N. 156 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 dicembre 1989
N. 156 Ordinanza emessa il 29 dicembre 1989 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Preziuso Maria e Castaldo Eugenio Previdenza e assistenza sociale - Indennita' di buonuscita dei dipendenti statali - Esclusione della pignorabilita' (e, di conseguenza, della sequestrabilita') per tutti i crediti ad eccezione di quelli del fondo di previdenza e credito e di quelli risarcitori dell'amministrazione - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli altri emolumenti dei pubblici dipendenti e dei privati - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 89/1987 e 831/1988. (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 21). (Cost., art. 3).(GU n.15 del 11-4-1990 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva; Premesso che Preziuso Marina, creditrice nei confronti del marito Castaldo Eugenio in forza di ordinanza ex art. 708 del c.p.c. della somma di L. 5.700.000 per assegni di mantenimento ad essa non corrisposti, sottoponeva a pignoramento con atto notificato al terzo il 26 gennaio 1989 ed al debitore il 30 gennaio 1989 - sino a concorrenza di L. 6.000.000 - quanto dovuto al Castaldo dall'E.N.P.A.S. per liquidazione di indennita' di buonuscita; che la procedura si radicava per competenza davanti a questa pretura con il n. 4618/89 del r.a.e.; che nell'udienza del 12 maggio 1989 l'E.N.P.A.S., per il tramite dell'avvocatura dello Stato, rendeva la prescritta dichiarazione ex art. 547 del c.p.c., precisando che al Castaldo spettava per la causale anzidetta l'importo netto di L. 11.071.125; che nella medesima udienza la creditrice chiedeva la assegnazione della somma nella misura di ragione; Rilevato che ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, l'indennita' di buonuscita non e' soggetta ne' a sequestro ne' a pignoramento, salvo che per crediti del fondo di previdenza e credito e per crediti risarcitori dello Stato; che la vigenza di una tale norma e' ostativa alla chiesta assegnazione; Ritenuto che all'indennita' di buonuscita spettante ai dipendenti dello Stato sembra potersi attribuire carattere tanto retributivo che previdenziale; che nella prima prospettiva, giustificata dalla funzione prevalentemente compensativa dell'indennita' e della sua marcata corrispondenza alla analoga indennita' del settore privato (cfr. art. 2120 del c.c.) la erogazione dell'E.N.P.A.S., al pari degli altri emolumenti retributivi, sarebbe da ricondurre sotto la comune disciplina della pignorabilita' dei medesimi, delineata nell'art. 545 del c.p.c., stante la gia' dichiarata incostituzionalita' della speciale normativa limitativa della espropriabilita' degli emolumenti spettanti ai dipendenti pubblici (sentenze Corte costituzionale n. 89/1987 e n. 831/1988), in quanto lesiva del criterio della parita' di trattamento, di cui all'art. 3 della Costituzione; che nella seconda prospettiva, da collegarsi al fatto del meccanismo contributivo predisposto per la costituzione della provvista finanziaria, l'indennita' si dovrebbe considerare pur sempre aggredibile esecutivamente per crediti, come quello della creditrice procedente, aventi carattere alimentare, e cio' in coerenza con il principio egualitario al riguardo affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1048/1988, alla stregua del quale le pensioni corrisposte dall'I.N.P.S., pur costituendo tipiche prestazioni previdenziali, sono assoggettabili ad espropriazione coattiva per crediti alimentari al pari delle pensioni corrisposte dagli altri Enti pubblici giusta la normativa, di cui al d.P.R. n. 180/1950; Osservato che, nell'una come nell'altra ipotesi, la intangibilita' esecutiva della indennita' di buonuscita, sancita attualmente dall'art. 21 del d.P.R. n. 1032/1973, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto con essa verrebbe a riservarsi ai dipendenti dello Stato una posizione privilegiata rispetto agli altri dipendenti con diritto a prestazioni retributive o previdenziali, derivante dalla limitazione della responsabilita' patrimoniale dei primi, e cio' anche di fronte ai creditori alimentari, in conseguenza della sottrazione dalla loro responsabilita' del cespite in esame; che la questione, nei termini sopra esposti, si appalesa rilevante ai fini della possibile adozione del chiesto provvedimento di assegnazione; Considerato che ricorrono, pertanto, i presupposti per sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 1032/1973, per la parte che esclude la pignorabilita' (e di conseguenza la sequestrabilita', che di questa rappresenta un minus) della indennita' di buonuscita non soltanto per i crediti comuni, ma anche per quelli alimentari;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, per la parte che esclude la pignorabilita' (e di conseguenza la sequestrabilita') dell'indennita' di buonuscita per tutti i crediti, eccezion fatta per quelli del fondo di previdenza e credito e per quelli risarcitori dell'amministrazione, e cio' per il contrasto di tale norma con quella dell'art. 3 della Costituzione; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende la presente procedura esecutiva; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 29 dicembre 1989 Il pretore: LOTI 90C0361