COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 25 ottobre 2018 

Accordo di  partenariato  2014-2020.  Cofinanziamento  nazionale  dei
programmi europei e programmazione degli interventi complementari  (a
valere sul fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, art.
5). Presa d'atto delle procedure di riprogrammazione e  modifica  del
punto 1.1 della delibera n.  10  del  2015.  (Delibera  n.  51/2018).
(18A07064) 
(GU n.255 del 2-11-2018)

 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli  2  e  3,
specifica le competenze del  CIPE  in  tema  di  coordinamento  delle
politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al  Comitato  stesso,
nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli
indirizzi  generali  da  adottare  per  l'azione  italiana  in   sede
comunitaria   per   il   coordinamento   delle    iniziative    delle
Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali
per  il  proficuo  utilizzo  dei  flussi  finanziari,  comunitari   e
nazionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante   il
regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative  del
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche  comunitarie,  di
cui all'art. 5 della richiamata legge n. 183 del 1987; 
  Vista la delibera di questo Comitato n. 141 del  1999,  concernente
il riordino delle competenze del Comitato stesso che trasferisce, tra
l'altro, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  (ora  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze)   la
determinazione, d'intesa con  le  Amministrazioni  competenti,  della
quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e  altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,
che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le  funzioni
di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  30
luglio  1999,  n.  300,  relative  alla  programmazione  economica  e
finanziaria, al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo
sviluppo economico territoriale e settoriale  e  delle  politiche  di
coesione, esercitando a tal fine le funzioni attribuite  dalla  legge
in  materia  di  strumenti   di   programmazione   negoziata   e   di
programmazione  dell'utilizzo  dei  fondi   strutturali   comunitari,
prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri  o  il
Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale,  la  sottopone
alla vigilanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica  di
coesione tra la Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  la  stessa
Agenzia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
dicembre  2014  che  istituisce,  tra  le  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 10 del
decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  il  Dipartimento  per  le
politiche di coesione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
giugno 2018, che, tra l'altro, conferisce al  Ministro  per  il  sud,
Senatrice Barbara Lezzi, la  delega  a  promuovere  e  coordinare  le
politiche e gli interventi finalizzati allo  sviluppo  economico  dei
territori  in  una  logica  di   coesione,   avuto   riguardo   anche
all'utilizzo dei  fondi  strutturali  europei  e  alle  strategie  di
attuazione e revisione della  programmazione  comunitaria  2014-2020,
prevedendo che, ai fini dell'esercizio delle  predette  funzioni,  lo
stesso Ministro si avvalga  del  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione; 
  Visto il Regolamento (UE, Euratom) n. 1311 del 2013, del  Consiglio
dell'Unione europea del 2 dicembre 2013,  che  stabilisce  il  quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 
  Visti i Regolamenti (UE) n. 1299, n. 1301, n. 1303, n.  1304  e  n.
1305 del 17 dicembre 2013 e il Regolamento (UE) n. 508 del 15  maggio
2014, recanti disposizioni comuni e specifiche sui Fondi  strutturali
e di investimento europei - Fondi SIE; 
  Visti, in particolare, l'art. 95 del Regolamento (UE) 1303/2013 che
stabilisce il principio di addizionalita', secondo  cui  il  sostegno
dei  fondi  destinato  all'obiettivo  Investimenti  in  favore  della
crescita e dell'occupazione  non  sostituisce  le  spese  strutturali
pubbliche o assimilabili  di  uno  Stato  membro  e  l'art.  120  del
Regolamento  (UE)  n.  1303/2013,   che   stabilisce   i   tassi   di
cofinanziamento massimi a carico del  bilancio  UE  per  i  programmi
operativi (PO), in relazione alle diverse categorie di regioni; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 223 del 2014 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, relativo al Fondo  di  aiuti  europei  agli  indigenti
(FEAD); 
  Vista la propria delibera  n.  8  del  2015  con  la  quale  questo
Comitato  ha  preso  atto   dell'Accordo   di   Partenariato   Italia
concernente la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento
europei per il periodo 2014-2020 e adottato dalla Commissione europea
con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014; 
  Vista la successiva delibera n. 10 del  2015,  con  la  quale  sono
stati definiti i criteri di cofinanziamento  pubblico  nazionale  dei
programmi europei, per il  periodo  di  programmazione  2014-2020,  a
valere sul  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche
comunitarie di cui all'art.  5  della  legge  n.  183  del  1987,  in
relazione alla  tipologia  di  Fondo  europeo  e  alla  categoria  di
regione, con distinzione tra le regioni meno  sviluppate,  quelle  in
