Limitazioni di funzione del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Porlamar (Venezuela)(GU n.282 del 1-12-1999)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (Omissis); Decreta: Il sig. Paolo Lusardi, agente consolare onorario in Porlamar (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a: 1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorita' locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri; 2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili; 3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili; 4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia; 5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo; 6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni; 7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti; 8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas; 9) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Caracas; 10) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale; 11) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme dell'autorita' locali. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 novembre 1999 Il Ministro: Dini