Parametri da applicarsi ai fini del calcolo dell'intensita' lorda di aiuto per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni.(GU n.254 del 28-10-1999)
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (FRIE); Visto l'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale prevede che i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla cennata legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato; Visto il decreto dei Ministro del tesoro in data 20 febbraio 1992, recante la determinazione dei tassi di interesse agevolati per i finanziamenti concessi a valere sul Fondo di rotazione sopra citato e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 29 luglio 1999 con il quale sono stati fissati i tassi di interesse agevolati per le operazioni suddette; Ritenuto di adeguare la normativa di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale del 1992, tenuto conto dei tassi indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione delle comunicazioni della Commissione europea in materia di tassi di riferimento e di attualizzazione; Decreta: Ai fini del calcolo dell'intensita' lorda di aiuto, l'ampiezza della riduzione del tasso di interesse sui mutui a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 e successive modifiche ed integrazioni - F.R.I.E., e' pari alla differenza tra: a) il tasso indicato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea e b) il tasso agevolato determinato per le operazioni F.R.I.E. dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto del 29 luglio 1999. Il tasso di attualizzazione e' pari a quello di cui al precedente punto a). Il calcolo come sopra effettuato si applica alle concessioni deliberate a far tempo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 ottobre 1999 Il Ministro: Amato