Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.222 del 21-9-1999)
Con decreto ministeriale n. 26836 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fochi Sud, con sede in Priolo (Siracusa) e unita' di Siracusa, per un massimo di 160 dipendenti, per il periodo dal 21 maggio 1995 al 2 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1995 con decorrenza 21 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26838 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baratti & Milano, con sede in Torino e unita' di Bra', frazione Bandito (Cuneo), per un massimo di 30 dipendenti, per il periodo dal 1 marzo 1999 al 31 agosto 1999. Istanza aziendale presentata il 4 febbraio 1999 con decorrenza 1 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26839 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni impianti, con sede in Napoli e unita' di Battipaglia (Salerno), per un massimo di 38 dipendenti e Castellamare di Stabia (Napoli), per un massimo di 6 dipendenti, per il periodo dal 1 dicembre 1998 al 31 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1998 con decorrenza 1 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26840 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.L.A. costruzioni generali, con sede in Napoli e unita' di: Calcinato - Ponte S. Marco (Brescia), per un massimo di 14 dipendenti; Cellole (Caserta), per un massimo di 2 dipendenti; Cosenza (Deposito ferroviario), per un massimo di 13 dipendenti; Fiume Basento (Matera), per un massimo di 22 dipendenti; Muro Lucano-Baragiano-Potenza zona ferr. (Potenza), per un massimo di 11 dipendenti; Napoli uffici di sede, Napoli, via Stadera-Lufrano lago Patria (Napoli), per un massimo di 22 dipendenti; Perugia, casa circondariale, per un massimo di 8 dipendenti; Rovereto (Trento), per un massimo di 17 dipendenti; Serino e Calitri (Avellino), per un massimo di 18 dipendenti; Terni, per un massimo di 2 dipendenti; uffici di Roma per un massimo di 41 dipendenti, per il periodo dal 9 novembre 1998 all'8 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1998 con decorrenza 9 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26841 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.F. (in liquidazione), con sede in Collesalvetti, frazione Guasticce (Livorno), e unita' di Guasticce (Livorno), per un massimo di 105 dipendenti, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1999 con decorrenza 4 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26842 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, dal 26 febbraio 1999 Euridea S.p.a., con sede in Basiglio (Milano) e unita' di Civitavecchia (Roma), per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 2 marzo 1998 al 1 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1998 con decorrenza 2 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26843 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fondedile costruzioni, con sede in Napoli e unita' di uffici di Roma, per un massimo di 10 dipendenti, per il periodo dal 9 novembre 1998 all'8 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1998 con decorrenza 9 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26844 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unita' di Pomezia (Roma), per un massimo di 39 dipendenti, per il periodo dal 29 giugno 1998 al 28 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1998 con decorrenza 29 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26845 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unita' di Virgilio (Mantova), per un massimo di 13 dipendenti, per il periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza 18 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26846 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unita' di Cremona, per un massimo di 13 dipendenti, per il periodo dal 7 dicembre 1998 al 6 giugno 1999. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1999 con decorrenza 7 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26847 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unita' di Fonte Vivo (Parma), per un massimo di 22 dipendenti, per il periodo dal 2 novembre 1998 al 1 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1998 con decorrenza 2 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26848 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unita' di Casalnuovo (Napoli), per un massimo di 73 dipendenti, per il periodo dal 14 settembre 1998 al 13 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1998 con decorrenza 14 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26849 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., con sede in Firenze e unita' di Podenzano (Piacenza), per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 22 marzo 1999 al 21 settembre 1999. Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1999 con decorrenza 22 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26851 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fater, con sede in Pescara e unita' di S. Palomba - Pomezia (Roma), per un massimo di 108 dipendenti, per il periodo dall'11 luglio 1998 al 10 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1998 con decorrenza 11 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26852 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Ugo Mursia editore, con sede in Milano e unita' di Vignate (Milano), per un massimo di 4 dipendenti, per il periodo dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1997 con decorrenza 1 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26856 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selene Calabria, con sede in Pellaro e unita' di Zona industriale S. Gregorio (Reggio Calabria), per un massimo di 19 dipendenti, per il periodo dal 18 dicembre 1998 al 17 giugno 1999. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1999 con decorrenza 18 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26857 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texal, con sede in Macomer (Nuoro) e unita' di Macomer (Nuoro), per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo dal 20 aprile 1998 al 19 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1998 con decorrenza 20 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26858 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Nuova Tessitura Mompiano, con sede in Suni (Nuoro) e unita' di Suni (Nuoro), per un massimo di 42 dipendenti, per il periodo dal 2 febbraio 1999 al 1 agosto 1999. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1999 con decorrenza 2 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26861 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Knipping Italia, con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Rozzano (Milano), per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 9 novembre 1998 all'8 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1997 con decorrenza 9 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26862 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.B. Erre Como, con sede in Turate (Como) e unita' di Turate (Como), per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 1 febbraio 1999 al 31 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1999 con decorrenza 1 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26863 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scac Sud, con sede in Manoppello (Pescara) e unita' di stabilimento di Santo Spirito (Bari), per un massimo di 29 dipendenti, per il periodo dal 23 novembre 1998 al 22 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1998 con decorrenza 23 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26864 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.T., con sede in Massafra (Taranto) e unita' di Cantieri Belleli Offshore (Taranto), per un massimo di 70 dipendenti, e uffici Massafra (Taranto), per un massimo di 54 dipendenti, per il periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza 11 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26865 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telegyr Systems (Italia), con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unita' di Peschiera Borromeo (Milano), per un massimo di 80 dipendenti, per il periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1999 con decorrenza 18 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26866 del 5 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Pisano & C., con sede in Salerno e unita' di Salerno, per un massimo di 130 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1999 al 30 giugno 1999. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1999 con decorrenza 1 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.