N. 398 ORDINANZA 19 - 23 novembre 2007
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Disposizioni di carattere settoriale in materia di sanita', trasporti, ecologia, urbanistica, personale e di modifica di precedenti leggi regionali - Ricorso del Governo - Intervenuta abrogazione delle norme censurate - Rinuncia al ricorso seguita dalla accettazione della controparte - Estinzione del processo. - Legge della Regione Puglia 19 luglio 2006, n. 22, Titolo II, capi da VI a XI, Titolo III, e artt. 7 e 31, comma 1, lettera c). - Costituzione, artt. 81, 117, comma secondo, lettera e), e terzo comma; d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76, artt. 15 e 16; d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, art. 17; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; legge 27 dicembre 1997, n. 449; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 4, comma 1, lettera a); d.P.C.m. 8 luglio 2003; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.(GU n.46 del 28-11-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE ; Giudici: Giovanni Maria FLICK , Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale del titolo II, capi da VI a XI, del titolo III e degli articoli 7 e 31, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 18 settembre 2006, depositato in cancelleria il 26 settembre 2006 ed iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2006. Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre il giudice relatore Franco Gallo. Ritenuto che, con ricorso notificato il 18 settembre 2006 e depositato il 26 settembre successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale: a) del titolo II, capi da VI a XI, e del titolo III, della legge della Regione Puglia 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006), in riferimento agli articoli 81 e 117, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 15 e 16 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni,in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208); b) dell'art. 7 della stessa legge della regione Puglia, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Costituzionale, all'art. 17 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); c) dell'art. 31, comma 1, lettera c), della stessa legge della Regione Puglia, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Costituzionale, all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi magnetici ed elettromagnetici), e al d.P.C.m. 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz); che, in particolare, quanto ai censurati titoli II, capi da VI a XI, e III della legge regionale n. 22 del 2006, il ricorrente lamenta che essi, pur essendo contenuti in una legge di bilancio, contengono disposizioni di carattere settoriale «in materia di beni culturali, in materia sanitaria, in materia di trasporti, in materia di ecologia, in materia urbanistica, in materia di personale, nonche' altre disposizioni di integrazione e modifica a precedenti leggi regionali»; che tali norme eccederebbero, quindi, i limiti contenutistici di una legge di bilancio, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali della materia contenuti nel d.lgs. n. 76 del 2000 e, in particolare, con gli articoli 15 e 16 dello stesso, a norma dei quali la legge di approvazione del bilancio regionale o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione potrebbero autorizzare esclusivamente variazioni al bilancio medesimo e non potrebbero contenere disposizioni di altro tipo; che quanto, poi, al censurato art. 7 della legge regionale n. 22 del 2006, il ricorrente afferma che esso sopprime l'inciso «la cui destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione» dai commi 1-bis e 1-quater dell'art. 4 della legge della regione Puglia 4 dicembre 2001, n. 3 (Disposizioni di carattere finanziario), i quali disciplinano l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale; che, cosi' facendo, la norma denunciata determinerebbe, in contrasto con la legge statale, l'estensione dell'esenzione tributaria a tutti gli automezzi che «di fatto» vengono destinati alle attivita' di soccorso e di protezione civile nella regione Puglia, senza che tale destinazione debba necessariamente risultare dalla carta di circolazione; che, a detta dello stesso ricorrente, l'eliminazione del suddetto inciso eccede la competenza legislativa regionale - limitata alla variazione delle aliquote fra un massimo e un minimo fissati dalla legislazione statale - e si pone in contrasto con l'articolo 17 del d.P.R. n. 39 del 1953, conseguentemente violando l'art. 117, secondo comma, lettera e), Costituzionale, in materia di sistema tributario dello Stato; che infine, quanto al censurato art. 31, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 22 del 2006, il ricorrente rileva che esso modifica l'articolo 9 della legge regionale 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra Ohz e 300 GHz), prevedendo come obiettivo di qualita' un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 3 V/m, e cio' in violazione di quanto previsto dalla legislazione statale e, in particolare, dal d.P.C.m. 8 luglio 2003, attuativo della legge n. 36 del 2001 in tema di inquinamento elettromagnetico, il quale fissa invece, come obiettivo di qualita', un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 6 V/m; che si e' costituita la regione Puglia chiedendo il rigetto del ricorso; che, in riferimento alla questione relativa ai titoli II, capi da VI a XI, e III della legge regionale n. 22 del 2006, la resistente contesta quanto sostenuto dalla difesa erariale, affermando che «nulla vieta [...] che in un unico «documento legislativo» siano contenute disposizioni normative che, in se' aventi distinta natura, risultano, per lodevoli finalita' di chiarezza nei confronti dei destinatari dei precetti normativi ed altresi' come prova di unita' di indirizzo politico-amministrativo, riunite in un unico documento»; che, in riferimento alla questione relativa all'art. 7 della legge regionale n. 22 del 2006, la resistente rileva che: a) il comma 1-bis dell'articolo 4 della legge regionale n. 31 del 2001 non e' stato modificato dalla norma censurata, come affermato dalla controparte; b) l'esclusione «del riferimento certificativo necessario alla «carta di circolazione» dell'autoveicolo» non estende automaticamente l'esenzione a tutti gli automezzi che di fatto vengano destinati alla protezione civile, in quanto l'ordinamento regionale prevede per questi altre modalita' certificative; c) l'esenzione su cui e' intervenuta la norma censurata non si differenzia sostanzialmente dall'esenzione gia' prevista dalle norme regionali previgenti, che non sono state oggetto di censura da parte dello Stato; che, in riferimento alla questione relativa all'art. 31, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 22 del 2006, la resistente sostiene che la localizzazione degli impianti e delle reti che producono inquinamento elettromagnetico e' di competenza del legislatore regionale, il quale nel caso di specie e' intervenuto per dare applicazione, in un settore circoscritto, al principio di precauzione; che il 5 aprile 2007, l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in quanto le disposizioni censurate sono state abrogate dalla legge della regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007); che la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta regionale del 21 maggio 2007, depositata il 27 luglio successivo, ha accettato tale rinuncia. Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara estinto il processo. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Gallo Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007. Il direttore della cancelleria: Di paola 07C1339