N. 659 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 settembre 1999

                                N. 659
  Ordinanza emessa il 16 settembre 1999  dal  tribunale  di  Roma  sui
 ricorsi  riuniti  proposti  da  M.A.S. S.p.a. contro l'Azienda U.S.L.
 Roma/C
 Giustizia amministrativa  -  Riparto  di  giurisdizione  tra  giudice
    ordinario  e  giudice  amministrativo - Devoluzione a quest'ultimo
    delle controversie riguardanti attivita' e prestazioni, anche solo
    patrimoniali, comunque rese nell'espletamento di pubblici  servizi
    (e,  in  specie,  nell'ambito  del servizio sanitario nazionale) -
    Contrasto con la previsione della legge delega n. 59/1997 che,  in
    materia   di   servizi   pubblici,   limita   lo   spostamento  di
    giurisdizione alle sole controversie aventi  ad  oggetto  "diritti
    patrimoniali conseguenziali".
     D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comb. disp.; legge 15 marzo
    1997, n. 59, art. 11, comma 4, lett. g).
  Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.
(GU n.50 del 15-12-1999 )
                               IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  relativa  ai  ricorsi per
 decreto ingiuntivo, iscritti  ai  nn.  11516;  11517;  11518;  11520,
 dell'anno  1999  ruolo  affari  contenzioso civili proposti da S.p.a.
 Medicazioni Articoli Sanitari,  elettivamente  domiciliato  in  Roma,
 piazza  della Liberta', presso lo studio dell'avv. Francesco Caroleo,
 che lo rappresenta e difende per procura a margine dei ricorsi;
   Contro l'Azienda  U.S.L.  RM/C,  per  ottenere  il  rimborso  delle
 forniture rese nell'anno 1998 alla predetta Azienda U.S.L.;
   Visti i ricorsi ed i relativi allegati;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F a t t o
   La  Medicazioni  Articoli Sanitari S.p.a. proponeva quattro ricorsi
 per decreto ingiuntivo volti ad ottenere il rimborso di forniture  di
 articoli  sanitari rese alla Azienda U.S.L. RM/C, nel corso dell'anno
 1998, allegando, quale prova dell'esistenza del rapporto obbligatorio
 e  della  certezza  e  liquidita'  dei  crediti,  oltre  all'estratto
 autentico dei libri contabili, le relative bolle di accompagnamento.
   Il  ricorrente,  con separata istanza, depositata in cancelleria il
 17 maggio 1999, proponeva la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998 - norma che aveva  devoluto  al
 giudice  amministrativo  la  giurisdizione  in  tema  di controversie
 aventi ad oggetto attivita' e prestazioni rese  nell'espletamento  di
 pubblici  servizi,  ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio
 sanitario  nazionale  -  in  relazione  agli  artt.  76  e  77  della
 Costituzione per avere travalicato i limiti posti dall'art. 11, comma
 4,  lett.    g), della legge delega 15 febbraio 1997, n. 59, la quale
 aveva previsto tale spostamento di giurisdizione esclusivamente per i
 diritti patrimoniali
  conseguenziali.
                             D i r i t t o
   Rileva l'odierno giudicante che la questione  di  costituzionalita'
 della  norma  predetta, in relazione agli artt. 76 e 77 Cost., appare
 non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere.
   1. - Sulla non manifesta infondatezza, va osservato  che,  rispetto
 ai  limiti espressamente contenuti nella legge delega, il legislatore
 delegato ha ampliato  notevolmente  le  tipologie  di  "giurisdizione
 esclusiva".
   Va evidenziato, infatti, che la legge delega 15 marzo 1997 all'art.
 11, comma 4, lett. g), provvedeva, da un lato, a devolvere al giudice
 ordinario  "tutte  le controversie relative ai rapporti di lavoro dei
 dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti  in
 via  incidentale  atti  amministrativi  presupposti,  ai  fini  della
 disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche
 di  carattere  generale  atte  a  prevenire  disfunzioni  dovute   al
 sovraccarico    del    contenzioso,   procedure   stragiudiziali   di
 conciliazione e di arbitrato", dall'altro, anche per evidenti ragioni
 di riequilibrio  del  carico  giudiziario  tra  giudice  ordinario  e
 giudice  amministrativo,  procedeva  ad  una  nuova definizione delle
 ipotesi  di  giurisdizione  esclusiva  del   giudice   amministrativo
 attribuendogli   le   "controversie   aventi   ad   oggetto   diritti
 patrimoniali  conseguenziali,  ivi  comprese,  quelle   relative   al
 risarcimento  del  danno,  in  materia  di edilizia, urbanistica e di
 servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime   processuale
 transitorio per i procedimenti pendenti".
