N. 156 SENTENZA 19 marzo - 4 aprile 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regione- Regione Umbria- Entrate tributarie- Diritti di segreteria e di rogito- Competenza legislativa- Natura di tributi- Riserva di legge dello Stato- Determinazione tassativa- Violazione dei limiti dell'autonomia tributaria regionale - Illegittimita' costituzionale. (Legge regione Umbria riapprovata il 6 novembre 1989) (Cost., artt. 117 e 119).(GU n.15 del 11-4-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale riapprovata il 6 novembre 1989 dal Consiglio regionale dell'Umbria avente per oggetto: "Diritti di segreteria sui contratti e sugli altri atti rogati o ricevuti in forma pubblica amministrativa o a mezzo di scrittura privata" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 novembre 1989, depositato in cancelleria il 5 dicembre successivo ed iscritto al n. 101 del registro ricorsi 1989; Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria; Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e l'avv. Giovanni Tarantini per la Regione; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 25 novembre 1989 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Umbria, riapprovata, dopo il rinvio governativo, il 6 novembre 1989, recante norme in tema di "diritti di segreteria sui contratti e sugli altri atti rogati o ricevuti in forma pubblica amministrativa o a mezzo di scrittura privata". A giudizio del ricorrente, avendo i diritti in questione natura fiscale, la legge impugnata si pone in contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione. Le regioni hanno autonomia finanziaria in forme e limiti che, in ordine all'autonomia impositiva, sono stati precisati dalla legge 16 maggio 1970, n. 381. In attuazione della riserva di legge dello Stato prevista dall'art. 119 Cost., la legge n. 381 predetermina in maniera analitica e tassativa le entrate tributarie delle regioni, alle quali non spetta, pertanto, di istituirne di nuove. Non giova alla legge impugnata l'avere strutturato i diritti di segreteria sulla falsariga degli omonimi proventi regolati dall'art. 40 della legge statale 8 giugno 1962, n. 604, atteso che di questa legge, concernente i diritti di segreteria dei comuni e delle province, si verrebbe a fare "applicazione" in situazioni diverse e non previste tra quelle che costituiscono l'area delle entrate tributarie regionali. 2. - Si e' costituita la Regione dell'Umbria, in persona del suo Presidente, domandando la reiezione del ricorso. Premesso che l'art. 40 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11, consente alla Regione di stipulare in forma pubblica amministrativa "i contratti e i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per i quali occorre pubblicita' ed autenticita'", istituendo all'uopo la figura dell'ufficiale rogante, la resistente osserva che con la legge impugnata si e' voluto recepire nell'ordinamento regionale lo stesso sistema gia' vigente nell'ordinamento comunale e provinciale eliminando, in ossequio a un primo rilievo del Governo, la previsione - pure contenuta nella legge n. 604 del 1962 per i comuni e le province - dell'attribuzione di una quota dei diritti di rogito a favore dell'ufficiale rogante. Si osserva inoltre che, se in passato si e' discusso sulla natura tributaria o meno dei "diritti di segreteria", tale dibattito non puo' trasferirsi ai "diritti di rogito", configurati dall'art. 41, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come corrispettivo di una prestazione professionale dell'ufficiale rogante facoltativamente richiesta dagli interessati. Considerato in diritto 1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione, della legge della Regione Umbria, riapprovata con modificazioni dal Consiglio regionale, dopo il rinvio governativo, il 6 novembre 1989, la quale autorizza la Giunta ad applicare diritti di segreteria, sugli atti stipulati in forma pubblica amministrativa e sugli altri atti richiamati nei nn. da 1 a 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, modificata dal d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 121, e nella stessa misura prevista da tale tabella per i comuni e le province. 2. - Il ricorso e' fondato. La questione concerne la competenza legislativa della Regione ad attribuire all'amministrazione regionale il potere di esigere dai terzi contraenti i cosiddetti diritti di rogito nel caso di stipulazione di atti in forma pubblica amministrativa innanzi all'ufficiale rogante, ai sensi degli artt. 39 e 40 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11. Ai diritti di segreteria, dei quali i diritti di rogito sono una figura, dovuti a fronte di un'attivita' compiuta dall'ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni di diritto pubblico, e' concordemente attribuita natura di tributi. Ne consegue che essi cadono nella riserva di legge dello Stato stabilita dall'art. 119 Cost. circa le forme e i limiti dell'autonomia finanziaria delle regioni. Il primo e il secondo comma dell'art. 119 sono stati attuati dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, che ha provveduto a determinare tassativamente i tipi e le procedure di accertamento e di riscossione dei tributi "propri" delle regioni. Tra questi non sono previsti i diritti di segreteria, e pertanto la legge impugnata eccede i limiti dell'autonomia tributaria della Regione fissati dalla citata legge dello Stato. E' appena il caso di aggiungere che non vale ad evitare la censura di incostituzionalita' la formula dell'art. 1, la quale prospetta il divisato potere impositivo della Regione come "applicazione" dei diritti di segreteria previsti dalla legge statale n. 604 del 1962: formula contraddittoria perche', mentre l'esazione di tali diritti da parte dei comuni e delle province e' autorizzata da una legge dello Stato, l'esazione da parte della regione sarebbe autorizzata da una legge regionale fuori dai limiti di competenza del legislatore regionale. 3. - La difesa della Regione contesta la natura tributaria dei diritti in oggetto con l'argomento che "trattasi di un corrispettivo di un servizio particolare che l'amministrazione presta facoltativamente non iure imperii, potendo benissimo (la controparte) in alternativa ricorrere all'opera di un notaio". Va osservato in contrario che criterio distintivo della tassa, o piu' in generale del tributo, dal corrispettivo non e' il carattere necessario o cogente dell'attivita' del pubblico potere per la quale e' richiesta ai destinatari una prestazione pecuniaria, bensi' il carattere di funzione pubblica. Tale carattere, che e' indice necessario e sufficiente di riconoscibilita' della tassa, ha certamente l'attivita' dell'ufficiale rogante nella stipulazione di contratti in forma pubblica amministrativa. Non si puo' dire che l'ufficiale rogante interviene in virtu' di un incarico professionale conferitogli intuitu personae. L'incarico non potrebbe essere conferito che dalla controparte dell'amministrazione, mentre e' vero che la stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa avviene dietro invito dell'amministrazione, salva all'altro contraente la facolta' di declinare l'invito e chiedere che l'atto sia, a proprie spese, ricevuto da un notaio. Nessuna indicazione contraria puo' trarsi, infine, dall'art. 41, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, che qualifica i diritti di rogito come "proventi". Il termine "provento" e' neutro e si adatta anche a indicare il gettito di un tributo correlato a una specifica attivita' della pubblica amministrazione.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione dell'Umbria, riapprovata dal Consiglio regionale il 6 novembre 1989, concernente: "Diritti di segreteria sui contratti e sugli altri atti rogati o ricevuti in forma pubblica amministrativa o a mezzo di scrittura privata". Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0369