Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere, per il 1997, agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.(GU n.4 del 7-1-1997)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; Sentita la Banca d'Italia; Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 1997, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio; Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, e' fissata, per l'anno 1997, nella misura dell'1,55% per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dell'1,30% per quelle di durata superiore a 12 mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1996 Il Ministro: CIAMPI