N. 204 ORDINANZA 4 - 12 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Istruzione pubblica - Insegnanti di applicazioni tecniche -
 Contenimento dei "soprannumerari" - Incarichi conferiti dal
 provveditore agli studi e nomine conferite dai capi d'istituto -
 Impossibilita' di comparazione - Richiamo alla sentenza n.  282/1987
 - Razionalita' - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 4 luglio 1988, n. 246, art. 11).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.17 del 24-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge
 4 luglio 1988, n. 246 (Misure urgenti per il personale della scuola),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  9  ottobre  1989  dal Tribunale
 amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma,  sui
 ricorsi  riuniti  proposti  da  Bocchi  Chiara  ed  altro  contro  il
 Provveditorato agli studi di Parma, iscritta al n. 633  del  registro
 ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  marzo 1990 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto   che   il   Tribunale   amministrativo   regionale   per
 l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con ordinanza emessa il 9 ottobre
 1989,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale, in
 relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 11 della  legge  4
 luglio  1988, n. 246, nella parte in cui non estende i benefici della
 legge agli  insegnanti  di  educazione  tecnica  nella  Scuola  media
 nominati nell'anno scolastico 1981-82 con atto dei capi d'istituto;
      che, secondo il giudice a quo, la legge n. 246 del 1988 non puo'
 essere estesa ai supplenti di educazione tecnica nominati per  l'anno
 1981-82 dai capi d'istituto, non potendosi prescindere, ai fini della
 concessione del beneficio, dal requisito del  possesso  della  nomina
 provveditoriale,  come  chiarito  dalla  Corte  costituzionale  nella
 sentenza n. 249 del 1986;
      che    il    giudice    rimettente    fonda   il   sospetto   di
 incostituzionalita' della norma in oggetto sul  principio,  formulato
 dalla stessa Corte costituzionale nella citata sentenza, secondo cui,
 in regime di preclusione degli incarichi, la supplenza  annuale,  sia
 pure  diversamente  denominata,  non  e'  in sostanza che un incarico
 annuale;
      che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  tale principio, sebbene
 affermato dalla Corte  costituzionale  a  proposito  delle  supplenze
 conferite   dal   provveditore  agli  studi,  non  puo'  non  trovare
 applicazione a proposito degli insegnanti  di  applicazioni  tecniche
 con  nomina annuale per l'anno 1981-82, che erano stati esclusi dalla
 possibilita' di incarichi  e  comunque  di  supplenze  da  parte  del
 provveditore  agli  studi  - e cio' indipendentemente dal possesso di
 determinati requisiti (titolo di studio, abilitazione ecc.) -  e  che
 non erano stati presi in considerazione dalla successiva legislazione
 di sanatoria;
      che  e'  intervenuto  nel  presente  giudizio  il Presidente del
 Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  dello
 Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;
    Considerato  che  questa  Corte ha gia' avuto modo di sottolineare
 l'impossibilita' di comparare la situazione dei docenti con  incarico
 conferito   dal   provveditore  agli  studi  rispetto  a  quella  dei
 beneficiari di nomine  effettuate  dai  capi  d'istituto,  attesa  la
 diversita'  di  posizioni  espresse  dalla collocazione in differenti
 graduatorie  nonche'  la  garanzia  procedimentale  che  assiste   il
 conferimento  dell'incarico in sede provinciale (cfr. sentenza n. 282
 del 1987);
      che,  inoltre,  la preclusione dell'assegnazione degli incarichi
 in argomento, legislativamente sancita per i docenti di  applicazioni
 tecniche,  trova  una sua razionale giustificazione nella esigenza di
 garantire una sia pur graduale sistemazione dei ruoli a tutti  quegli
 insegnanti  reclutati  nel  precedente  regime che prevedeva distinte
 cattedre di applicazioni tecniche maschili  e  femminili,  onde,  per
 tale  categoria,  si  e' posta con particolare evidenza la necessita'
 del contenimento dei "soprannumerari";
      che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 11 della legge 4 luglio 1988, n. 246 (Misure
 urgenti  per  il  personale  della  scuola),  sollevata, in relazione
 all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
 per  l'Emilia-Romagna,  Sezione  di  Parma, con l'ordinanza di cui in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0455