MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti
il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.222 del 21-9-1999)

  Con  decreto ministeriale  n. 26836  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 30  luglio 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fochi Sud,
con sede in Priolo (Siracusa) e unita' di Siracusa, per un massimo di
160 dipendenti, per il periodo dal 21 maggio 1995 al 2 ottobre 1995.
  Istanza aziendale  presentata il 20  giugno 1995 con  decorrenza 21
maggio 1995.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26838  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  30 luglio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Baratti &  Milano,  con  sede in  Torino  e  unita' di  Bra',
frazione Bandito  (Cuneo), per  un massimo di  30 dipendenti,  per il
periodo dal 1 marzo 1999 al 31 agosto 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 4  febbraio 1999 con  decorrenza 1
marzo 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26839  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 30  luglio 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. I.C.I. -
Impresa  costruzioni  impianti,  con  sede  in  Napoli  e  unita'  di
Battipaglia (Salerno), per un massimo di 38 dipendenti e Castellamare
di Stabia  (Napoli), per un massimo  di 6 dipendenti, per  il periodo
dal 1 dicembre 1998 al 31 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 24 dicembre 1998  con decorrenza 1
dicembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26840  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 30  luglio 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. I.C.L.A.
costruzioni generali,  con sede  in Napoli e  unita' di:  Calcinato -
Ponte S.  Marco (Brescia), per  un massimo di 14  dipendenti; Cellole
(Caserta),  per  un  massimo   di  2  dipendenti;  Cosenza  (Deposito
ferroviario),  per  un  massimo   di  13  dipendenti;  Fiume  Basento
(Matera),    per    un    massimo     di    22    dipendenti;    Muro
Lucano-Baragiano-Potenza zona  ferr. (Potenza), per un  massimo di 11
dipendenti; Napoli  uffici di sede, Napoli,  via Stadera-Lufrano lago
Patria  (Napoli), per  un  massimo di  22  dipendenti; Perugia,  casa
circondariale, per un massimo di 8 dipendenti; Rovereto (Trento), per
un  massimo di  17 dipendenti;  Serino e  Calitri (Avellino),  per un
massimo  di 18  dipendenti; Terni,  per un  massimo di  2 dipendenti;
uffici di Roma per un massimo di  41 dipendenti, per il periodo dal 9
novembre 1998 all'8 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 24 dicembre 1998  con decorrenza 9
novembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26841  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 30  luglio 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.F. (in
liquidazione),   con  sede   in  Collesalvetti,   frazione  Guasticce
(Livorno), e  unita' di  Guasticce (Livorno), per  un massimo  di 105
dipendenti, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 17 febbraio 1999  con decorrenza 4
gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26842  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  30 luglio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Standa, dal  26 febbraio  1999  Euridea S.p.a.,  con sede  in
Basiglio (Milano) e unita' di Civitavecchia (Roma), per un massimo di
40 dipendenti, per il periodo dal 2 marzo 1998 al 1 settembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  21 aprile  1998 con  decorrenza 2
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26843  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 30  luglio 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fondedile
costruzioni, con  sede in Napoli e  unita' di uffici di  Roma, per un
massimo di  10 dipendenti, per il  periodo dal 9 novembre  1998 all'8
maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 23 dicembre 1998  con decorrenza 9
novembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26844  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 30  luglio 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. E.T.S.,
con sede in Firenze e unita' di  Pomezia (Roma), per un massimo di 39
dipendenti, per il periodo dal 29 giugno 1998 al 28 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 25  agosto 1998 con  decorrenza 29
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26845  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 30  luglio 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. E.T.S.,
con sede in Firenze e unita' di Virgilio (Mantova), per un massimo di
13 dipendenti, per il periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 25  febbraio 1999 con decorrenza 18
gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26846  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 30  luglio 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. E.T.S.,
con  sede in  Firenze  e unita'  di  Cremona, per  un  massimo di  13
dipendenti, per il periodo dal 7 dicembre 1998 al 6 giugno 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 25  gennaio 1999 con  decorrenza 7
dicembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26847  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 30  luglio 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. E.T.S.,
con sede in Firenze e unita' di Fonte Vivo (Parma), per un massimo di
22 dipendenti, per il periodo dal 2 novembre 1998 al 1 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 28 dicembre 1998  con decorrenza 2
novembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26848  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 30  luglio 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. E.T.S.,
con sede in  Firenze e unita' di Casalnuovo (Napoli),  per un massimo
di 73  dipendenti, per il periodo  dal 14 settembre 1998  al 13 marzo
1999.
