MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 luglio 1996 

  Determinazione  della  nuova   misura   mensile   dell'assegno   di
incollocabilita'.
(GU n.172 del 24-7-1996)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  180  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  Visto l'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, il quale prevede
che l'importo dell'assegno di incollocabilita' di cui al sopra citato
art.  180  puo'  essere rideterminato solo in aumento con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito  il  comitato
centrale   dell'A.N.M.I.L.,   ora   sostituito   dal   consiglio   di
amministrazione dell'INAIL in riferimento alla legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  che
prevede,   tra   l'altro,   la  riliquidazione  con  cadenza  annuale
dell'assegno di cui sopra;
  Vista  la  delibera  n.  706  del  consiglio   di   amministrazione
dell'INAIL,  adottata,  ai  sensi  dell'art.  1-decies della legge 21
ottobre 1978, n. 641, il 19 giugno 1996, con cui si propone il  nuovo
importo mensile dell'assegno di incollocabilita' dal 1 luglio 1996;
  Considerato  che la misura proposta e' stata determinata sulla base
della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il
1994 e il 1995 e registrate dall'ISTAT;
  Ritenuto di condividere  il  criterio  seguito  dall'INAIL  per  la
determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilita';
  Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1995;
                              Decreta:
  Con  effetto  dal  1  luglio 1996 l'importo mensile dell'assegno di
incollocabilita' di cui in premessa e' stabilito in L. 337.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 luglio 1996
                                                    Il Ministro: TREU