N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 luglio 2019
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 luglio 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana - Disposizioni transitorie ed urgenti in materia di incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana - Prosecuzione dell'efficacia degli incarichi di posizione organizzativa della Regione fino al completamento delle procedure di attribuzione attivate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 23, comma 4, del d.lgs. n. 75 del 2017 e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2019. - Legge della Regione Toscana 7 maggio 2019, n. 22 (Disposizioni transitorie ed urgenti in materia di incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana).(GU n.36 del 4-9-2019 )
Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (cod. fisc. 80224030587, n. fax 0696514000 e PEC per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della Regione pro tempore dott. Enrico Rossi, domiciliato per la carica presso la sede della Regione in Firenze piazza Duomo, 10 (cap 50122) per l'impugnazione della legge della Regione Toscana 7 maggio 2019, n. 22 pubblicata sul B.U.R n. 22 dell'8 maggio 2019, recante: «Disposizioni transitorie ed urgenti in materia di incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana», come da delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta n. 26 giugno 2019. In data 8 maggio 2019 e' stata pubblicata sul BUR della Regione Toscana la legge n. 22/2019, il cui art. 1 testualmente, recita: «Gli incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana proseguono nella loro efficacia fino al completamento delle procedure di attribuzione attivate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 75/2017 e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2019». La legge regionale risulta costituzionalmente illegittima per i seguenti successivi articoli 2 e 3 si limitano a stabilire rispettivamente che dalla legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e che la legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul BUR. Motivi 1. Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, in relazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001 sulla contrattualizzazione del pubblico impiego ed alle disposizioni dell'articolo art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro - Funzioni locali 2016/2018. Come si e' detto, l'art. 1 della legge regionale in esame prevede che: «Gli incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana proseguono nella loro efficacia fino al completamento delle procedure di attribuzione attivate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 75/2017 e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2019». Tanto premesso, si rileva che il Contratto collettivo nazionale - Funzioni locali 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018, all'art. 13, comma 3, stabilisce che: «Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31 marzo 1999 e all'art. 10 del CCNL del 22 gennaio 2004, gia' conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL». Alla stregua della disposizione citata tutti gli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 8 del CCNL del 31 marzo 1999 e all'art. 10 del CCNL del 22 gennaio 2004, gia' conferiti e ancora in atto, anche se con scadenza successiva al 20 maggio 2019, proseguono e possono essere anche prorogati (nel caso di scadenza medio tempore) fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative ma, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale del lavoro 2018 (dunque non oltre il 20 maggio 2019). Cio' detto, va ricordato che il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in particolare art. 40 e seguenti) ha stabilito che i rapporti di lavoro pubblici cosiddetti contrattualizzati sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono oggetto di contrattazione collettiva. Come chiarito, anche recentemente, da codesta ecc.ma Corte costituzionale, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e «[...] tale disciplina costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, alla stregua dell'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale rinvia in proposito ai principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), che, al comma 1, lettera a), stabilisce per l'appunto come principio la regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico» (sentenza n. 314 del 2003 richiamata nella sentenza n. 19 del 2019). Ne discende che la contrattazione collettiva costituisce «metodo di disciplina» del rapporto di pubblico impiego che gode di copertura costituzionale e opera come limite all'autonomia regionale. Codesta ecc.ma Corte costituzionale ha, poi, precisato «(...) che la disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della Regione e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato vengono ricondotti alla materia dell'«ordinamento civile», di competenza esclusiva del legislatore nazionale, che in tale materia fissa principi che costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali si impongono anche alle Regioni a statuto speciale» (sentenza n. 189 del 2007 richiamata nella sentenza n. 19 del 2019). Alla luce delle suesposte considerazioni, deve riconoscersi che la disposizione del CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018 e' espressione della competenza esclusiva dello Stato della disciplina del rapporto di lavoro pubblico e della riserva di contrattazione collettiva, con conseguente illegittimita' dell'intervento normativo regionale in esame. Ne' argomenti in senso contrario si possono trarre dal carattere temporaneo della norma regionale, la cui applicazione e' limitata fino al completamento delle procedure di attribuzione attivate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 75/2017. Sul punto, in via preliminare, e' opportuno evidenziare che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2019, cui la disposizione in esame rinvia e' stato pubblicato in data 4 maggio 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 103). In ogni caso, quanto al carattere transitorio della disciplina regionale oggetto di impugnativa, e' da osservare che il principio di riserva di contrattazione collettiva non puo' essere derogato nemmeno in via provvisoria (Corte costituzionale n. 81 del 2019). 2. Violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione al disposto dell'art. 13 del Contratto collettivo nazionale del lavoro Funzioni locali 2016/2018 sottoscritto il 21 maggio 2018. La legge regionale in esame appare altresi' contraria all'art. 3 della Costituzione. Ed invero, autorizzando un'ulteriore proroga degli incarichi di posizione organizzativa conferiti, da cui evidentemente discendono effetti economici, si verrebbe a creare una disparita' tra il personale della Regione Toscana ed il restante personale destinatario del richiamato art. 13 del Contratto collettivo nazionale del lavoro - Funzioni locali, della quale non e' dato vedere alcuna ragionevole giustificazione. Per quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, di promuovere la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale in esame e si chiede che
P.Q.M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittima e conseguentemente annullare la legge della Regione Toscana 7 maggio 2019, n. 22 pubblicata sul B.U.R n. 22 dell'8 maggio 2019, recante: «Disposizioni transitorie ed urgenti in materia di incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana», come da delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 26 giugno 2019. Con l'originale del ricorso si depositeranno: 1. copia della legge regionale Toscana n. 22 del 2019; 2. stralcio del Contratto collettivo nazionale del lavoro Funzioni locali 2016/2018 fino all'art. 18-bis; 3. estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019. Roma, 28 giugno 2019 Il Vice Avvocato generale dello Stato: Pignatone