N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 aprile 1999
N. 15 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 aprile 1999 (della regione Veneto) Zootecnia - Quote latte - Regolamentazione con decreto-legge - Difetto dei presupposti straordinari di necessita' e urgenza - Violazione del principio di leale collaborazione, per mancanza di previa intesa tra Stato e regioni. Zootecnia - Quote latte - Errori intervenuti nelle operazioni di riesame e relative correzioni - Obbligo delle regioni di darne comunicazione all'AIMA per il recepimento - Definizione con decreto ministeriale delle questioni irrisolte - Lesione delle competenze regionali - Irrazionalita' - Contrasto con i principi di buon andamento, decentramento e autonomia organizzativa. Zootecnia - Quote latte - Aggiornamento dei quantitativi individuali di riferimento per i periodi 1997/1998 e 1998/1999 - Competenza dell'AIMA - Violazione dei poteri programmatori regionali e del principio di razionalita'. Zootecnia - Quote latte - Modalita' procedurali per le determinazioni definitive, da parte delle regioni, e per la comunicazione ai produttori di dati relativi ai quantitativi individuali di riferimento - Lesione del principio di buon andamento e del riparto di competenze tra Stato e regioni. Zootecnia - Quote latte - Compensazioni per le annate 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999 - Competenza dell'AIMA - Criteri di priorita' e modalita' da seguire - Lesione delle prerogative regionali e dei principi dettati in sede comunitaria - Discriminazione a vantaggio dei produttori delle regioni Marche e Umbria. Zootecnia - Quote latte - Debito residuo relativo al prelievo complessivamente dovuto per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 - Riscossione coattiva demandata alle regioni - Mancata copertura del relativo onere di spesa - Lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale nonche' dei principi di razionalita' e buon andamento. Zootecnia - Quote latte - Contratti di affitto e vendita senza trasferimento di azienda - Fissazione retroattiva del termine per la stipula, a decorrere dal periodo 1996/1997 - Violazione delle competenze regionali, nonche' dei principi di buon andamento e di leale collaborazione tra Stato e regione. Zootecnia - Quote latte - Criteri di ripartizione della riserva nazionale tra le regioni e di assegnazione da parte di queste ai singoli produttori - Irragionevolezza - Limitazione dei poteri programmatori regionali. Zootecnia - Quote latte - Limitazione dell'efficacia dei provvedimenti giurisdizionali ai fini delle operazioni di compensazione - Lesione del diritto di difesa e di tutela giurisdizionale dei produttori - Violazione dei poteri programmatori regionali - Irragionevolezza e arbitrarieta'. Zootecnia - Quote latte - Procedimento di verifica e rettifica, da parte dell'AIMA, dei dati dichiarati nei modelli L1 per le annate 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998 - Limitazione discriminatoria e irragionevole del diritto di difesa dei produttori che non hanno proposto ricorso di riesame - Vanificazione delle attribuzioni programmatorie e di controllo regionali. (D.-L. 1 marzo 1999, n. 43, art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21). (Cost., artt. 3, 5, 24, 77, 81, 97, 113, 115, 117, 118 e 119; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 132, art. 2).(GU n.31 del 4-8-1999 )
Ricorso della regione Veneto, in persona del presidente della Giunta regionale e legale rappresentante pro-tempore, on. dott. Giancarlo Galan, rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in virtu' di deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio n. 613 del 16 marzo 1999, dagli avvocati Romano Morra e proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del d.-l. 1 marzo 1999, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1999, recante ad oggetto "Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario", nella sua interezza ed in particolare; quanto all'art. 1, comma 1, nella parte in cui tale norma rimette all'AIMA l'effettuazione delle compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 e stabilisce, per entrambi i periodi considerati, che l'esubero complessivo nazionale, sul quale deve essere calcolato il prelievo da ripartire tra i produttori, sia costituito dalla differenza tra il quantitativo nazionale garantito ed il latte complessivamente prodotto e commercializzato; quanto all'art. 1, comma 2, nella parte in cui tale norma prevede il recepimento da parte dell'AIMA delle correzioni degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame effettuati dalle regioni e province autonome e da queste motivatamente segnalati, sulla base delle risultanze della relazione finale della commissione di garanzia quote latte, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed attribuisce alle regioni e province autonome l'incombente della comunicazione delle suddette correzioni agli interessati; quanto all'art. 1, comma 3, lettere a) e b), nella parte in cui tali norme rimettono all'AIMA l'aggiornamento dei quantitativi individuali per il periodo 1997-1998 e la comunicazione individuale ai produttori dei suddetti quantitativi individuali di riferimento e delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998 risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA e delle anomalie in essi riscontrate; quanto all'art. 1, comma 4, nella parte in cui esso rimette all'AIMA l'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999 e prevede la