzazione dei sottufficiali delle Forze Armate, e con vantaggio ingiustificato a favore dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri"; per violazione dell'art. 97 della Costituzione, che, si afferma, "fissa il principio di imparzialita' della pubblica amministrazione, in relazione al potere - dovere di adottare i medesimi inquadramenti di fronte a situazioni equiparate in forza di precedenti inquadramenti effettuati dall'amministrazione medesima sulla base di norme preesistenti e sulla base di norme attuali che ribadiscono l'equiparazione tra ruoli e profili professionali" (pagg. 10, 11 ric.). Gli istanti richiedono cosi', in definitiva, che l'amministrazione sia condannata alla corresponsione, in loro favore, delle differenze retributive tra l'inquadramento operato ai sensi del citato d.lgs. n. 196/1995 e quello superiore riconosciuto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in forza del d.lgs. n. 198/1995. 3. - Si sono costituite in giudizio, con atto formale, le intimate amministrazioni statali, che hanno chiesto, con formule di mero stile, il rigetto del ricorso. Con memoria depositata nell'imminenza della udienza (ma fuori del termine di 10 giorni liberi anteriori alla data fissata per l'udienza, di cui all'art. 23, quarto comma, legge t.a.r.), la difesa delle resistenti amministrazioni, ripercorso l'iter che ha portato alla emanazione del d.lgs. n. 196/1995, ha affermato "che i decreti legislativi n. 196 e n. 198 non sono affatto disomogenei, in quanto la normativa a regime prevede un'identica progressione in carriera", illustrando, inoltre, come non appaia illegittima "nemmeno la normativa transitoria dettata dall'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, in quanto il legislatore, nel procedere alla c.d. omogeneizzazione, non poteva non tenere presenti le differenze esistenti tra le Forze Armate, differenze dovute ai relativi ordinamenti di settore, alle norme fondamentali di stato, nonche' alle attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza". 3.1. - Anche i ricorrenti (peraltro nei termini di legge) hanno ribadito le loro argomentazioni, con memoria presentata in vista dalla udienza di trattazione, nella quale, in particolare, ribadita "la dismogeneita' delle disposizioni previste dall'art. 34, comma 1, lettera c, commi 3, 4, 5, 7 e 8, del d.lgs. n. 196/1995 rispetto all'art. 46 del d.lgs. n. 198/1995 relativo all'inquadramento dei Carabinieri", si sottolinea il "contrasto con lo spirito della legge 216/1992 ove all'art. 3 si demanda il governo all'emissione di decreti legislativi per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenera fermi restando i rispettivi compiti istituzionali" e, dunque, la violazione del disposto dell'art. 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonche' la conseguente "discriminazione tra i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri che vengono (rectius sono stati promossi), mentre i sottufficiali dell'Esercito non beneficiando dello stesso trattamento, subiscono una perdita patrimoniale mentre ai fini gerarchici sono scavalcati da paragrafo o addirittura di grado inferiore (non va dimenticato che l'Arma dei Carabinieri fa parte dell'Esercito)". 3.3. - Alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, uditi i difensori presenti per le parti costituite, la causa e' passata in decisione. D i r i t t o
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza. (Reg. ord. n. 666/1999). 99C1191