N. 638 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 1997
N. 638 Ordinanza emessa il 28 maggio 1997 dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Lettieri Giovanni e Ferri Giancarlo Procedimento civile - Giuramento decisorio - Obbligo di prestazione della parte cui il giuramento e' stato deferito - Prevista soccombenza in caso di mancata prestazione o mancato riferimento all'avversario - Lesione del principio di eguaglianza e della eguale liberta' di tutte le confessioni davanti alla legge - Violazione delle liberta' di professione della propria fede e di manifestazione del pensiero - Incidenza sul diritto di difesa. (C.P.C., artt. 238 e 239). (Cost., artt. 3, 8, 19, 21 e 24).(GU n.40 del 1-10-1997 )
IL PRETORE Letti gli atti e sciolta la riserva osserva quanto segue: con atto di citazione iscritto in data 2 dicembre 1996 Lettieri Giovanni conveniva in giudizio dinanzi a questo pretore Ferri Giancarlo ex art. 615 c.p.c. deducendo la insussistenza del diritto del convenuto a procedere alla minacciata esecuzione mobiliare in suo danno, si costituiva ritualmente Ferri G. contestando l'avverso dedotto e concludendo per il rigetto della domanda contro di lui azionata. Superata la fase della prima comparizione e della prima trattazione all'udienza fissata per l'ammissione dei mezzi di prova l'attore deferiva giuramento decisorio al convenuto, cui peraltro non si opponeva parte convenuta, questo pretore si riservava. Il ricorso all'istituto della riserva da parte di questo pretore si rendeva necessario alla luce dei dubbi sulla conformita' costituzionale dello strumento probatorio invocato. Investito piu' volte dai giudici di merito della questione di conformita' del giuramento del testimone, il giudice delle legge ha testualmente affermato che "poiche' la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realta' delle liberta' fondamentali dell'uomo e quale regno delle virtualita' di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessita' che quelle liberta' e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilita' di manifestazione e di svolgimento a causa di reclusioni o impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialita' di determinazione della coscienza medesima" indi e' giunto, prima, con sentenza additiva ad inserire clausola che salvaguardasse la liberta' negativa di professare una fede, poi, a ritenere irragionevole ed ingiustificata la disparita' di trattamento riservata al teste a seconda che rivestisse tale munus nel processo penale o nel processo civile. Ma se il giuramento del teste di per se' provoca nell'animo umano quei turbamenti che incidono irreparabilmente sulla liberta' di coscienza bene supremo tra quelli costituzionalmente garantiti non v'e' motivo per non dubitare che a maggior ragione l'istituto di cui all'art. 238 c.p.c. confligga irrimebiabilmente con i principi della Carta del 1948. La stessa formula del giuramento "Consapevole della responsabilita' che col giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini, giuro..." comporta la violazione della liberta' negativa di fede, dal momento in cui la decisione della Corte costituzionale 10 ottobre 1979 n. 117 dispiega i suoi effetti limitatamente all'istituto di cui all'art. 251 c.p.c. specificatamente sottoposto all'esame ed a quelli strettamente ad esso connessi, ma soprattutto un effetto invasivo nella coscienza della parte che ne limita la liberta' imponendole, pena conseguenze anche sfavorevoli, un atto con contenuto religioso vulnerando irreparabilmente la coscienza non solo dell'ateo quanto del credente cui la fede di appartenenza imponga il divieto di prestazione, specie ove si rilevi che il legislatore e' rimasto inadempiente all'invito all'adeguamento della formula, con espressioni alternative parimenti impegnative a quella del giuramento, e tale inerzia finisce con il conservare all'ordinamento disposizioni giudicate da espungere. La recente pronuncia della Corte che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della formula dell'art. 251 c.p.c., come emergente all'esito della pronuncia n. 117/79 a cagione della disparita' di trattamento tra quanti chiamati alla deposizione nel processo civile e quant'altri nel processo penale, non sottrae al dubbio di legittimita' costituzionale la norma di cui all'art. 238 c.p.c in riferimento agli artt. 21, 8 e 19 Cost. sia sotto l'aspetto della violazione della liberta' negativa di fede, sia sotto l'aspetto di una invasione della coscienza dell'uomo assolutamente irragionevole rispetto al fine (la prova nel processo civile) da conseguire sia, quindi per le ingiuste conseguenze che il rifiuto comporta. La solennita' dell'atto che peraltro non e' estraneo alla stessa previsione costituzionale - art. 54, art. 91, art. 93 - ed il profondo coinvolgimento delle piu' intime pieghe della coscienza, con il pronunciamento del nome di Dio fuori da qualsivoglia contesto religioso, che esso comporta per i credenti "il rischio di essere sottoposti a gravi turbamenti di coscienza a causa del conflitto interno tra il dovere civile di contribuire all'accertamento della verita' giudiziale e il dovere morale di osservare un imperativo religioso da essi condiviso". In altre parole la formula del giuramento non appare costituzionalmente conforme non solo nella parte in cui non prevede l'inciso di salvaguardia per i non credenti, quando nella misura in cui viola la liberta' di coscienza della parte fedele a Credo che vieti il giuramento o comunque consenta l'invocazione a Dio solo nella preghiera, o comunque in contesto religioso. Se la liberta' di coscienza costituisce una priorita' assoluta nella scala dei valori espressi dalla Costituzione italiana non puo' non sorgere il dubbio sulla conformita' a tale principio dell'istituto del giuramento anche sotto l'ulteriore profilo del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, laddove la mancata prestazione comporta la soccombenza ex art. 239 c.p.c.. Anche in questo caso emergono non solo esigenze di bilanciamento e contemperamento tra diversi valori costituzionali, quanto la necessita' di tutelare il diritto di difesa di quanti, in nome del loro Credo religioso si rifiutino di prestare giuramento. Ed invero la soccombenza prevista dalla norma di cui all'art. 239 c.p.c. opera come una sanzione indiscriminata, in nome della certezza giuridica quale moloch crudele e spietato ed in funzione di una visione autoritaria della giustizia e dell'uso dei suoi strumenti. La norma di cui si invoca l'applicazione appare quindi in contrasto con le disposizioni di cui agli art. 8, 19, 21, 3 e 24 della Carta costituzionale. La questione quindi, anche alla luce delle precedenti pronunce del giudice delle leggi appare non manifestamente infondata. La questione e' altresi' rilevante ai fini del presente giudizio in quanto la parte attrice ha deferito giuramento decisorio al convenuto, quale strumento probatorio principale se non esclusivo.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 sospende il presente giudizio nr. 3964/96 r.a.c.c. di questa Pretura e vertente tra Lettieri Giovanni, attore e Giancarlo, convenuto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 238 c.p.c. e 239 c.p.c. in forza dei quali la parte cui sia stato deferito giuramento pronuncia la formula "consapevole della responsabilita' che con il giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini" ed in caso di mancata prestazione soccombe, per contrasto della formula con gli art. 8, 19, 21, 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui impone il giuramento anche all'ateo, induce all'invocazione del nome di Dio il credente fuori da contesto religioso comporta in caso di mancata prestazione la soccombenza processuale, non prevede clausola di garanzia per il non credente; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in uno alle prove degli adempimenti di cui appresso; Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti ed al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone la comunicazione della presente al sig. Presidente del Senato della Repubblica ed al sig. Presidente della Camera dei deputati. Salerno, addi' 28 giugno 1997 Il pretore: Stassano 97C1070