N. 323 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 1999

                                N. 323
  Ordinanza emessa il 10 febbraio  1999  dal  pretore  di  Modena  nel
 procedimento civile vertente tra Patierno Rosaria e l'I.N.P.S.
 Lavoro  (Tutela  del)  - Interdizione anticipata dal lavoro fino alla
    cessazione dell'astensione obbligatoria post  partum  con  diritto
    all'indennita'  di  maternita' - Applicabilita' alle lavoratrici a
    domicilio -  Mancata  previsione  -  Violazione  dei  principi  di
    uguaglianza,  di  tutela  della  maternita'  e  dell'infanzia e di
    tutela delle lavoratrici madri.
 (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 31 e 37).
(GU n.23 del 9-6-1999 )
                              IL PRETORE
   A scioglimento della riserva di  cui  all'udienza  del  4  febbraio
 1999;
                             O s s e r v a
   Con  ricorso al pretore di Modena in funzione di giudice del lavoro
 depositato in cancelleria in data 24  giugno 1996, Patierno  Rosaria,
 dipendente  della  ditta  Gios  di Carpi in qualita' di lavoratrice a
 domicilio, dopo aver  inutilmente  proposto  ricorso  amministrativo,
 conveniva  in  giudizio l'I.N.P.S. per vedersi riconoscere il diritto
 all'indennita'  di  maternita'  dall'11  febbraio   1995   (data   di
 decorrenza    dell'interdizione   anticipata   da   lavoro   disposta
 dall'Ispettorato del lavoro ex art. 5 della legge n. 1204/1971)  fino
 alla cessazione dell'astensione obbligatoria post partum.
   Ella  invocava l'applicazione dell'art. 5, legge n. 1204/1971 anche
 alla luce dell'art. 9 della legge n. 877/1973.
   In   via   subordinata   sollevava   questione   di    legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge n. 1204/1971 laddove
 non  prevede  l'applicabilita'  alle  lavoratrici  a  domicilio delle
 disposizioni di cui all'art. 5 della legge medesima per contrasto con
 gli artt.  3, 31, 32, 38 della Costituzione.
   L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio  concludendo  per  il  rigetto
 della domanda attrice.
   All'udienza del 4 febbraio 1999 il pretore si riservava di decidere
 in ordine alla sollevata questione di legittimita' costituzionale.
   L'art.   1,  secondo  comma,  legge  n.  1204/1971  sancisce  "Alle
 lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente titolo  di
 cui agli artt. 2, 4, 6 e 9".
   L'esistenza  di  tale  normativa,  che  non  puo'  certo  ritenersi
 abrogata dall'art .9, legge n. 877/1973 (Nuove norme  per  la  tutela
 del  lavoro a domicilio) che si limita ad estendere l'applicazione ai
 lavoratori  a  domicilio  delle   norme   vigenti   in   materia   di
 assicurazioni sociali e di assegni familiari, preclude l'accoglimento
 della  domanda  spiegata  in  giudizio  in  quanto  esclude  che alla
 ricorrente possano  applicarsi  le  norme  relative  all'interdizione
 anticipata (art. 5).
   Deve   pertanto   ritenersi   che   l'eccezione  di  illegittimita'
 costituzionale sollevata dalla parte attrice sia rilevante.
   Ad avviso dello  scrivente  non  e'  poi  manifestamente  infondata
 l'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, secondo
 comma della legge n. 1204/1971 per violazione degli artt. 3, 31 e 37,
 primo comma Cost. nella parte in  cui  non  prevede  l'applicabilita'
 alle lavoratrici a domicilio dell'art. 5 della stessa legge.
   In  relazione all'art. 3 della Costituzione deve ritenersi che tale
 mancata previsione violi il principio  di  uguaglianza,  non  essendo
 dato  individuare alcuna ragione del diverso trattamento previsto per
 le  lavoratrici  a  domicilio   rispetto   alle   altre   lavoratrici
 subordinate.      Il   limite  anzidetto  non  pare  infatti  trovare
 giustificazione nella specialita' del rapporto di lavoro a  domicilio
 anche  alla luce dell'evoluzione normativa in materia (vedasi art. 9,
 legge n. 877/1973 sopra richiamato).  I motivi per i quali  ai  sensi
 dell'art.   5   puo'  essere  disposta  la  interdizione  dal  lavoro
 anticipata  possono  d'altronde  ricorrere   anche   se   l'attivita'
 lavorativa non si svolge all'interno dell'impresa e prescindono dalla
 situazione  logistica nella quale la lavoratrice si trova ad operare.
 Si  pensi  in  particolare  al  caso  di  cui  al  punto  a)  ("gravi
 complicanze  della  gestazione o di preesistenti forme morbose che si
 presume  possano  essere  aggravate  dallo  stato   di   gravidanza")
 ricorrente appunto nel caso di specie.
   La  mancata  previsione  dell'applicabilita'  dell'art. 5, legge n.
 1204/1971  alle  lavoratrici  a  domicilio  impedisce  poi  che   nei
 confronti   delle  stesse  possa  ritenersi  realizzata  la  speciale
 adeguata protezione garantita alla lavoratrice madre ed al bambino  e
 piu'   in  generale  alla  maternita'  dagli  artt.  31  e  37  della
 Costituzione.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 delle  legge  11  marzo
 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli
 artt.  3  e  31,  37 della Costituzione nei termini in motivazione la
 questione di legittimita' costituzionale dell art. 1,  secondo  comma
 della legge n. 1204/1971;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del presente procedimento;
   Dispone che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Modena, addi' 10 febbraio 1999
                            Il pretore: Aru
 99C0556