   Il  d.lgs.  31  marzo 1998, n. 80, in attuazione dei principi sopra
 evidenziati, all'art. 33, oltre a devolvere alla  "giurisdizione  del
 giudice  amministrativo  tutte le controversie in materia di pubblici
 servizi, ivi compresi quelli afferenti al  credito,  alla  vigilanza,
 alle  assicurazioni,  al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico,
 ai trasporti, alle telecomunicazioni ed ai servizi di cui alla  legge
 14  novembre  1995,  n.  481,  alla  lettera  f)  individua una parte
 cospicua  del  nuovo  contenzioso  amministrativo  per  tutte  quelle
 "attivita'   e   prestazioni   di   ogni   genere,  anche  di  natura
 patrimoniale,  rese  nell'espletamento  di  pubblici   servizi,   ivi
 comprese  quelle  rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e
 della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di
 utenza   con   soggetti   privati,   delle   controversie   meramente
 risarcitorie   che   riguardano   il   danno  alla  persona  e  delle
 controversie in tema di invalidita'".
   Come gia' evidenziato lo  scopo  della  riforma  appare  quello  di
 pervenire   ad  una  razionalizzazione  del  sistema  attraverso  una
 modifica del riparto di giurisdizione preesistente.
   L'analisi letterale e  teleologica  della  norma  delegante  induce
 infatti  a  ritenere  che  il  legislatore  abbia, da un lato, voluto
 attribuire al giudice ordinario tutte le controversie in  materia  di
 pubblico  impiego  e,  dall'altro,  al  fine sia di compensare sia di
 semplificare la tutela giuridica offerta ai  privati,  attribuire  al
 giudice  amministrativo  le  controversie  aventi  ad oggetto diritti
 patrimoniali conseguenziali, comprese quelle relative al risarcimento
 del danno in materia edilizia, urbanistica, e di pubblici servizi.
   La legge delega, a ben vedere, si avvale dunque di una formulazione
 piuttosto semplice e non di dubbia interpretazione, la quale, sia dal
 punto di  vista  strettamente  letterale,  sia  dal  punto  di  vista
 teleologico, si riconduce a due argomenti essenziali:
     a)  attribuzione al giudice ordinario delle controversie relative
 ai rapporti di lavoro dei dipendenti della pubblica  amministrazione,
 ancorche' concernenti atti amministrativi presupposti e con potere di
 disapplicazione;
     b)  attribuzione  al  giudice  amministrativo  delle controversie
 aventi  ad  oggetto  diritti  patrimoniali  conseguenziali  (comprese
 quelle  relative  al  risarcimento  del  danno)  in materia edilizia,
 urbanistica e dei pubblici servizi.
   Il  legislatore  delegato  invece  ha  ampliato   notevolmente   la
 categoria  avente  ad oggetto i "diritti patrimoniali conseguenziali"
 facendovi rientrare tutta una serie di  controversie  che,  per  loro
 natura,  appaiono  connotate  da  fasi con natura prevalentemente e/o
 essenzialmente privatistica.
   Si pensi ad esempio,  a  tutte  quelle  prestazioni  che,  pur  non
 essendo   rese  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale,  si
 collegano, sia pure  in  maniera  indiretta  e  strumentale,  al  suo
 funzionamento:    fornitura  di  merci,  prestazioni e servizi resi a
 favore delle aziende sanitarie pubbliche.
   In  questa  ottica,  di  assai  difficile  individuazione appare la
 ripartizione della  giurisdizione  tra  il  giudice  ordinario  e  il
 giudice  amministrativo,  con  conseguente  ed inevitabile incertezza
 della giurisdizione dell'A.G.O.   o viceversa dell'A.G.A.  per  tutte
 quelle  controversie  che,  pur non concretandosi in prestazioni rese
 nell'espletamento di pubblici servizi, si  collegano  strumentalmente
 ed  indirettamente al servizio pubblico ed al funzionamento dell'ente
 pubblico per le quali sono erogate.
   Dall'analisi  teleologica  e  letterale   della   norma   delegante
 l'interprete  non  puo' che circoscriverne la portata ai soli diritti
 patrimoniali conseguenziali e cioe' alle  sole  posizioni  giuridiche
 soggettive derivanti dall'annullamento di atti amministrativi.
