Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilita'.(GU n.172 del 24-7-1996)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; Visto l'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, il quale prevede che l'importo dell'assegno di incollocabilita' di cui al sopra citato art. 180 puo' essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale dell'A.N.M.I.L., ora sostituito dal consiglio di amministrazione dell'INAIL in riferimento alla legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni; Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede, tra l'altro, la riliquidazione con cadenza annuale dell'assegno di cui sopra; Vista la delibera n. 706 del consiglio di amministrazione dell'INAIL, adottata, ai sensi dell'art. 1-decies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, il 19 giugno 1996, con cui si propone il nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilita' dal 1 luglio 1996; Considerato che la misura proposta e' stata determinata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 1994 e il 1995 e registrate dall'ISTAT; Ritenuto di condividere il criterio seguito dall'INAIL per la determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilita'; Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1995; Decreta: Con effetto dal 1 luglio 1996 l'importo mensile dell'assegno di incollocabilita' di cui in premessa e' stabilito in L. 337.000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 1996 Il Ministro: TREU