AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 25 febbraio 2004 

Ulteriori  criteri  cui  devono  uniformarsi  le  Soa  in  materia di
applicazione di tariffe minime. (Deliberazione n. 35).
(GU n.60 del 12-3-2004)

                            IL CONSIGLIO

  Vista  la  nota con la quale l'Unisoa e la Federsoa hanno segnalato
la  necessita'  di  indicare  ulteriori  criteri  e  corrispettivi da
applicarsi    nei    casi    di    integrazione   e/o   modificazione
dell'attestazione, fermo restando il termine di scadenza originario;
  Viste le determinazioni n. 40/2000 e n. 6/2001 nonche' i comunicati
n.  5/2001,  n.  13/2001  e  n. 28/2002 e la delibera n. 320/2003 che
fissano  i  criteri  di  determinazione delle tariffe da applicare in
ordine  ad alcune variazioni che integrano l'attestazione in corso di
validita';
  Viste le segnalazioni di alcune imprese, che hanno rappresentato la
non  omogeneita'  delle  tariffe  applicate  dalle  Soa  in  sede  di
integrazione dell'attestazione gia' rilasciata;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  garantire  che le Soa operino secondo
criteri di imparzialita' ed equo trattamento;
  Considerato  che  nel  caso di cessione di ramo d'azienda, oltre al
rilascio di una nuova attestazione all'impresa cedente, occorre anche
il  rilascio  all'impresa  cessionaria  di una attestazione che tenga
conto  della  cessione  del ramo d'azienda in quanto i certificati di
esecuzione  dei lavori devono essere utilizzati una sola volta, e che
questo  rilascio  e'  da  considerarsi  rientrante  nel  concetto  di
variazione minima;
  Considerato  che e' condivisibile l'osservazione in merito al fatto
che   l'inserimento   della   prestazione  di  progettazione  in  una
attestazione  che ne era priva non e' da considerarsi sul piano della
tariffa  da  applicare  come una nuova attestazione ma una variazione
minima;
  Considerato che nel caso di adesione di una impresa ad un consorzio
stabile  successivamente  al  rilascio  di  una attestazione sorge la
necessita'  di  indicare nelle attestazioni delle imprese consorziate
tale  nuova  adesione  e che tale inserimento rientra nel concetto di
variazione minima;
  Considerato  che  si puo' verificare una cessione di una azienda di
una ditta individuale ad una societa' unipersonale il cui socio e' il
titolare  della  ditta  individuale  cessionaria  e  che  il rilascio
dell'attestazione  alla societa' uni-personale non e' da considerarsi
rientrante  nel concetto di variazione minima ma comporta sicuramente
attivita' minori rispetto al rilascio di una attestazione;
  Ritenuto  che  anche  in occasione delle integrazioni e/o modifiche
dell'attestazione  in  corso  validita',  le  Soa  debbano  procedere
all'accertamento  della  sussistenza del requisito previsto dall'art.
17,  comma  1,  lettere  g)  e  h)  del  decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000  e  a  riscontrare  che non siano intervenute
operazioni  di  cessione o di affitto di azienda successivamente alla
data del precedente rilascio;
                              Dispone:
    a) che le SOA - per il rilascio di attestazioni che costituiscono
variazioni  di  precedenti  attestazioni  in  corso  di  validita'  -
applichino:
      1)  nel  caso  di  rilascio  di  attestazione  che - a causa di
riduzione  di  requisiti speciali - debba comportare l'indicazione di
un  minor  numero  di  categorie  rispetto  a  quelle  previste nella
precedente  attestazione:  tariffa pari al cinque per cento di quella
ottenuta   prevedendo,  nella  formula  di  cui  all'allegato  E  del
regolamento  di  qualificazione,  per  il coefficiente C il valore di
Euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno;
      2)  nel  caso  di  rilascio  di  attestazione  che - a causa di
riduzione  di  requisiti  speciali  -  debba comportare una riduzione
delle  classifiche di qualificazione rispetto a quelle previste nella
precedente  attestazione:  tariffa pari al cinque per cento di quella
ottenuta   prevedendo,  nella  formula  di  cui  all'allegato  E  del
regolamento  di  qualificazione,  per  il coefficiente C il valore di
Euro 258.228 e per il coefficiente N il valore di uno;
      3)  nel  caso  di  rilascio  di  attestazione che - a causa del
riconoscimento  dell'abilitazione  oltre  che  per  la prestazione di
esecuzione  anche  per la prestazione di progettazione - debba essere
modificata  rispetto  alla  precedente  attestazione:  tariffa pari a
quella  ottenuta  prevedendo, nella formula di cui all'allegato E del
regolamento  di  qualificazione,  per  il  coefficiente  C  il valore
dell'importo   della   classifica   massima   riconosciuta   per   la
progettazione e il coefficiente N il valore uno;
      4)  nel  caso  di  rilascio  di  attestazione  che  -  a  causa
dell'adesione  dell'impresa  ad  un  consorzio stabile - debba essere
modificata  rispetto  alla  precedente  attestazione: tariffa pari al
cinque  per cento di quella ottenuta prevedendo, nella formula di cui
all'allegato E del regolamento di qualificazione, per il valore delle
classifiche  e  per  il  numero delle categorie quelle previste dalla
precedente attestazione;
      5)  nel  caso  di  rilascio  di  attestazione  che  -  a  causa
dell'adesione di una nuova impresa al consorzio stabile cui l'impresa
e'  aderente  -  debba  essere  modificata  rispetto  alla precedente
attestazione:  tariffa  pari  al  cinque per cento di quella ottenuta
prevedendo,  nella  formula  di cui all'allegato E del regolamento di
qualificazione, per il coefficiente C il valore di Euro 258.228 e per
il coefficiente N il valore di uno;
      6)  nel  caso  di  rilascio  di  attestazione ad una societa' a
responsabilita'  limitata uni-personale che abbia acquisito una ditta
individuale  e  che  abbia  come  unico socio il titolare della ditta
individuale  acquisita:  tariffa  pari  al  venticinque  per cento di
quella  ottenuta con l'applicazione della formula di cui all'allegato
E del regolamento di qualificazione;
      7)  nel  caso  di  rilascio di attestazione che - a causa della
contemporanea  presenza di piu' di una delle precedenti fattispecie -
debba  essere  modificata,  rispetto alla precedente attestazione, in
piu'  di  un aspetto: tariffa pari al cinquanta per cento della somma
di   quelle  relative  alle  singole  fattispecie  cui  si  riferisce
l'attestazione rilasciata;
    b) che  le  Soa,  in  sede di variazione dell'attestazione per le
fattispecie  prima indicate, fatte salve le verifiche previste per il
riconoscimento  delle  singole  fattispecie  oggetto  di  variazione,
devono  procedere all'acquisizione del certificato di iscrizione alla
Camera di commercio al fine di accertare la sussistenza dei requisiti
previsti  dall'art.  17,  comma 1, lettere g) e h) del regolamento di
qualificazione  e di riscontrare che non siano intervenute operazioni
di   cessione   o  di  affitto  di  azienda  o  di  ramo  di  azienda
successivamente alla data di rilascio della precedente attestazione;
    c) che  resta  confermato  quanto  previsto  nel  punto B)  della
determinazione  dell'Autorita'  del  5 novembre 2003, n. 19 e, cioe',
che  tutte le variazioni minime da apportare ad attestazioni in corso
di  validita'  debbono  essere  effettuate  dalla  stessa  SOA che ha
provveduto al rilascio dell'attestazione originaria.
      Roma, 25 febbraio 2004
                                                 Il presidente: Garri