Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.109 del 13-5-1997)
Con decreto ministeriale n. 22323 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 marzo 1996 all'11 settembre 1996, della ditta S.p.a. Sicilcalce, con sede in Bagheria (Palermo) e unita' di Bagheria (Palermo). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sicilcalce, con sede in Bagheria (Palermo) e unita' di Bagheria (Palermo), per il periodo dal 12 marzo 1996 all'11 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1996 con decorrenza 12 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22324 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 marzo 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Del Monte Foods Sud Europa - Del Monte Italia, con sede in Liscate (Milano) e unita' di Faenza (Ravenna), Liscate (Milano) e S. Felice sul Panaro (Modena). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Del Monte Foods Sud Europa - Del Monte Italia, con sede in Liscate (Milano) e unita' di Faenza (Ravenna), Liscate (Milano) e S. Felice sul Panaro (Modena), per il periodo dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1996 con decorrenza 1 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22325 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile 1997, della ditta S.p.a. F.O.M.M. Fonderie Officine Meccaniche Mapello, con sede in Mapello (Bergamo) e unita' di Mapello (Bergamo). Istanza aziendale presentata il 6 maggio 1996 con decorrenza 15 aprile 1996. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 15 ottobre 1996 al 14 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 6 novembre 1996 con decorrenza 15 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22326 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Siam Monticchio, con sede in Rionero in Vulture (Potenza) e unita' di Rionero in Vulture (Potenza). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siam Monticchio, con sede in Rionero in Vulture (Potenza) e unita' di Rionero in Vulture (Potenza), per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 5 agosto 1996 al 4 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 5 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22327 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per conversione aziendale, relativamente al periodo dal 6 maggio 1996 al 5 maggio 1997, della ditta S.p.a. Montello, con sede in Montello (Bergamo) e unita' di Montello (Bergamo). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montello, con sede in Montello (Bergamo) e unita' di Montello (Bergamo), per il periodo dal 6 maggio 1996 al 5 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1996 con decorrenza 6 maggio 1996. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 2 e' prorogata dal 6 novembre 1996 al 5 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1996 con decorrenza 6 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattametno ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22328 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 22 marzo 1996 al 21 marzo 1997, della ditta S.p.a. Sider Calce, con sede in Campiglia Marittima (Livorno) e unita' di Campiglia Marittima (Livorno). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sider Calce, con sede in Campiglia Marittima (Livorno) e unita' di Campiglia Marittima (Livorno), per il periodo dal 22 marzo 1996 al 21 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1996 con decorrenza 22 marzo 1996. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 22 settembre 1996 al 21 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1996 con decorrenza 22 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22329 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 26 febbraio 1996 al 25 agosto 1996, della ditta S.r.l. Dragna, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' di Misterbianco (Catania). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dragna, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 26 febbraio 1996 al 25 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1996 con decorrenza 26 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22330 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 17 maggio 1996 al 16 novembre 1996, della ditta S.p.a. F.lli Poscio, con sede in Villadossola (Novara) e unita' di Arona - Villadossola (Novara). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Poscio, con sede in Villadossola (Novara) e unita' di Arona - Villadossola (Novara), per il periodo dal 17 maggio 1996 al 16 novembre 1996. Istanza aziendale presentata l'11 giugno 1996 con decorrenza 17 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattametno ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22331 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 aprile 1996 al 14 ottobre 1996, della ditta S.p.a. S.C.A.C. Societa' Cementi Armati Centrifugati, con sede in Montesilvano (Pescara) e unita' di S. Spirito (Bari). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.C.A.C. Societa' Cementi Armati Centrifugati, con sede in Montesilvano (Pescara), e unita' di S. Spirito (Bari), per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 15 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattametno ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22332 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 maggio 1996 al 7 novembre 1996, della ditta S.p.a. L.B.S., con sede in Milano e unita' di Milano. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. L.B.S., con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dall'8 maggio 1996 al 7 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1996 con decorrenza 8 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattametno ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22333 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 giugno 1996 al 31 maggio 1997, della ditta S.p.a. Di Mauro Emilio, con sede in Cava Dei Tirreni (Salerno) e unita' di Cava Dei Tirreni (Salerno). A seguito dell'accertamentoe di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Di Mauro Emilio, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e unita' di Cava dei Tirreni (Salerno), per il periodo dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma prorogata dal 1 dicembre 1996 al 31 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'I.N.P.G.I., sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 22334 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 giugno 1993 al 31 maggio 1994, della ditta S.p.a. Abete Grafica, con sede in Roma e unita' di Citta' di Castello (Perugia). A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Abete Grafica, con sede in Roma e unita' di Citta' di Castello (Perugia), per il periodo dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 1 dicembre 1993 al 31 maggio 1994. Con decreto ministeriale n. 22335 dell'8 marzo 1997, per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 13 giugno 1994 al 12 giugno 1995, della ditta S.p.a. Iafil Industria Ambrosiana Filati, con sede in Milano e unita' di Gattinara (Vercelli) e Milano. