Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n. 281).(GU n.75 del 30-3-1992)
Vigente al: 30-3-1992
Ai presidenti delle giunte regionali Ai presidenti delle province autonome Agli assessorati regionali sanita' All'assessorato agricoltura provincia autonoma di Bolzano All'assessorato sanita' provincia autonoma di Trento Ai commissari di Governo All'Istituto superioe di sanita' Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Al Ministero della difesa Al Ministero dell'interno Al Ministero di grazia e giustizia Al Ministero dell'ambiente Al Ministero del tesoro Al Corpo forestale dello Stato Alla Federazione nazionale ordini veterinari italiani Al Sindacato medici veterinari italiani di medicina pubblica La legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991. Si tratta di una legge quadro, in quanto da una parte disciplina specificatamente alcuni aspetti della tutela degli animali da affezione, in particolare modo i cani ed i gatti; mentre, dall'altra parte, con un articolato che fissa le competenze delle regioni e dei comuni, traccia le linee fondamentali degli interventi che bisogna effettuare per porre in essere tutta una serie di compiti intesi a qualificare e sviluppare sul piano zoosanitario gli interventi ritenuti indispensabili per una sana e moderna zoofilia. Certamente, questo articolato, abbastanza denso di proposte e di impegni, non ha trascurato l'intervento finanziario a carico dello Stato: e' stato istituito un fondo per l'attuazione di questa legge; seppur ancora modesto il suddetto fondo, in questa prima fase di attuazione delle norme, vuole essere di stimolo e di compartecipazione ai settori d'intervento individuati a livello lo- cale. I problemi maggiormente in evidenza riguardano la limitazione delle nascite che deve essere favorita ed incentivata per contenere l'espandersi della popolazione dei cani e dei gatti. In proposito occorre precisare che gli interventi di controllo delle nascite e sterilizzazione dei cani e gatti sono attribuiti alla competenza dei servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. Sara' opportuno che ogni unita' sanitaria locale sia dotata di un ambulatorio veterinario o di una struttura assimilata, che possa offrire tutte le prestazioni ed avere il materiale di supporto per il trattamento profilattico obbligatorio previsto dalla legge. E' vietata la soppressione dei cani, se non in casi particolari e giustificati e pertanto viene abolito l'art. 85 del regolamento di polizia veterinaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954) che prescriveva un diverso destino finale dei cani catturati. Si prevede altresi' la necessita' del risanamento dei canili esistenti, strutture gia' previste dall'art. 84 del precitato regolamento, che risultano largamente inadeguate alle attuali esigenze di stabulazione. L'innovazione consiste nell'obbligo di costruire rifugi per cani, da tenere costantemente sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari della unita' sanitaria locale, i quali, tra l'altro, debbono garantire il servizio di pronto soccorso. Del resto gia' il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 ha anticipato principi e concetti di comportamento dell'uomo nei confronti degli animali da compagnia che comportavano concreti interventi amministrativi ed organizzativi da parte delle autorita' sanitarie locali. Le regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 281/1991, debbono adeguare la loro normativa alle disposizioni della legge sopracitata. Considerato che la maggior parte delle regioni hanno gia' in vigore una propria legge sull'anagrafe canina e/o randagismo, dovrebbe risultare agevole l'adeguamento normativo di che trattasi. Cosi' come adottare un programma di prevenzione del randagismo al fine di mettere in evidenza, a livello locale, quei valori di sensibilita' e di consapevolezza, posto che l'atteggiamento zoofilo e' un fatto culturale e come tale investe le istituzioni ad ogni livello. Non bisogna dimenticare che il rapporto affettivo con l'animale costituisce una necessita' per il genere umano e pertanto detto rapporto richiede un intervento qualificato e responsabile in quanto attiene alla gestione di aspetti etici e sentimentali. Si confida pertanto nelle azioni che verranno poste in essere a livello regionale, con la realizzazione di strutture sufficienti in grado di gestire la normativa ad ogni livello, sulla base anche di una esatta identificazione delle competenze. Torna opportuno ricordare che per poter acquisire gli elementi necessari per la ripartizione del fondo di attuazione della legge n. 281/1991 sono stati richiesti agli assessorati regionali alla sanita' i seguenti dati relativi al proprio territorio: quantita' numerica della popolazione dei cani; quantita' numerica della popolazione dei gatti; numero dei canili comunali attualmente esistenti e funzionanti; esigenze di costruzione di nuovi rifugi per cani. I suddetti elementi saranno elaborati e potranno servire alla ripartizione dei relativi fondi anche per gli anni finanziari successivi. La legge quadro indicata in oggetto prevede all'art. 5 che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative comminate per la violazione delle norme sugli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, confluiscano nel fondo istituito con il successivo art. 8 per l'attuazione della stessa legge n. 281/1991. Al fine di consentire l'esatta applicazione dell'art. 5, questo Ministero ha richiesto al Ministero del tesoro l'istituzione di un c/c postale per permettere il versamento all'erario dello Stato delle predette entrate. Il Ministero del tesoro ha disposto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'art. 5 della legge n. 281/1991 siano versate sul conto corrente postale della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, per la successiva emissione di quietanze cumulative imputate al bilancio dello Stato - capo XX - cap. 2525 - Sanita' (c/c postale n. 11580016 - Tesoreria Viterbo). Correlato con il capitolo di entrata, e' stato istituito nello stato di previsione della spesa di questo Ministero il cap. 4060, con la seguente dizione: "Fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione degli interventi in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo". La ripartizione dei fondi alle regioni e province autonome avverra' sulla base dei criteri previsti dall'art. 8 della stessa legge n. 281/1991. Si confida sullo spirito di collaborazione di codeste amministrazioni, ciascuna per la parte di propria competenza, al fine di realizzare i propositi che il legislatore ha fissato nella legge n. 281/1991. Il Ministro: DE LORENZO