N. 323 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 1999
N. 323 Ordinanza emessa il 10 febbraio 1999 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Patierno Rosaria e l'I.N.P.S. Lavoro (Tutela del) - Interdizione anticipata dal lavoro fino alla cessazione dell'astensione obbligatoria post partum con diritto all'indennita' di maternita' - Applicabilita' alle lavoratrici a domicilio - Mancata previsione - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela della maternita' e dell'infanzia e di tutela delle lavoratrici madri. (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, secondo comma). (Cost., artt. 3, 31 e 37).(GU n.23 del 9-6-1999 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 4 febbraio 1999; O s s e r v a Con ricorso al pretore di Modena in funzione di giudice del lavoro depositato in cancelleria in data 24 giugno 1996, Patierno Rosaria, dipendente della ditta Gios di Carpi in qualita' di lavoratrice a domicilio, dopo aver inutilmente proposto ricorso amministrativo, conveniva in giudizio l'I.N.P.S. per vedersi riconoscere il diritto all'indennita' di maternita' dall'11 febbraio 1995 (data di decorrenza dell'interdizione anticipata da lavoro disposta dall'Ispettorato del lavoro ex art. 5 della legge n. 1204/1971) fino alla cessazione dell'astensione obbligatoria post partum. Ella invocava l'applicazione dell'art. 5, legge n. 1204/1971 anche alla luce dell'art. 9 della legge n. 877/1973. In via subordinata sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge n. 1204/1971 laddove non prevede l'applicabilita' alle lavoratrici a domicilio delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge medesima per contrasto con gli artt. 3, 31, 32, 38 della Costituzione. L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto della domanda attrice. All'udienza del 4 febbraio 1999 il pretore si riservava di decidere in ordine alla sollevata questione di legittimita' costituzionale. L'art. 1, secondo comma, legge n. 1204/1971 sancisce "Alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente titolo di cui agli artt. 2, 4, 6 e 9". L'esistenza di tale normativa, che non puo' certo ritenersi abrogata dall'art .9, legge n. 877/1973 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) che si limita ad estendere l'applicazione ai lavoratori a domicilio delle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, preclude l'accoglimento della domanda spiegata in giudizio in quanto esclude che alla ricorrente possano applicarsi le norme relative all'interdizione anticipata (art. 5). Deve pertanto ritenersi che l'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla parte attrice sia rilevante. Ad avviso dello scrivente non e' poi manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma della legge n. 1204/1971 per violazione degli artt. 3, 31 e 37, primo comma Cost. nella parte in cui non prevede l'applicabilita' alle lavoratrici a domicilio dell'art. 5 della stessa legge. In relazione all'art. 3 della Costituzione deve ritenersi che tale mancata previsione violi il principio di uguaglianza, non essendo dato individuare alcuna ragione del diverso trattamento previsto per le lavoratrici a domicilio rispetto alle altre lavoratrici subordinate. Il limite anzidetto non pare infatti trovare giustificazione nella specialita' del rapporto di lavoro a domicilio anche alla luce dell'evoluzione normativa in materia (vedasi art. 9, legge n. 877/1973 sopra richiamato). I motivi per i quali ai sensi dell'art. 5 puo' essere disposta la interdizione dal lavoro anticipata possono d'altronde ricorrere anche se l'attivita' lavorativa non si svolge all'interno dell'impresa e prescindono dalla situazione logistica nella quale la lavoratrice si trova ad operare. Si pensi in particolare al caso di cui al punto a) ("gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza") ricorrente appunto nel caso di specie. La mancata previsione dell'applicabilita' dell'art. 5, legge n. 1204/1971 alle lavoratrici a domicilio impedisce poi che nei confronti delle stesse possa ritenersi realizzata la speciale adeguata protezione garantita alla lavoratrice madre ed al bambino e piu' in generale alla maternita' dagli artt. 31 e 37 della Costituzione.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 delle legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 31, 37 della Costituzione nei termini in motivazione la questione di legittimita' costituzionale dell art. 1, secondo comma della legge n. 1204/1971; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Modena, addi' 10 febbraio 1999 Il pretore: Aru 99C0556