COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA

ORDINANZA 7 giugno 2004 

Attuazione  ordinanza  commissariale  n.  337  del 31 dicembre 2002 -
Linea  di  intervento  n.  4  -  Interventi  emergenziali  urgenti  -
Attivazione  impianti di sollevamento al fine del recupero di risorse
idriche   diversamente  destinate  allo  scarico  esterno  di  bacini
idrografici.  Costituzione  riserva  strategica  sistema Flumendosa -
Campidano   -   Cixerri  -  usi  idropotabili  Sardegna  meridionale.
(Ordinanza n. 399).
(GU n.148 del 26-6-2004)

                     IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato
nominato,  ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
del  24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  -  Delegato per la
protezione civile n. 3196 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243
del  29 settembre  2002  con  la quale sono stati conferiti ulteriori
poteri al commissario governativo;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
13 dicembre  2001  con  il  quale  e'  stato  prorogato  lo  stato di
emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
  Viste  le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio
1996,  n.  52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128
del  28 dicembre  1998  e  n.  148  del  16 luglio  1999,  n. 152 del
26 luglio  1999,  n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre
2001,  n.  268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299
del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio
2002, n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002 e n. 362
del 1° agosto 2003 con le quali sono stati individuati gli interventi
commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;
  Atteso   che   tra  gli  interventi  previsti  per  il  superamento
dell'emergenza  idrica,  l'ordinanza  n.  337  del  31 dicembre 2002,
prevede,  nell'ambito  della  linea  di  intervento n. 4 - Interventi
emergenziali  urgenti,  il  seguente  intervento  «Attivazione  degli
impianti  di  sollevamento  al  fine  del recupero di risorse idriche
diversamente destinate allo scarico esterno di bacini idrografici»;
  Atteso  che  l'E.A.F., con nota prot. 13873 del 10 dicembre 2003 ha
reso  noto  che in relazione all'imminente raggiungimento della quota
di  massimo  invaso nell'invaso di Genna Is Abis sul Rio Cixerri, con
l'attivazione  degli impianti di sollevamento sarebbe stato possibile
utilizzare  tali  risorse,  anche  mediante  trasferimento  in  altri
invasi,  che  altrimenti  sarebbero  state perse, minimizzando in tal
modo  i  prelievi  dai  laghi  alti  del  Flumendosa  con conseguente
accumulo  su  tali  laghi,  di  ulteriori  quantita'  di  risorsa  da
conservare strategicamente per necessita' successive;
  Atteso  che  con  nota prot. 224/EI dell'8 marzo 2004 e' stata data
indicazione  all'E.A.F.  di  attivare  i  sollevamenti  necessari  al
recupero  delle risorse vallive del sistema destinate al rilascio, ed
e'   stata   all'uopo   prevista   l'assegnazione  di  un  contributo
commissariale  alle  medesime  condizioni di cui all'ordinanza n. 368
del 5 novembre 2003;
  Atteso  che  l'E.A.F., con nota prot. n. 5834 ha comunicato di aver
provveduto  all'ottimizzazione  dell'utilizzo delle risorse erogabili
complessivamente  dal sistema massimizzando l'utilizzazione invernale
dei   bacini  del  Basso  Campidano  attraverso  l'attivazione  degli
impianti  di  sollevamento  e, di conseguenza, preservando le risorse
del Medio Flumendosa salvaguardandone il relativo accumulo;
  Atteso  nella nota predetta l'E.A.F. ha altresi' reso noto di poter
stimare  in  circa  7,5 Mmc il volume di risorsa idrica da conservare
quale  riserva  strategica  per un periodo non inferiore a dieci anni
con  il  rimborso  all'E.A.F.  stesso  delle spese gia' sostenute per
l'accumulo   ed   assicurando   sin   d'ora,  in  virtu'  dei  poteri
commissariali  in  atto, le condizioni per disporre all'occorrenza, a
carico  dell'E.A.F. nell'arco del decennio, l'immediato trasferimento
parziale o totale della risorsa stessa;
  Atteso  che  l'E.A.F.  ha manifestato la disponibilita', su vincolo
commissariale,  ai  costi  attuali  di  accumulo  e  di trasferimento
purche' corrisposti al momento dell'imposizione del vincolo stesso, a
conservare il predetto volume netto nel sistema Flumendosa-Campidano,
quale  riserva  strategica  per  gli  utilizzi idro-potabili a favore
della  Sardegna  meridionale,  per  un  periodo di dieci anni entro i
