REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 59 

  Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 19,
concernente:  "Organizzazione  e funzionamento del Comitato regionale
di controllo" e successive modificazioni.
(GU n.15 del 16-4-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 30 luglio 1991, n.
   19,  concernente  "Organizzazione  e  funzionamento  del  Comitato
   regionale  di  controllo"  come modificata dall'art. 2 della legge
   regionale 27 gennaio 1993, n. 8.
 
   1. L'articolo 35 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19, come
modificato dall'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1993,  n.
8, e' sostituito dal seguente:
   "Art. 35 - Indenni'ta' ai componenti.
   1.  Le  sedute della Sezione sono retribuite fino ad un massimo di
cento per anno.
   2. Al Presidente  della  Sezione  e'  corrisposta  una  indennita'
mensile di carica di lire 1.500.000.
   3.  Agli  altri  componenti della Sezione e' corrisposta, per ogni
giornata di seduta, una indennita' di presenza di lire 130.000.
   4. L'indennita' di presenza giornaliera, al di fuori dei limiti di
cui al comma 1, compete anche per la partecipazione alle adunanze  di
cui agli articoli 19 e 20.
   5.  La  misura  delle indennita' di cui ai commi 2 e 3 puo' essere
aggiornata all'inizio di ogni biennio, con deliberazione della Giunta
regionale, entro i limiti dell'indice lstat dei prezzi al consumo per
le  famiglie  di  operai  ed  impiegati  verificatisi   nel   biennio
precedente.
   6.  Ai  Presidenti  ed ai componenti delle Sezioni si applicano le
norme  previste  per  gli  amministratori  locali,  relativamente  ai
permessi ed alle aspettative.
   7.  Ai componenti delle Sezioni che partecipino alle sedute e alle
adunanze di cui alla presente legge, in localita' che disti non  meno
di  15  chilometri  da  quella  di abituale dimora, spetta, in quanto
dovuto,  e  limitatamente  ai  percorsi  effettuati  nel   territorio
regionale,   il   rimborso  delle  spese  di  viaggio  effettivamente
sostenute  oppure,  quando  si  servano  del  proprio  automezzo,  il
rimborso, per ogni chilometro di percorrenza, di una somma pari ad un
quinto  del  costo  della  benzina super. La distanza chilometrica va
computata con riferimento alla localita' di lavoro, anziche' a quella
di abituale dimora, quando la prima localita' e' piu' vicina a quella
della seduta.
   8. Ai Presidenti ed ai componenti delle Sezioni,  che  per  motivi
inerenti  alla funzione si rechino fuori dalla localita' dove ha sede
la Sezione, spetta il rimborso delle spese di viaggio  effettivamente
sostenute   e  quelle  eventualmente  sostenute  per  vitto  e/o  per
pernottamento nelle misure e con i criteri previsti  dall'articolo  1
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1990 e
successive modificazioni.".
   La  presente  legge  sara'  pubblicata  nel Bollettino ufficiale e
della  Regione  Veneta.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti   di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 28 dicembre 1993
 
                               PUPILLO