   La  Suprema  Corte  di  legittimita'  si e', in piu' occasioni e di
 recente, pronunciata in merito ai diritti patrimoniali conseguenziali
 restringendone la definizione e la portata a tutte quelle  situazioni
 giuridiche  che,  effettivamente,  siano scaturite dalla pronuncia di
 illegittimita' di un provvedimento amministrativo, adottato  in  sede
 giurisdizionale  o di autotutela amministrativa, e non anche a quelle
 derivanti in modo diretto ed immediato da un inadempimento della p.a.
 rispetto agli obblighi di legge ovvero  conseguenti  ad  un  rapporto
 convenzionale  con  il  privato (in tal senso cfr. le decisioni della
 Suprema Corte in materia di pubblico impiego: Cass. S.U.  28  gennaio
 1998, n. 843; Cass. S.U. 19 marzo 1997, n. 2436; Cass. S.U. 13 aprile
 1995,  n.  4208;  Cass.  S.U. 8 febbraio 1995, n. 1444; Cass. S.U. 10
 ottobre 1994, n. 8277; Cass. S.U. 10 ottobre  1994,  n.  8276;  Cass.
 S.U.  5  novembre 1993, n. 11649; Cass. S.U. 10 maggio 1993, n. 5338;
 Cass. S.U. 19 marzo 1993, n. 3247; Cass. S.U. 10  febbraio  1993,  n.
 1620;  Cass.  S.U. 6 luglio 1992, n. 8210; Cass. S.U. 12 aprile 1991,
 n. 868; Cass. S.U. 26 luglio 1990, n. 7556;  Cass.  S.U.  8  febbraio
 1990,  n.  850;  Cass.  S.U.  5 settembre 1989, n. 3839; Cass. S.U. 4
 marzo 1987, n. 2273).
   Invero,  accogliendo  una   siffatta   definizione   dei   "diritti
 patrimoniali  conseguenziali"  la legge delega appare riferibile solo
 alle ipotesi di lesione  di  posizioni  soggettive  perfette,  e  non
 viceversa,  come  previsto  dalla  successiva legge delegata, anche a
 tutte quelle situazioni giuridiche derivanti dal  mero  inadempimento
 della p.a. di obblighi legali e/o convenzionali.
   Appare,  in  tal  senso,  piuttosto  evidente  un ampliamento ed un
 superamento da parte del legislatore dei  principi  e  dei  ristretti
 limiti  oggettivi  imposti  dalla  legge  delega n. 59/1997 e cio' in
 violazione dei principi costituzionali  di  cui  all'art.  77,  comma
 primo, anche in relazione all'art. 76 Cost.
   La nuova disciplina, siccome riformulata dal decreto legislativo n.
 80/1998  non  consente  -  contrariamente  al dettato testuale e alla
 ratio  normativa  della  legge  delega  -  una  razionale  e  agevole
 ripartizione  delle  attribuzioni  tra  giudice  ordinario  e giudice
 amministrativo,  con  inevitabile  sottrazione  all'A.G.O.  di  tutte
 quelle  controversie  riguardanti  attivita' e prestazioni anche solo
 patrimoniali comunque rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi
 comprese  quelle  aventi   collegamento,   sia   pure   indiretto   e
 strumentale,  al  funzionamento  del  servizio  pubblico  o dell'ente
 preposto ad esso (si pensi ad esempio alle controversie  per  crediti
 da  servizi  di  pulizia  a  favore  di aziende pubbliche ovvero alle
 controversie riguardanti forniture di materiale di cancelleria,  che,
 allo   stato,   sono  difficilmente  riconducibili,  secondo  criteri
 obiettivi e prederminati sia alla giurisdizione  ordinaria  sia  alla
 giurisdizione    amministrativa    -   causa   anche   la   difficile
 individuazione, a livello generale e di categoria,  del  concetto  di
 servizio  pubblico).  Siffatta  interpretazione estensiva accolta dal
 decreto legislativo in oggetto determina altresi' una  inevitabile  e
 conseguenziale  sottrazione  al  privato  della tutela monitoria piu'
 agile e rapida rispetto alla  tutela  attualmente  prevista  in  sede
 giurisdizionale amministrativa.