  Istanza aziendale presentata  il 26 ottobre 1998  con decorrenza 14
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26849  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 30  luglio 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. E.T.S.,
con sede in Firenze e unita'  di Podenzano (Piacenza), per un massimo
di 11  dipendenti, per il periodo  dal 22 marzo 1999  al 21 settembre
1999.
  Istanza aziendale  presentata il 13  aprile 1999 con  decorrenza 22
marzo 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26851  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  30 luglio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Fater,  con sede in Pescara  e unita' di S.  Palomba - Pomezia
(Roma),  per un  massimo di  108 dipendenti,  per il  periodo dall'11
luglio 1998 al 10 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 29  luglio 1998 con  decorrenza 11
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26852  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 30  luglio 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Ugo
Mursia editore, con sede in Milano  e unita' di Vignate (Milano), per
un massimo di 4 dipendenti, per il periodo dal 1 settembre 1997 al 28
febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 22  settembre 1997 con decorrenza 1
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26856  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  30 luglio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l.  Selene  Calabria,  con  sede  in Pellaro  e  unita'  di  Zona
industriale  S. Gregorio  (Reggio  Calabria), per  un  massimo di  19
dipendenti, per il periodo dal 18 dicembre 1998 al 17 giugno 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 22 gennaio 1999  con decorrenza 18
dicembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26857  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 30  luglio 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texal, con
sede in Macomer  (Nuoro) e unita' di Macomer (Nuoro),  per un massimo
di 45  dipendenti, per il  periodo dal 20  aprile 1998 al  19 ottobre
1998.
  Istanza aziendale  presentata il 20  maggio 1998 con  decorrenza 20
aprile 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26858  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 30  luglio 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Nuova
Tessitura  Mompiano,  con sede  in  Suni  (Nuoro)  e unita'  di  Suni
(Nuoro),  per un  massimo  di 42  dipendenti, per  il  periodo dal  2
febbraio 1999 al 1 agosto 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 25  marzo 1999  con decorrenza  2
febbraio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26861  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 30  luglio 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Knipping
Italia, con  sede in Rozzano  (Milano) e unita' di  Rozzano (Milano),
per un massimo  di 50 dipendenti, per il periodo  dal 9 novembre 1998
all'8 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 26 novembre 1997  con decorrenza 9
novembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26862  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 30  luglio 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. G.B. Erre
Como, con  sede in Turate  (Como) e unita'  di Turate (Como),  per un
massimo di  50 dipendenti, per il  periodo dal 1 febbraio  1999 al 31
luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 10 febbraio 1999  con decorrenza 1
febbraio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26863  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 30  luglio 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Scac Sud,
con sede  in Manoppello (Pescara)  e unita' di stabilimento  di Santo
Spirito (Bari), per  un massimo di 29 dipendenti, per  il periodo dal
23 novembre 1998 al 22 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 24  dicembre 1998 con decorrenza 23
novembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26864  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 30  luglio 1999,  e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. S.M.T.,
con sede in Massafra (Taranto)  e unita' di Cantieri Belleli Offshore
(Taranto),  per  un  massimo  di 70  dipendenti,  e  uffici  Massafra
(Taranto), per  un massimo di  54 dipendenti, per il  periodo dall'11
gennaio 1999 al 10 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 25  febbraio 1999 con decorrenza 11
gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26865  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  30 luglio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Telegyr  Systems (Italia),  con  sede  in Peschiera  Borromeo
(Milano) e unita'  di Peschiera Borromeo (Milano), per  un massimo di
80 dipendenti, per il periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 24  febbraio 1999 con decorrenza 18
gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 26866  del 5  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  30 luglio  1999, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Fonderie Pisano & C., con sede in Salerno e unita' di Salerno,
per un massimo  di 130 dipendenti, per il periodo  dal 1 gennaio 1999
al 30 giugno 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 25  gennaio 1999 con  decorrenza 1
gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.