Modifica della determinazione dell'ammontare dei costi ammissibili per i contributi in conto capitale a favore dell'esercizio cinematografico.(GU n.258 del 3-11-1999)
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 convertito, con modificazioni, in legge 1 marzo 1994, n 153; Visto, in particolare, l'art. 20, comma 10, del citato decreto-legge n. 26 del 1994, in base al quale, limitatamente agli interventi di ristrutturazione, adeguamento strutturale e rinnovo delle apparecchiature, in alternativa ad altre agevolazioni, sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare dei costi sostenuti, che non superino l'importo di lire 250 milioni; Considerato che il predetto art. 20, comma 5, prevede che tali limiti possono essere modificati ogni tre anni con decreto dell'autorita' competente in materia di spettacolo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994, n. 87, recante "Determinazione dell'ammontare minimo dei costi relativi agli interventi a favore dell'esercizio cinematografico"; Visto l'art. 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492; Considerato che i limiti di importo indicati dall'art. 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 26 del 1994 non sono stati, dalla data di entrata in vigore di tale testo normativo, mai oggetto di modifica; Ritenuto opportuno procedere ad una diminuzione degli importi indicati dalla norma, in considerazione di una complessiva riflessione da effettuarsi sulla configurazione delle agevolazioni e contributi concessi all'esercizio cinematografico, tale da portare alla emanazione di un nuovo regolamento, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 402; Decreta: 1. A decorrere dal 1 settembre 1999, il limite di lire 250 milioni, previsto dall'art. 20, comma 5, del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 1 marzo 1994, n. 153, e' sostituito dal nuovo limite di lire 100 milioni. 2. Resta ferma la percentuale del 60 per cento dei costi sostenuti, in relazione al nuovo limite di 100 milioni indicato sub 1. Roma, 1 settembre 1999 Il Ministro: Melandri