   Da ultimo, va rilevato che, anche a voler prescindere dalla lettera
 della norma delegante, tale nuova disciplina, giova ribadirlo, appare
 improntata  ad  una  evidente  semplificazione del sistema e volta ad
 evitare di dover adire due diversi giudici (il giudice amministrativo
 per rimuovere l'atto amministrativo  dall'ordinamento  giuridico,  il
 giudice  ordinario  per poi ottenere il risarcimento) laddove risulti
 in discussione l'esistenza e/o la legittimita' del rapporto legale  o
 convenzionale esistente; viceversa, ove nessuna controversia sussista
 in   merito   al  rapporto,  il  mero  inadempimento  degli  obblighi
 scaturenti  dal  medesimo  appare   permanere   nella   giurisdizione
 dell'A.G.O.  consentendo  al  privato  di esperire anche le procedure
 piu' rapide, tra le quali per l'appunto la tutela monitoria.
   A tale proposito, se, da  un  lato,  e'  vero  che  il  legislatore
 avrebbe   potuto   scegliere   di   devolvere   all'A.G.A.  tutte  le
 controversie in materia edilizia, urbanistica e di servizi  pubblici,
 si'  da  creare una nuova giurisdizione esclusiva, dall'altro, attesa
 l'esplicita specificazione testuale (oltre che teleologica), la legge
 delega  non  consente  una   siffatta   interpretazione   riferendosi
 esplicitamente a "controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
 conseguenziali,  ivi  comprese  quelle  relative  al risarcimento del
 danno".
   Sotto tale profilo, l'ambito applicativo  dei  principi  ispiratori
 della   legge   delega  avrebbe  dovuto  rispondere  all'esigenza  di
 riequilibrio quantitativo delle giurisdizioni e ai  criteri,  per  la
 verita' assai ristretti, individuati dal legislatore delegante.
   2. - Sulla rilevanza della questione di costituzionalita' sollevata
 dalla  parte,  osserva  il giudicante che la decisione in ordine alla
 sussistenza o meno della propria giurisdizione, nonche'  dei  criteri
 obiettivi  e  predeterminati  per  poterla correttamente individuare,
 appare prioritaria alla valutazione  relativa  all'emissione  e/o  al
 rigetto del provvedimento richiesto e, in quanto tale, rilevante.
   Invero,  la  sussistenza  della  giurisdizione deve necessariamente
 essere valutata al momento del deposito del ricorso ex art. 5  c.p.c.
 (sul  punto  v.  Cass.  13 giugno 1992, n. 7292) e cio' a prescindere
 dalla litispendenza ovvero dalla successiva notifica del  ricorso  ex
 art. 643, comma 3, c.p.c.
   Ritiene  pertanto  l'odierno  giudicante  che in fase monitoria ben
 possa essere adita la Suprema Corte costituzionale (per un precedente
 analogo v. ordinanza pret. Ancona 28 marzo 1997, iscritta al reg ord.
 1997 n. 401 in Gazzetta Ufficiale,  prima  serie  speciale  2  luglio
 1997,  n. 27, e successiva ordinanza Corte costituzionale 23-26 marzo
 1998, n. 80, in Gazzetta Ufficiale - prima serie speciale - 1  aprile
 1998,  n.  13)  trattandosi,  nella specie, pur sempre di un giudizio
 (sebbene  a contraddittorio differito) nel quale, in via prioritaria,
 va valutata la sussistenza della giurisdizione.
   Sulla base di quanto sinora argomentato, va sospesa ogni  decisione
 nel   merito   con  conseguente  rimessione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale  per  la  decisione  della  questione  incidentale  di
 costituzionalita' sopra specificata.
                               P. Q. M.
   Ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  nei  sensi
 indicati in motivazione, la questione di legittimita'  costituzionale
 del  combinato disposto dell'art. 33 del decreto del Presidente della
 Repubblica 31 marzo 1998, n. 80 con l'art.  11,  comma  4,  lett.  g)
 della legge 15 marzo 1997, n. 59 con riferimento agli artt. 77, primo
 comma, e 76 della Costituzione, sospende il giudizio in corso;
   Ordina la notificazione della presente ordinanza al ricorrente e la
 sua  comunicazione  ai  Presidenti  dei due rami del Parlamento ed al
 Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Dispone la trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale,  a
 cura   della   cancelleria,  corredati  della  prova  delle  avvenute
 notificazioni di cui sopra.
   Cosi' deciso in Roma, addi' 16 settembre 1999.
                         Il giudice: De Renzis
 99C1182