Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attivita' della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana).(GU n.42 del 18-10-2008)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 «Attivita' della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana». 1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 7/1976 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Istituti storici della Resistenza del Piemonte e Archivio nazionale cinematografico della Resistenza). - 1. Sul territorio della Regione Piemonte operano gli istituti storici della Resistenza di cui all'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annui agli istituti storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino) e l'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza. 2. Gli istituti storici della Resistenza, dotati di personalita' giuridica, autonomia gestionale e patrimoniale, svolgono le seguenti funzioni: a) studio e raccolta di materiale documentario e bibliografico inerente la storia contemporanea, con specifico riferimento alle vicende del territorio; b) svolgimento, nell'ambito delle sue molteplici attivita', di un ruolo di formazione e di educazione etico-civile basato sui valori espressi dalla Resistenza e recepiti dalla Costituzione repubblicana; c) promozione di ricerche in campo storico, socio-antropologico ed economico; d) adempimento di ogni altra funzione ad essi demandata dalle leggi regionali. 3. Gli istituti di Asti, di Alessandria, di Cuneo e di Novara sono consorzi obbligatori tra le province, i comuni e le comunita' montane territorialmente interessati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 4. I soggetti pubblici, le associazioni e le fondazioni che perseguono obiettivi culturali e sociali compatibili con le attivita' di cui al comma 2 possono entrare a far parte dei consorzi obbligatori con le modalita' stabilite negli statuti dei consorzi stessi.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 2 luglio 2008 BRESSO (Omissis).