N. 222 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 2013
Ordinanza del 17 giugno 2013 emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da Cordova Ramirez Rocio Zulema contro L'Ancora Societa' Cooperativa Sociale. Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Licenziamento del socio lavoratore - Previsione dell'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 409 e ss. del c.p.c. - Previsione, altresi', che restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo e che contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al tribunale entro il termine di sessanta giorni - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza ed arbitrarieta'. - Legge 3 aprile 2001, n. 142, art. 5, comma 2; codice civile, art. 2533, comma terzo. - Costituzione, art. 3.(GU n.43 del 23-10-2013 )
IL TRIBUNALE Nella causa civile n. R.G. 10/13, di questione incidentale di costituzionalita'. Il giudice, a scioglimento della riserva, che precede, osserva: In fatto e in diritto Con ricorso, 10 luglio 2012, la sig.ra Cordova Ramirez Rocio Zulema, assumeva: 1) di essere socia e lavoratrice dipendente della societa' cooperativa sociale l'Ancora, fin dal 22 novembre 2007 con mansioni di infermiera professionale; 2) che la societa' cooperativa sociale l'Ancora, con lettere 10 ottobre 2011 e 31 ottobre 2011, aveva deliberato il licenziamento della ricorrente, la quale lo impugnava, per illegittimita', avanti al giudice del lavoro del tribunale di Torino e chiedendo la condanna della convenuta cooperativa al reintegro nel suo posto di lavoro, nonche' al pagamento di differenze retributive fino ad allora non pagate. La convenuta si costituiva ed, oltre a chiedere il rigetto delle domande attoree, eccepiva l'incompetenza del giudice del lavoro sull'impugnativa del licenziamento. Il giudice del lavoro del tribunale di Torino, con sua articolata ordinanza, 2 gennaio 2013, in cui ha richiamato l'autorita' della sentenza della Suprema Corte n. 24692/10, ha rimesso per competenza la causa al tribunale ordinario, affermando che il combinato, disposto dell'art. 5 comma 2° ult. parte legge n. 142 del 2001 e dell'art. 2533 comma 3° CC, prevede che l'impugnazione giudiziaria dell'esclusione del socio lavoratore (il cd. licenziamento) dalla societa' cooperativa, deve essere esperita avanti al giudice civile ordinario e ha rimesso gli atti a questo giudice, che, invece, ritiene di sollevare, d'ufficio, questione incidentale di costituzionalita' del suddetto combinato normativo per constasto con l'art. 3 Cost. per manifesta irragionevolezza ed arbitrarieta', per i seguenti motivi: L'art. 5 comma 2, legge 3 aprile 2001 n. 142 cosi' recita «Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'art. 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998, n. 387. Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo». L'art. 2533 comma 3° CC cosi' recita «Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione». Appare a questo giudice remittente che il combinato disposto dell'ultima parte dell'art. 5 comma 2, legge 3 aprile 2001 n. 142, che cosi' recita: «Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo» e dell'art. 2533 comma 3° CC che prevede «Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione», si ponga in contrasto con l'art. 3 Cost. per manifesta irragionevolezza e arbitrarieta', in quanto questa normativa processuale ignora la prevalenza del rapporto di lavoro dipendente rispetto al vincolo associativo proprio nell'ipotesi dell'atto estremo del rapporto di lavoro dipendente, cioe' del licenziamento che coincide, per il socio lavoratore, con la deliberazione della cooperativa della di lui esclusione dalla compagine sociale. La normativa appare discriminatoria rispetto agli altri lavoratori dipendenti che trovansi in situazioni omogenee con i soci lavoratori di cooperative in caso di licenziamento e che almeno possono avvalersi, pacificamente, del rito, di cui agli articoli 409 e ss. cpc e della competenza funzionale del giudice del lavoro. La normativa e' altresi' irragionevole e discriminatoria perche, mentre, nella prima parte del suddetto art. 5 comma 2°, si afferma ex professo la competenza del giudice del lavoro per le controversie relative a rapporti di lavoro in qualsiasi forma, lascia invece alla competenza del tribunale ordinario civile quella sull'esclusione del socio lavoratore, cioe', in altre parole, quella sul di lui licenziamento.
P.Q.M. Ritiene quindi di rimettere, d'ufficio, a quest'Ecc.ma Corte, per violazione dei parametri Costituzionali sopraenunciati, la questione di incostituzionalita' che non gli appare manifestamente infondata, per constasto con l'art. 3 Cost. per manifesta irragionevolezza ed arbitrarieta', del combinato disposto dell'art. 5 comma 2° legge 3 aprile 2001 n. 142 e dell'art. 2533 comma 3° CC, nella parte in cui non prevede, in caso di licenziamento del socio lavoratore che si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile, ma prevede che «Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo» e che «Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione». La questione prospettata e' rilevante nella presente causa, perche' questo giudice, in caso di accoglimento della questione, dovra' rimettere, ex art. 426 cpc, la causa definitivamente al giudice del lavoro gia' dichiaratosi incompetente. Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e vanno disposti, a cura della cancelleria, gli incombenti, di cui all'art. 23 legge n. 87/1953. Torino, addi' 17 giugno 2013 Il giudice: Toscano