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Iafil Industria Ambrosiana Filati, con sede in Milano e unita' di Gattinara (Vicenza), e Milano, per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 1 luglio 1994 con decorrenza 13 giugno 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 gennaio 1996 n. 19886/2. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 13 dicembre 1994 al 12 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 10 gennaio 1995 con decorrenza 13 dicembre 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 gennaio 1996 n. 19886/3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattametno ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22336 dell'8 marzo 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 25 marzo 1996 al 24 settembre 1996, della ditta S.p.a. Secondo Mona, con sede in Somma Lombardo (Varese) e unita' di Somma Lombardo (Varese). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Secondo Mona con sede in Somma Lombardo (Varese) e unita' di Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 25 mazo 1996 al 24 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 25 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattametno ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22337 dell'8 marzo 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 2 gennaio 1996 al 1 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Faba Sud, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno) e Nocera Superiore (Salerno). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Faba Sud con sede in Nocera Superiore (Salerno) e unita' di Battipaglia (Salerno) e Nocera Superiore (Salerno), per il periodo dal 2 gennaio 1996 al 1 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 2 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 2 luglio 1996 al 1 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1996 con decorrenza 2 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattametno ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22338 dell'8 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alidolce con sede in Caivano (Napoli) e unita' di Caivano (Napoli), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 27 dicembre 1994 al 26 giugno 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' ulteriormente prorogata dal 27 giugno 1995 al 26 dicembre 1995. Le proroghe di cui ai predetti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 del D.L. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 22339 dell'8 marzo 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a decorrere dal 27 dicembre 1995, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Alidolce, con sede in Caivano (Napoli) e unita' di Caivano (Napoli), per il periodo dal 27 dicembre 1995 al 26 giugno 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' ulteriormente prorogata dal 27 giugno 1996 al 26 dicembre 1995. Il trattamento di cui ai precedenti e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 22340 dell'8 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia elettrotecnica internazionale, con sede in Milano e unita' di: Brindisi, per un massimo di 49 dipendenti; Milano, per un massimo di 58 dipendenti; Palermo, per un massimo di 15 dipendenti; Siena, per un massimo di 7 dipendenti; Siracusa, per un massimo di 2 dipendenti; Torino, per un massimo di 45 dipendenti; Vado Ligure (Savona), per un massimo di 6 dipendenti; Varese, per un massimo di 6 dipendenti; Vercelli per un massimo di 38 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 6 dicembre 1996 al 5 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22341 dell'8 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bo.Im. Bodano Immobiliare con sede in Quartu S. Elena (Cagliari) e unita' di Quartu S. Elena (Cagliari), per un massimo di 39 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1996 al 25 settembre 1996. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 26 settembre 1996 al 25 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22342 dell'8 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Torretta, con sede in Torino e unita' di Torino, per un massimo di 38 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 1 febbraio 1997 al 31 luglio 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 gennaio 1997, n. 22003. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22343 dell'8 marzo 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Puglialluminio, con sede in Barletta e unita' di Barletta, per un massimo di 29 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 ottobre 1996 al 29 aprile 1997. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 30 aprile 1997 al 29 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22367 del 12 marzo 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e' concessa in favore di massimo 428 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Societa' pneumatici Pirelli, unita' di Villafranca Tirrena (Messina), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il perodo dal 6 dicembre 1996 al 5 marzo 1997. Il presente D.M. annulla e sostituise il D.M. n. 22124 del 28 gennaio 1997. Pagamento diretto: si'. Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996. L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto di lavori socialmente utili. Con decreto ministeriale n. 22368 del 12 marzo 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e' concessa in favore di massimo 140 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Societa' pneumatici Pirelli, unita' produttiva in Tivoli (Roma), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il perodo dal 6 dicembre 1996 al 5 marzo 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. Pagamento diretto: si'. Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996. Il presente D.M. annulla e sostituisce il D.M. n. 22125 dell'8 febbraio 1997. Con decreto ministeriale n. 22369 del 12 marzo 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 1996, n. 608, n. 180, e' concessa in favore di massimo 264 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Industrie Cavi Sud, Azienda Alfacavi TLC, dal 1 settembre 1993 Pirelli cavi S.p.a., unita' di Airola (Benevento), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1997 al 10 aprile 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. Pagamento diretto: si'. Normativa in deroga art. 4, comma 2, legge n. 608/1996. Con decreto ministeriale n. 22370 del 14 marzo 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 dicembre 1996 al 15 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Tubi ghisa, con sede in Cogoleto (Genova) e unita' di Cogoleto (Genova). Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tubi ghisa, con sede in Cogoleto (Genova) e unita' di Cogoleto (Genova),per il periodo dal 16 dicembre 1996 al 15 dicembre 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1996 con decorrenza 16 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22371 del 14 marzo 1997: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 maggio 1995 all'8 luglio 1995, della ditta S.p.a. ABB SAE Sadelmi, con sede in Milano e unita' di Milano div.ne Ambiente. Parere comitato tecnico del 19 febbraio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB SAE Sadelmi, con sede in Milano e unita' di Milano div.ne Ambiente, per il periodo dal 1 maggio 1995 all'8 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1 maggio 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 ottobre 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 ottobre 1996 con effetto dal 12 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Geoitalia, con sede in San Giuliano Milanese (Milano) e unita' di San Giuliano Milanese (Milano), per il periodo dal 12 settembre 1996 all'11 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1996 con decorrenza 12 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22372 del 14 marzo 1997, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997 con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB SACE, con sede in Bergamo e unita' di S. Martino in Strada (Lodi) per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22373 del 14 marzo 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 27 maggio 1996 al 26 maggio 1998 della ditta S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano con sede in Milano e unita' di Trieste. Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e unita' di Trieste, per il periodo dal 27 maggio 1996 al 26 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1996 con decorrenza 27 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22374 del 14 marzo 1997: 1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo Azienda Finmeccanica, con sede in Roma e unita' di Genova e di Roma, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 1 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1995 con decorrenza 11 agosto 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 febbraio 1997 n. 22058/3. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubbl. nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 luglio 1996 al 14 luglio 1997 della ditta S.p.a. Mulini Filippo Maione, con sede in Catania e unita' di Catania. Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mulini Filippo Maione, con sede in Catania e unita' di Catania, per il periodo dal 15 luglio 1996 al 14 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996 con decorrenza 15 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22375 del 14 marzo 1997: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 24 agosto 1996 al 23 agosto 1997, della ditta S.p.a. Calabrese Engineering con sede in Modugno (Bari) e unita' di Modugno. Parere comitato tecnico del 5 febbraio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calabrese Engineering, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Modugno (Bari), per il periodo dal 24 agosto 1996 al 23 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 26 agosto 1996 con decorrenza 24 agosto 1996; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 agosto 1996 al 18 agosto 1997 della ditta S.r.l. Albright & Wilson Patrica con sede in Castiglion delle Stiviere (Mantova) e unita' di Patrica (Frosinone). Parere comitato tecnico del 5 febbraio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Albright & Wilson Patrica, con sede in Castiglion delle Stiviere (Mantova) e unita' di Patrica (Frosinone), per il periodo dal 19 agosto 1996 al 18 agosto 1997. Articolo 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 13 settembre 1996 con decorrenza 19 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22376 del 14 marzo 1997: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Stradi Renzo, con sede in Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) e unita' di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia). Parere Comitato tecnico del 31 gennaio 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Stradi Renzo, con sede in Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) e unita' di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia), per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 7 febbraio 1994. Vista la nota dell'URLMO di Bologna n. 13044 del 5 novembre 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 18 dicembre 1996 con effetto dal 7 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Stradi Renzo con sede in Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) e unita' di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia), per il periodo dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 7 agosto 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 dicembre 1996 n. 21893. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.