Ammissione di dieci lavoratori della Federconsorzi - Societa' cooperativa a r.l., in Roma, al beneficio della mobilita' finalizzata al pensionamento.(GU n.165 del 16-7-1996)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 6, commi 25 e 26, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, reiterato con decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 515, art. 6, commi 25 e 26; 1 febbraio 1996, n. 39, art. 4, commi 26 e 27; 2 aprile 1996, n. 180, art. 4, commi 26 e 27; 3 giugno 1996, n. 300, art. 4, commi 26 e 27, che prevedevano l'estensione delle disposizioni dell'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ai lavoratori collocati in mobilita' nel corso degli anni 1995 e 1996, entro il limite massimo di ottomila unita'; Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247, relativo all'applicazione al personale della Federconsorzi, nel limite di dieci unita', di quanto previsto dall'art. 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, previa presentazione di un'apposita domanda da parte della Federconsorzi entro il 15 maggio 1996; Vista l'istanza presentata il 15 maggio 1996 dalla Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi), soc. cooperativa a r.l.; Decreta: Ai lavoratori della Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi), soc. cooperativa a r.l., con sede legale in Roma, via Salaria n. 226, si applica nel limite di dieci unita', individuate sulla base della maggiore anzianita' contributiva o di eta', che non hanno chiesto l'iscrizione nel ruolo transitorio, quanto previsto dall'art. 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300. Roma, 5 luglio 1996 Il Ministro: TREU