transizione e le piu' sviluppate; 
  Considerato, in particolare, che tali criteri pongono un limite  al
cofinanziamento pubblico  nazionale  dei  Programmi  operativi  delle
regioni meno sviluppate non inferiore al  25%  della  spesa  pubblica
totale, limite  piu'  restrittivo  rispetto  a  quello  indicato  dal
suddetto art. 120 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 che  lo  pone  al
20%,  mentre   gli   stessi   criteri   definiscono   i   limiti   al
cofinanziamento pubblico  nazionale  dei  Programmi  operativi  delle
regioni in transizione e di quelle piu' sviluppate in  linea  con  il
medesimo articolo del Regolamento n. 1303/2013; 
  Considerato che la stessa delibera prevede,  al  punto  2,  che  le
risorse  del  Fondo  di  rotazione  resesi  disponibili   a   seguito
dell'adozione,  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  1303/2013,  di
programmi  operativi  con  un  tasso  di  cofinanziamento   nazionale
inferiore al massimo previsto dalla sopracitata delibera  n.  10  del
2015, concorrono al finanziamento dei programmi di azione e  coesione
destinati ai medesimi territori; 
  Vista la nota n. 826 P del 9 ottobre  2018  come  aggiornata  dalla
successiva nota n. 905 P  del  16  ottobre  2018,  con  la  quale  il
Ministro  per  il  sud  ha  trasmesso  a  questo  Comitato  la   nota
informativa predisposta dal competente Dipartimento per le  politiche
di coesione (DPCoe) con la quale  si  segnala  l'esigenza  di  alcune
Amministrazioni nazionali e regionali di avvalersi della possibilita'
di procedere alla riduzione del tasso  di  cofinanziamento  nazionale
del proprio Programma operativo, rispetto al tasso stabilito in  sede
di adozione del Programma, anche al di sotto dei limiti  indicati  al
punto 1.1 della citata delibera CIPE n. 10/2015 e  comunque  entro  i
limiti previsti dal Regolamento n. 1303/2013, e  conseguentemente  di
aderire alla programmazione complementare (ai sensi del punto 2 della
delibera CIPE n. 10/2015); 
  Considerata  l'urgenza  di  attivare  le  necessarie  procedure  di
riprogrammazione,  come  indicato  nella   nota   della   Commissione
europea - DG Regio (nota Ares(2018)5053529 del 2  ottobre  2018),  in
cui si indica la  necessita'  che  le  decisioni  modificative  della
Commissione europea siano adottate entro l'anno in corso; 
  Visto che con la predetta  nota  n.  826  P  si  propone  a  questo
Comitato: 
    di   prendere   atto   dell'esigenza   prospettata   da    alcune
amministrazioni  nazionali  e  regionali  di  ridurre  il  tasso   di
cofinanziamento nazionale dei propri programmi operativi  fino  a  un
minimo del 20 per cento nelle regioni meno sviluppate e  fino  al  40
per cento nelle regioni in transizione, ai sensi  dell'art.  120  del
richiamato regolamento (UE) n. 1303 del 2013 e dell'avvio, in ragione
di tale esigenza, di procedure di modifica dei Programmi operativi; 
      di  modificare  conseguentemente  il  punto  1.1  della  citata
delibera  n.  10  del  2015,  paragrafo  «Regioni   meno   sviluppate
(territori della Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e  Sicilia)»,
al primo periodo del primo capoverso e al primo periodo  del  secondo
capoverso sopprimendo le parole «... comunque non  inferiori  al  25%
della spesa pubblica totale.»; 
    Considerato in particolare che le  risorse  rese  disponibili  in
esito all'adozione di un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore
a quello previsto dalla citata delibera n. 10 del 2015 sono destinate
in favore  della  programmazione  complementare  ed  impiegate  negli
stessi territori  e  per  le  finalita'  proprie  della  politica  di
coesione dell'Unione europea; 
  Considerato che in data 18 ottobre 2018 la Conferenza Stato-Regioni
ha espresso il proprio parere favorevole; 
  Tenuto  conto  che  la  dotazione   finanziaria   complessiva   del
cofinanziamento nazionale dei Programmi europei  2014-2020  a  valere
sul Fondo di rotazione, stabilita in 24.000  milioni  di  euro  dalla
delibera  n.  10  del  2015,  non   risulta   modificata   in   esito
all'accoglimento della proposta; 
  Tenuto conto altresi' che la riduzione dei tassi di cofinanziamento
nazionale, indicata nella sopracitata proposta ne rispetta  i  limiti
minimi previsti dal sopracitato Regolamento (UE) n. 1303 del 2013; 
  Tenuto  infine conto  che  i  programmi   operativi   complementari
adottati  ovvero  rimodulati   con   utilizzo   delle   risorse   del
cofinanziamento nazionale liberate  dalla  riduzione  dei  rispettivi
tassi sono adottati con  delibera  di  questo  Comitato,  sentita  la
Conferenza Stato-Regioni, secondo la procedura  di  cui  al  punto  2
della delibera CIPE n. 10 del 2015; 
  Ritenuto opportuno stabilire che, al termine delle riprogrammazioni
prospettate nella proposta, il DPCoe riferisca a questo  Comitato  in
ordine  all'aggiornamento  finale  delle  dotazioni  finanziarie  dei
Programmi operativi europei e di quelli ad essi complementari  e  dia
conto delle modifiche del quadro finanziario allegato alla piu' volte
citata delibera n. 10 del 2015; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista  la  odierna  nota  5390,  predisposta   congiuntamente   dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero
dell'economia e delle finanze, posta a base della presente seduta del
Comitato; 
  Su proposta dell'Autorita' politica delegata per la coesione; 
 
