Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 19, concernente: "Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo" e successive modificazioni.(GU n.15 del 16-4-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19, concernente "Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo" come modificata dall'art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8. 1. L'articolo 35 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8, e' sostituito dal seguente: "Art. 35 - Indenni'ta' ai componenti. 1. Le sedute della Sezione sono retribuite fino ad un massimo di cento per anno. 2. Al Presidente della Sezione e' corrisposta una indennita' mensile di carica di lire 1.500.000. 3. Agli altri componenti della Sezione e' corrisposta, per ogni giornata di seduta, una indennita' di presenza di lire 130.000. 4. L'indennita' di presenza giornaliera, al di fuori dei limiti di cui al comma 1, compete anche per la partecipazione alle adunanze di cui agli articoli 19 e 20. 5. La misura delle indennita' di cui ai commi 2 e 3 puo' essere aggiornata all'inizio di ogni biennio, con deliberazione della Giunta regionale, entro i limiti dell'indice lstat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel biennio precedente. 6. Ai Presidenti ed ai componenti delle Sezioni si applicano le norme previste per gli amministratori locali, relativamente ai permessi ed alle aspettative. 7. Ai componenti delle Sezioni che partecipino alle sedute e alle adunanze di cui alla presente legge, in localita' che disti non meno di 15 chilometri da quella di abituale dimora, spetta, in quanto dovuto, e limitatamente ai percorsi effettuati nel territorio regionale, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute oppure, quando si servano del proprio automezzo, il rimborso, per ogni chilometro di percorrenza, di una somma pari ad un quinto del costo della benzina super. La distanza chilometrica va computata con riferimento alla localita' di lavoro, anziche' a quella di abituale dimora, quando la prima localita' e' piu' vicina a quella della seduta. 8. Ai Presidenti ed ai componenti delle Sezioni, che per motivi inerenti alla funzione si rechino fuori dalla localita' dove ha sede la Sezione, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e quelle eventualmente sostenute per vitto e/o per pernottamento nelle misure e con i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1990 e successive modificazioni.". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale e della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 28 dicembre 1993 PUPILLO