Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.(GU n.7 del 11-1-1999)
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1 gennaio 1999; Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in miliardi 45.210 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253; Decreta: Per il 15 gennaio 1999 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 15 aprile 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 milioni di euro. La spesa per interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999. L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse. Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 12 gennaio 1999, con l'osservanza delle modalita' stabilite negli articoli 7 e 8 e del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998. Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 1999 Il direttore generale: Draghi