Determinazione, per l'anno 1989, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949.(GU n.303 del 28-12-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni; Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalita' per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986 il quale stabilisce che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri: per le operazioni primarie fino a diciotto mesi; a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi e della lira interbancaria; b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori; per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi: a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare; b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori; Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' stata rideterminata, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1988, nella misura dell'1,25 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,30 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi; Attesa la necessita' di determinare la misura della maggiorazione forfettaria per l'anno 1989; Decreta: La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,25 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,30 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 dicembre 1988 Il Ministro: AMATO