PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 17 maggio 2013 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della regione Umbria  nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della  situazione  di  criticita'  determinatasi  a   seguito   degli
eccezionali  eventi  meteorologici  di  novembre  e  dicembre   2008.
(Ordinanza n. 0081). (13A04438) 
(GU n.122 del 27-5-2013)

 
 
 
          IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'articolo 3,  comma  2,  ultimo  periodo  del
citato decreto-legge n. 59/2012  dove  viene  stabilito  che  per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225  trova
applicazione l'articolo 5, commi  4-ter  e  4-quater  della  medesima
legge n. 225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  18
dicembre 2008, con il quale e'  stato  dichiarato,  tra  l'altro,  lo
stato di emergenza in ordine agli  eccezionali  eventi  meteorologici
che hanno colpito la regione Umbria nei mesi di novembre  e  dicembre
2008; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734
del 16 gennaio 2009 e successive modifiche ed  integrazioni;  nonche'
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3765  del  7
maggio 2009; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge
15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Vista la nota del Presidente della Regione Umbria del  14  febbraio
2013; 
  Acquisita l'intesa della Regione Umbria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Umbria  e'   individuata   quale   amministrazione
ordinariamente competente al coordinamento delle attivita' necessarie
al completamento degli interventi da  eseguirsi  per  il  superamento
della situazione di criticita' di cui in premessa. 
  2. Per i fini  di  cui  al  comma  1,  il  Dirigente  del  Servizio
giuridico, economico,  finanziario  e  amministrativo  della  Regione
Umbria e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate
al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro e non oltre trenta giorni dalla data  di  trasferimento
dei documenti di cui al successivo comma 3, le  attivita'  occorrenti
per il proseguimento in regime ordinario delle  iniziative  in  corso
finalizzate  al  superamento  del  contesto  critico  in  rassegna  e
provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e  dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di cui  al  comma  2,  il  Presidente  della  Regione
Umbria, Commissario delegato ai sensi  dell'ordinanza  richiamata  in
premessa, provvede entro dieci giorni  dall'adozione  della  presente
ordinanza,  a  trasferire  al  Dirigente  del   Servizio   giuridico,
economico,  finanziario  e  amministrativo  tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e  ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4.  Il  predetto  Dirigente  del  Servizio  giuridico,   economico,
finanziario e  amministrativo,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  al  comma  2  puo'  avvalersi
delle strutture organizzative della  Regione  Umbria,  nonche'  della
collaborazione degli Enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
Amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il  predetto  Dirigente  provvede,  fino  al
completamento degli interventi di cui al comma 2  e  delle  procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse  disponibili
sulla contabilita' speciale n. 5293 che viene allo  stesso  intestata
fino  al  31  dicembre  2013.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto   a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Dirigente
del Servizio giuridico, economico, finanziario e amministrativo, puo'
predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente
finalizzati  al  superamento  della  situazione  di  criticita',   da
realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti  secondo  le
ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali  fondi  statali
residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale
Piano  deve  essere  sottoposto  alla  preventiva  approvazione   del
Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la  rispondenza
alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione Umbria ovvero, ove
si tratti di altra  amministrazione,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della Protezione  Civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
rassegnazione al Fondo  della  Protezione  Civile,  ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  10.  Il  predetto  Dirigente  a  seguito   della   chiusura   della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11.  Restano  fermi  gli  obblighi  di   rendicontazione   di   cui
all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 17 maggio 2013 
 
                                  Il capo del dipartimento: Gabrielli