                            Prende atto: 
 
    dell'esigenza di alcune amministrazioni  nazionali  e  regionali,
rappresentata nella nota informativa predisposta dal Dipartimento per
le politiche di coesione (DPCoe) indicata in premessa, di ridurre  il
tasso di cofinanziamento nazionale dei propri programmi  fino  ad  un
minimo del 20 per cento nelle regioni meno sviluppate e  fino  al  40
per cento nelle regioni in transizione ai  sensi  dell'art.  120  del
Regolamento (UE) n. 1303 del 2013; 
    che alcune  amministrazioni,  nel  rispetto  delle  procedure  di
riprogrammazione indicate  dai  servizi  della  Commissione  europea,
stanno avviando le procedure  di  modifica  dei  programmi  operativi
propedeutiche  alla  applicazione  di  una  riduzione  del  tasso  di
cofinanziamento nazionale fino ad un minimo  pari  al  20  per  cento
nelle regioni meno sviluppate e sino al 40 per cento nelle regioni in
transizione; 
    che  resta  fermo  al  50  per   cento   invece   il   tasso   di
cofinanziamento nazionale nelle regioni piu' sviluppate; 
 
                              Delibera: 
 
  1.  In  accoglimento  della  proposta   illustrata   in   premessa,
concernente  la  possibilita'  per  le  amministrazioni  titolari  di
Programmi operativi europei di ridurre il  tasso  di  cofinanziamento
nazionale nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art.  120  del
regolamento (UE) n. 1303 del 2013 , al punto 1.1  della  delibera  di
questo Comitato n. 10 del 2015, paragrafo  «Regioni  meno  sviluppate
(territori della Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e  Sicilia)»,
primo periodo  del  primo  capoverso  e  primo  periodo  del  secondo
capoverso le parole: «ed e' modulato nel rispetto delle soglie minime
fissate dai regolamenti comunitari, comunque  non  inferiori  al  25%
della  spesa  pubblica  totale»  vengono  sostituite  dalle  seguenti
parole: «ed e' modulato nel rispetto delle soglie minime fissate  dai
regolamenti comunitari.». 
  2.  Le  rimodulazioni  e  le  adozioni  dei   Programmi   operativi
complementari a valere sulle risorse  del  cofinanziamento  nazionale
liberate dalla riduzione dei rispettivi tassi sono eseguite ai  sensi
del punto 2 della delibera CIPE n. 10/2015. 
  3. Al termine delle riprogrammazioni prospettate nella proposta, il
DPCoe riferira' a questo Comitato in ordine all'aggiornamento  finale
delle dotazioni finanziarie dei  Programmi  operativi  europei  e  di
quelli ad essi complementari, dando conto delle modifiche del  quadro
finanziario allegato alla piu' volte citata delibera n. 10 del 2015. 
 
    Roma, 25 ottobre 2018 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il segretario: Giorgetti 
 

Registrata alla Corte dei conti il 29 ottobre 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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