validita' di tale aggiornamento anche quale attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000; quanto all'art. 1, comma 5, nella parte in cui esso rimette a un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, seppure d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la disciplina delle modalita' procedurali per addivenire alle determinazioni definitive da parte delle regioni e delle province autonome dei dati comunicati ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 entro sessanta giorni dalle comunicazioni stesse; quanto all'art. 1, comma 7, nella parte in cui tale norma rimette all'AIMA l'effettuazione della compensazione per il periodo 1997-1998 entro 30 giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5; quanto all'art. 1, comma 8, lettere a), b), c), d) ed e), nella parte in cui tali norme individuano i seguenti criteri, e relativo ordine di priorita', ai fini dell'effettuazione della compensazione nazionale in riferimento a tutti i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999: a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna; b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto; c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati in zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93; d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5% della quota medesima, e) in favore di tutti gli altri produttori; quanto all'art. 1, comma 9, nella parte in cui tale norma prevede che, per i periodi 1997-1998 e 1998-1999, si applichi comunque la priorita' di cui all'art. 13, comma 6-bis, del d.-l. n. 6/1998, convertito in legge n. 61/1998, ovvero la compensazione in via prioritaria a favore dei produttori delle regioni Marche ed Umbria; quanto all'art. 1, comma 10, nella parte in cui esso richiama le disposizioni contenute nell'art. 4, commi 2 e 4, del d.-l. n. 411/1997, convertito in legge n. 5/1998, in riferimento alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti e ai relativi modelli L1 per il periodo 1998-1999 e richiama il comma 5 del medesimo art. 1 del presente decreto in riferimento alla comunicazione individuale delle produzioni commercializzate per il periodo 1998-1999 risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA; quanto all'art. 1, comma 11, nella parte in cui esso prevede l'utilizzazione da parte dell'AIMA dei dati contenuti nei provvedimenti giurisdizionali, anche cautelari o non definitivi, notificati entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione della compensazione, ovvero, in mancanza di tali dati, quelli accertati dalle regioni e dalle province autonome; quanto all'art. 1, comma 12, nella parte in cui esso prevede che i risultati delle compensazioni nazionali effettuate ai sensi del presente decreto sono definitivi ai fini del pagamento del prelievo supplementare, dei relativi conguagli e della liberazione delle garanzie fideiussorie surrogatorie; quanto all'art. 1, comma 13, nella parte in cui esso prevede che le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, notificate oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dallo stesso decreto, non producono effetti sui risultati complessivi delle compensazioni stesse, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse; quanto all'art. 1, comma 14, nella parte in cui esso prevede che ogni questione attinente alle operazioni di riesame effettuate dalle regioni e province autonome, non risolta ai sensi del comma 2 dello stesso art. 1 del presente decreto, sara' definita con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole, seppure d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; quanto all'art. 1, comma 15, nella parte in cui esso rimette alle regioni e alle province autonome l'effettuazione, previa intimazione, della riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo nei casi in cui le somme gia' trattenute dall'acquirente non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto dal produttore per i periodi 1995-1996 e 1996-1997; quanto all'art. 1, commi 17 e 18, nella parte in cui non vi si tengono in considerazione i casi in cui non e' intervenuto accertamento del quantitativo di latte commercializzato dal produttore e del quantitativo individuale di riferimento ai sensi del d.-l. n. 411/1997, convertito in legge n. 5/1998; quanto all'art. 1, comma 19, nella parte in cui esso richiama le operazioni di compensazione di cui al precedente comma 10 ai fini della determinazione del prelievo dovuto per il periodo 1998-1999 e del versamento del relativo importo da parte dell'acquirente entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA; quanto all'art. 1, comma 20, nella parte in cui tale norma prevede che, con effetto dal periodo 1996-1997, il termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda e' fissato al 31 dicembre di ciascun anno e che tali atti hanno efficacia in riferimento al medesimo periodo 1996-1997 su concorde volonta' delle parti, comunicata successivamente all'AIMA; quanto all'art. 1, comma 21, nella parte in cui esso prevede la ripartizione della riserva nazionale tra le varie regioni e province autonome in relazione alla produzione media regionale commercializzata accertata per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, per essere poi assegnata secondo criteri oggettivi di priorita' deliberati dalle stesse, tenendo prioritariamente conto delle riduzioni effettuate ai sensi del d.-l. n. 727/1994, convertito in legge n. 46/1995. F a t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 14/1999). 99C0387