N. 366 ORDINANZA 14 - 28 luglio 1999
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Ricusazione del giudice - Reiterazioni della relativa istanza in base ad asseriti nuovi motivi - Divieto al giudice di pronunciare la sentenza prima dell'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione - Asserito effetto impeditivo dell'azione penale, con sottrazione dell'imputato al giudice naturale - Intervenuta dichiarazione di illegittimita' nel senso richiesto (sentenza n. 10 del 1997) - Manifesta inammissibilita' della questione. (C.P.P., art. 37, comma 2). (Cost., artt. 3, 25 e 101).(GU n.31 del 4-8-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1998 dal pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di Ferretti Luigi, iscritta al n. 891 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1998. Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice relatore Francesco Guizzi. Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, innanzi al pretore di Ancona, l'imputato chiedeva la rimessione di questo e altri processi a suo carico, dichiarata in seguito inammissibile dalla Corte di cassazione; che proponeva successivamente la ricusazione dello stesso giudice, al quale erano stati assegnati diversi procedimenti penali che lo vedevano imputato; che tale istanza era dichiarata inammissibile dal Tribunale di Ancona; che anche un'istanza di ricusazione era dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione; che alla nuova udienza l'imputato presentava ulteriore istanza di ricusazione, e il pretore sollevava, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art 37, comma 2, del codice di procedura penale; che, pur non ignorando la sentenza n. 10 del 1997 di questa Corte, il rimettente sostiene ch'essa non impedirebbe al prevenuto di trovare a ogni udienza un nuovo motivo di ricusazione; che la parziale declaratoria di illegittimita' costituzionale del citato art. 37, comma 2, non precluderebbe la deduzione di nuovi motivi a sostegno della ricusazione, con la conseguente paralisi dell'azione penale e la sottrazione dell'imputato al proprio giudice naturale; che la questione sarebbe rilevante, perche' - esaurito il dibattimento - il pretore non potrebbe pronunciare la sentenza, dovendo attendere la decisione del Tribunale di Ancona sulla nuova dichiarazione di ricusazione. Considerato che e' stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, perche' non sarebbe di ostacolo al susseguirsi di reiterazioni della istanza di ricusazione, ancorche' in base ad asseriti nuovi motivi; che si inibirebbe la pronuncia della sentenza, paralizzando in tal modo l'azione penale e sottraendo l'imputato al suo giudice naturale; che questa Corte ha dichiarato, con la sentenza n. 10 del 1997, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, qualora sia riproposta l'istanza di ricusazione, "fondata sui medesimi motivi", fa divieto al giudice di pronunciare (o concorrere a pronunciare) la sentenza fino a che non intervenga l'ordinanza che la dichiara inammissibile o la rigetta; che altra questione, analoga a quella odierna, sollevata dallo stesso pretore di Ancona, e' stata dichiarata manifestamente inammissibile in quanto la disposizione, caducata proprio nella parte in cui non consentiva di rimuovere il rischio che il processo restasse paralizzato dall'abuso della richiesta di ricusazione, non fa piu' divieto al giudice di pronunciare la sentenza prima dell'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, ove l'istanza venga riproposta sulla base degli stessi elementi intesi sia in senso formale che materiale (vale a dire, con l'utilizzazione di argomenti speciosi che, privi di un serio raccordo con la realta' fattuale, dimostrino la loro totale inconsistenza e vacuita'); che a tale esito non sfugge, pertanto, l'identica ordinanza dello stesso pretore. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, dal pretore di Ancona, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C0847