quali  tale  volume, su richiesta del commissario governativo o della
regione   autonoma   della  Sardegna,  dovra'  essere  immediatamente
trasferito parzialmente o totalmente per gli usi predetti;
  Atteso  che  l'E.A.F.  ha  valutato  in  Euro  640.000,00 gli oneri
complessivi  gia'  sostenuti  e  da  sostenersi  ove  fosse  disposta
l'erogazione  del predetto volume di risorsa idrica entro il corrente
anno,  conseguenti  all'accumulo, alla conservazione ed alla consegna
della risorsa stessa;
  Atteso   che   l'E.A.F.  ha  assicurato  l'impegno  di  conservare,
nell'arco di dieci anni, il predetto volume d'acqua di 7,5 milioni di
mc,  dietro  corresponsione  dell'importo  sopra  indicato al momento
dell'imposizione  del vincolo commissariale di riserva strategica del
volume  stesso  e  di  obbligo  di erogazione nell'arco del decennio,
senza  alcun  ulteriore  onere  per la competente autorita' che entro
tale periodo di tempo disporra' il traferimento;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  L'E.A.F.  e'  incaricato, con effetto immediato, ai sensi e per
gli  effetti  di  cui  all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  2409  del  28 giugno  1995,  art.  5,  comma 1, secondo
periodo,  dell'accumulo  e  mantenimento,  per  dieci anni dalla data
della  presente  ordinanza,  e  trasferimento al sistema idrico della
Sardegna  meridionale, di una riserva strategica di risorsa idrica di
7,5  milioni  di mc nel sistema Flumendosa-Campidano, quale volume di
riserva   strategica  per  le  estreme  urgenze  idro-potabili  della
Sardegna meridionale.
  2.   La   suddetta   riserva  strategica  dovra'  essere  garantita
dall'E.A.F. per un periodo di dieci anni, decorrenti dalla data della
presente  ordinanza,  entro  i  quali ne potra' essere parzialmente o
totalmente   disposta   l'erogazione,   da   parte   del  commissario
governativo  o  da parte del competente organo della regione autonoma
della Sardegna verso la Sardegna meridionale.
  3.  Ove  alla  scadenza  di  tale  termine  non  sia intervenuta la
disposizione  di  trasferimento  o  di proroga del termine stesso, le
autorita'   a   tale   data  competenti  dovranno  comunque  disporre
l'utilizzazione  del predetto volume di risorsa idrica, disciplinando
i  conseguenti  rapporti  finanziari  con i destinatari della risorsa
stessa  per  il  rimborso,  all'amministrazione pubblica che sara' in
tale   momento   competente   all'incasso,  dei  costi  sostenuti  in
applicazione della presente ordinanza.
  4. La suddetta riserva strategica verra' erogata, nel volume di 7,5
milioni di mc, al netto dell'evaporazione e di qualsiasi perdita, nel
punto  di  misurazione  che  verra'  fissato con il provvedimento che
disporra' l'utilizzo della risorsa medesima.
  5.  In  conseguenza delle consegne parziali o totali, nell'arco del
decennio decorrente dalla data della presente ordinanza, del predetto
volume  di risorsa idrica di 7,5 milioni di mc nessun ulteriore onere
potra'  essere  posto  a carico, da parte dell'E.A.F. del commissario
governativo o della regione autonoma della Sardegna, ne' a carico dei
destinatari  della  risorsa  erogata che vedranno regolati i rapporti
finanziari relativi al rimborso, a chi di competenza, dei costi della
risorsa  idrica  loro destinata con specifico provvedimento che sara'
adottato dalle predette autorita'.
  6. All'E.A.F. e' riconosciuto, a fronte di tutti gli oneri presenti
e  futuri  connessi  all'accumulo,  al mantenimento ed all'erogazione
della  suddetta riserva strategica di 7,5 milioni di mc, l'importo di
Euro 640.000,00.
  7.  In  dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di
determinazione,  verra'  messa  a  disposizione  ed  impegnata  nella
contabilita'  di  tesoreria  provinciale  dello Stato in Cagliari, n.
1690/3,  ed  intestata  a  «Presidente della regione della Sardegna -
Emergenza idrica» la somma di Euro 640.000,00.
  8.   La   suddetta   somma  verra'  corrisposta  all'E.A.F.  previa
sottoscrizione, da parte del legale rappresentante, di specifico atto
d'impegno  all'assunzione  ed  all'ottemperanza degli obblighi di cui
alla presente ordinanza.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la
presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge
24 febbraio  1992,  n.  225, e nel bollettino ufficiale della regione
Sardegna, parte II.
    Cagliari, 7 giugno 2004
                                   Il commissario governativo: Masala